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detraibilità iva auto

G

Gino

Ospite
Sul sole 24 ore del 18.05.2004 a pag. 27 c'è un articolo che dice una cosa su cui non sono molto d'accordo.
L'articolo è "Tre categorie di mezzi ..........." nella colonna centrale mi sembra di capire che la detraibilità dell'iva per una autovettura è esclusa se l'auto supera i 2.000 c.c. (2.500 c.c. se diesel) e al detraibilità è concessa solo se l'automezzo forma oggetto dell'attività propria dell'impresa.
Cosa ne pensate?
Ciao
 
LA DETRAIBILITA' DELL'IVA NON E PIU ANCORATA ALLA CILINDRATA MA SOLTANTO AL TIPO DI ATTIVITA' ESERCITATA. OVVIAMENTE QUALORA L'AUTOVETTURA SERVA COME BENE STRUMENTALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA, L'IVA POTRA ESSERE DETRATTA. L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA POI CHIARITO CON ALCUNI ESEMPLI QUANDO IN AUTOVETTURA POSSA ESSERE CONSIDERATA BENE STRUMENTALE ALL'ATTIVITA': AUTOVETTURA PER ATTIVITA DI SCUOLA GUIDA, OPPURE PER IL SERVIZIO DI TAXI ECC. NEGLI ALTRI CASI (ESCLUSO GLI AGENTI DI COMMERCIO DOVE L'IVA E DETREAIBILE AL 100% ED IL COSTO ALL'80% NEL LIMITE DEI 25812,00 EX 50.000.000 DI LIRE) L'IVA RISULTA ESSERE INDETRAIBILE.
 
per l'iva sull'acquisto degli automezzi non formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa (noleggiatori, taxisti, pompe funebri, autoscuole) è prorogata al 31/12/2004 la detraibilità nella misura di un decimo dell'iva assolta in fattura. (50% per l'iva dei veicoli non a combustione interna)

art. 2 c.17 l.350/2003

per gli agenti e rappresentanti detrazione iva si 100% ma tenendo conto delle disposizioni dell'art. 19 c.4 dpr 633/72, e cioè dell'uso personale che si fa dell'auto stessa.
 
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