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detraibilità iva per acq.auto

L

LA

Ospite
<HTML>in base all'art. 30,c.4 della finanziaria 2001 l'iva sulle autovetture è indetraibile al 90%.
Potete chiarire alcuni dubbi?
Esempio:
Imprenditore acquista auto da L. 50 milioni - uso promiscuo.
Iva su 50.000.000 al 20% = 10,000,000
1.caso - 50.000.000 al 20%=10 milioni deduco il 10% = 1.000.000
2.caso - 35.000.000x20%= 7.000.000 deduco il 10% = 700.000
3.caso - vedi il 1.caso ma poichè è promiscuo riduco al 50%,quindi deduco solo 500.000
4.caso vedi il 2. caso ma per via del promiscuo riduco al 50% cioè 350.000

quale la versione esatta?????</HTML>
 
<HTML>Ritengo che ai fini IVA non esiste la presunzione assoluta di pomiscuita', nè limite di valore, come ai fini del reddito. Questo non vuol dire che l'Ufficio non puo' accertarlo. Tuttavia se l'automezzo è usato promiscuamente la detrazione deve essere operata al 50%, cioè nel nostro caso 500.000, se invece l'auto viene utilizzata solo per l'attività la detrazione puo' effettuarsi per intero cioè 1.000.000 pari al 10% dell'Iva addebitata.</HTML>
 
<HTML>La novella in questione pone in essere solo ed esclusivamente una modifica all'art.19 DPR 633/72. Fermo il resto di cui all'art. 121-bis tuir.
pertanto la deducibilità dell'imposta sul valore aggiunto nelle fattispecie di cui al quesito segue dal 01.01.2001 l'iter novellato e sono ricompresi anche i contratti di leasing stipulati ante 01.01.2001:l'imposta è deducibile per il 10% del suo ammontare.
Nulla quaestio per l'imposizione diretta.</HTML>
 
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