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detraibilità auto

A

Alfio

Ospite
Sono un lavoratore autonomo fon ditta individuale e mi occupo di assistenza tecnica per elettromedicali. Volevo porre il mio questito: lavorando esclusivamente presso i committenti (Ospedali, Asl e laboratori privati) posso detrarre il costo e i costi dell'auto al 100%? Premetto che alla Camera di Commercio è specificato che lavoro presso i committenti e senz'auto non posso raggiungere il posto di lavoro e portare con mè i pezzi di ricambio. Saluti
 
ci sono delle autovetture normalissime(fiat punto,scenic) che solo per il fatto di montare una paratìa(una griglia metallica) dietro ti consentono di immatricolarle gia dalla casa madre "autocarro", con detraibilità integrale dell'iva sull'acquisto e sui carburanti e con deducibilità integrale dell'imponibile!
informati su un modello che ti piace!
 
.. se posso dire, non è proprio così pacifico..

vedi la circolare 4210m368 19/12/2002

L’attacco alle immatricolazioni di veicoli in categorie diverse da quelle naturali con finalità elusive trova un valido alleato nel dipartimento dei trasporti (ex motorizzazione) che con due provvedimenti ad hoc ha fortemente scoraggiato la pratica delle facili immatricolazioni di vetture in categorie speciali quali quella a uso ufficio o a uso autocarro solo per beneficiare della deducibilità integrale dei costi ai fini delle imposte dirette e della detraibilità totale ai fini Iva.


L’immatricolazione o la trasformazione in autocarro

Con la circolare n. 4210M368 del 19 dicembre 2002 il dipartimento per i trasporti terresti ha voluto intervenire a livello tecnico per limitare il fenomeno dei veicoli immatricolati in categorie diverse da quelle originarie solo per fruire dei vantaggi fiscali connessi; argomento del provvedimento è dunque la trasformazione di veicoli esistenti e appartenenti a categorie riservate al trasporto di persone in veicoli di categorie inerenti al trasporto di cose. Il cambio di destinazione dei veicoli in circolazione è ora disciplinato anche a livello tecnico, cosicché sarà difficile immatricolare come autocarro una vettura priva dei requisiti puntualmente indicati nella circolare.
In verità già con le circolari n. 100 del 27 ottobre 1998 e n. 106 dell’11 novembre 1998 era stata disciplinata l’ammissibilità tecnica per il cambio di destinazione dei veicoli in circolazione tra le categorie M1 e N1. Ora, anche a seguito dei numerosi quesiti posti dagli uffici provinciali e dai costruttori dei veicoli, vengono messe a disposizione integrazioni che tengono anche conto delle implicazioni sull’argomento derivanti dagli emendamenti alla direttiva 70/156/Cee, concernente l’omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi.

In generale la classificazione dei veicoli in categorie avviene in base alle loro caratteristiche costruttive.

La categoria di appartenenza di un veicolo è determinata quindi dal costruttore al momento della richiesta di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione. Lo stesso costruttore ne attesta la rispondenza alle direttive comunitarie particolari ovvero, laddove previsto, alle norme nazionali. L’appartenenza di un veicolo a una determinata categoria consegue, quindi, alla progettazione e alla costruzione dello stesso in conformità alle direttive particolari, aventi ambiti di applicazione differenziati a seconda della categoria d’appartenenza dei veicoli.
Così, l’inquadramento in una categoria diversa da quella originaria può ritenersi ammissibile alla condizione che il veicolo modificato risulti conforme a tutte le direttive particolari e alle norme nazionali vigenti per la categoria nella quale è richiesto l’inquadramento.
Tale conformità, per quanto sopra riportato, deve essere attestata dal costruttore del veicolo in maniera diretta, con apposito nullaosta alla modifica, ovvero con l’attestazione che il veicolo è reso conforme a un tipo di veicolo già omologato.
Nel cambio di categoria da M1 a N1 e viceversa, due sono le fattispecie di richieste di aggiornamento della carta di circolazione principali, a seconda del tipo di modifiche apportate al veicolo originario.
La prima riguarda modifiche sostanziali della carrozzeria portante del veicolo o delle strutture resistenti, la seconda concerne modifiche che non riguardano la struttura portante del veicolo, ma unicamente l’allestimento interno (per esempio variazione del numero dei posti e protezione del carico). In tale ultima ipotesi possono presentarsi diverse situazioni; in particolare occorre verificare se l’inquadramento di un veicolo dalla categoria M1 a quella N1 sia supportata o meno dalla presenza, per quest’ultima categoria, di una versione dotata di omologazione nazionale di riferimento.

L’operazione si fonda sulla verifica della similitudine del veicolo alla corrispondente versione autocarro dotata di omologazione nazionale di riferimento. La similitudine riguarda, in particolare, il tipo di carrozzeria, il numero e l’ubicazione delle porte, il numero e la distribuzione dei posti, il posizionamento della paratia, con esclusione di altri elementi quali il motore o la catena cinematica.

La circolare sottolinea che «piccole variazioni delle dimensioni esterne (dovute generalmente a elementi di contorno della carrozzeria, quali paraurti, passaruote ecc.) non costituiscono elemento ostativo al richiesto inquadramento, in quanto non inficiano il concetto di morfologia del veicolo». L’ammissibilità tecnica dell’operazione è subordinata alla rispondenza del veicolo alle direttive comunitarie e alle norme nazionali per l’omologazione dei veicoli in categoria N1 in vigore all’atto dell’omologazione di riferimento. A parziale deroga di quanto sopra esposto si ritiene possibile, per le richieste di cambio di categoria pervenute a tutto il 31/12/2002, il riferimento a una omologazione limitata per piccola serie, con le modalità di seguito riportate. L’eccezione riguarda gli allestitori che abbiano già conseguito un’omologazione limitata per piccola serie in categoria N1 di un veicolo originariamente omologato in categoria M1. Si consente che lo stesso allestitore possa procedere direttamente alla modifica di veicoli circolanti, omologati in categoria M1, rendendoli conformi al tipo di veicolo, omologato con omologazione limitata per piccola serie rilasciata allo stesso allestitore, in categoria N1. Quando invece si vuole inquadrare un veicolo dalla categoria M1 a quella N1 e non esiste, per quest’ultima categoria, una versione dotata di omologazione nazionale di riferimento, l’operazione è ammessa solo per i veicoli di categoria M1 con carrozzeria «AF» multiuso e alla condizione che il veicolo allestito sia rispondente a tutte le direttive particolari e alle norme nazionali obbligatorie per l’immatricolazione, al momento stesso dell’allestimento, per la nuova categoria nella quale è richiesto l’inquadramento. Alla domanda di aggiornamento della carta di circolazione deve essere allegato, oltre alla documentazione di rito, un attestato di conformità del veicolo modificato, individuato per numero di telaio, alle norme vigenti per l’immatricolazione dei veicoli della categoria N1, all’atto delle modifiche, rilasciato dal costruttore del veicolo e firmato dal responsabile tecnico della fabbrica. Aspetto particolare è quello dedicato alle richieste di nazionalizzazione di veicoli provenienti dall’estero, dotati di documento di circolazione valido al momento della cessazione dalla circolazione nel paese di provenienza e che, nello stesso paese di origine, siano stati oggetto di trasformazione dalla categoria M1 in N1, ovvero siano stati classificati quali veicoli per uso ufficio. In tali casi non dovrà essere richiesto l’attestato di conformità. Tuttavia, qualora non dovessero essere soddisfatte le verifiche di cui alle lettere a) e b), per l’inquadramento nella categoria N1, ovvero il veicolo non risponda alle norme nazionali in vigore per la classificazione del veicolo a uso speciale ufficio, la richiesta di immatricolazione avrà esito negativo. L’operazione di nazionalizzazione potrà essere ugualmente effettuata subordinatamente alla modifica del documento di circolazione estero che dovrà conseguentemente attestare l’appartenenza del veicolo alla originaria categoria M1. Una ipotesi inversa è quella di inquadramento di un veicolo dalla categoria N1 a quella M1 (anche se in precedenza è stato oggetto di trasformazione inversa) a condizione che, per quest’ultima categoria, esista una versione dotata di omologazione comunitaria di riferimento. Ebbene, in tal caso, l’allestimento è ammesso solo per i veicoli di categoria N1 con carrozzeria «BB» (furgone con cabina integrata nella carrozzeria) a condizione che il veicolo allestito sia rispondente a tutte le direttive particolari obbligatorie per l’omologazione dei veicoli in categoria M1 in vigore all’atto della omologazione di riferimento. L’operazione si fonda sulla verifica della similitudine del veicolo alla corrispondente versione autovettura dotata di omologazione comunitaria. Rientrano in tale fattispecie anche i casi di cambio di destinazione da uso speciale ufficio ad autovettura, che in precedenza siano stati oggetto di trasformazione inversa. In sede di visita e prova per l’aggiornamento della carta di circolazione, effettuata a norma dell’art. 78 del Cds deve essere verificato, tra l’altro, il ripristino degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dei sedili. Un’ultima questione è relativa all’incremento del numero dei posti dei veicoli di categoria N1. L’operazione si fonda sulla verifica della similitudine del veicolo alla corrispondente versione autocarro dotata di omologazione nazionale di riferimento. L’ammissibilità tecnica dell’operazione è subordinata alla rispondenza del veicolo alle direttive comunitarie e alle norme nazionali per l’omologazione dei veicoli in categoria N1 in vigore all’atto dell’omologazione di riferimento, fatto salvo l’obbligo di rispondere alle direttive parziali obbligatorie per l’immatricolazione riguardanti gli elementi oggetto di modifica. L’auto a uso ufficio Il decreto dipartimentale del 10 dicembre 2002, divenuto nel frattempo ufficiale a seguito della pubblicazione nella G.U. del 23 dicembre 2002 disciplina invece l’ammissione alla circolazione dei veicoli e dei rimorchi per uso ufficio, facendo riferimento, tra l’altro, anche alle direttive comunitarie in materia. Gli autoveicoli e dei rimorchi per uso ufficio sono ricompresi tra le categorie definite all’articolo 54, comma 1, lettera g) e all’articolo 56, comma 2, lettera d) del nuovo codice della strada, quali veicoli per uso speciale caratterizzati da particolari attrezzature funzionali con la destinazione del veicolo. In particolare autoveicoli a uso speciale sono quelli «caratterizzati dall’essere muniti permanentemente e speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio». Inoltre «su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse». Evidentemente tali disposizioni tuttora in vigore non sono state sufficienti a eliminare le numerose problematiche interpretative che l’amministrazione finanziaria ha evidenziato con provvedimenti tesi a limitare il fenomeno i questione. I nuovi requisiti imposti restringono il campo introducendo ulteriori condizioni di ordine procedurale e soprattutto sostanziale. Innanzitutto, da un punto di vista generale, gli autoveicoli e i rimorchi per uso ufficio, in relazione alla loro morfologia e massa, debbono risultare conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai veicoli delle categorie internazionali N e O, di cui all’articolo 47 del nuovo codice della strada. Si tratta in particolare di veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote e dei rimorchi, suddivisi in sottocategorie in funzione della loro massa.Sono però le caratteristiche costruttive specifiche che i veicoli in esame devono possedere a caratterizzare la nuova disciplina. Si parla di autoveicoli dotati di non più di due posti escluso il conducente, posizionati su un’unica fila di sedili, non essendo ammesso il trasporto di persone nell’ambiente destinato a ufficio. Si impone inoltre la presenza di almeno una porta posizionata sulla fiancata destra o sulla parte posteriore, nonché di almeno una finestra apribile posizionata su una fiancata o sulla parte posteriore del veicolo stesso e di attrezzature e arredi permanentemente installati nell’ambiente destinato a ufficio, funzionali con la destinazione del veicolo. Addirittura l’altezza interna dell’ambiente destinata a ufficio deve essere non inferiore a 1.800 mm. Oltre alle caratteristiche morfologiche del veicolo il decreto in esame prende in considerazione alcuni elementi accessori quali l’impianto elettrico, asservito alle apparecchiature posizionate nell’ambiente destinato a ufficio, che deve essere realizzato con adeguate protezioni e deve essere certificato dall’allestitore; i materiali di rivestimento presenti nell’ambiente destinati a ufficio che devono essere ignifughi o autoestinguenti e devono essere allo stesso modo certificati da apposita dichiarazione rilasciata dall’allestitore e la presenza di estintore all’interno del veicolo. È di tutta evidenza che con il decreto in commento si è voluto dare un taglio netto alla querelle che ormai da troppo tempo aveva investito il particolare settore. Le pronunce ministeriali (fra tutte la risoluzione n. 179/E del 12 novembre 2001) avevano chiaramente mostrato l’atteggiamento dell’amministrazione verso le allegre immatricolazioni, volte a incentivare l’acquisto di veicoli con la prospettiva di un vantaggio fiscale tutto da dimostrare. Grazie a tale provvedimento la definizione di auto a uso ufficio è ora più marcata, con tutte le conseguenze ai fini fiscali; c’è però da osservare che sebbene le nuove e più stringenti norme facciano riferimento alle nuove immatricolazioni, anche per le auto tuttora in circolazione e omologate tra quelle di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 54 del codice della strada potrebbero sorgere problemi. E in effetti anche in assenza delle dettagliatissime regole appena viste l’amministrazione finanziaria aveva avuto modo di contestare alcune immatricolazioni sulla base di concetti di più ampio respiro, senza ricorrere a parametri quantitativi e qualitativi. Nella risoluzione n. 179/E del 2001 l’amministrazione finanziaria aveva comunque puntato sulla necessità di una strumentalità diretta del bene con il fine, al di là dell’immatricolazione, tanto stretta che non può dirsi, per esempio, sussistente l’ufficio o i servizi che da questo possono ritrarsi senza il mezzo veicolare di supporto.Cosicché, l’auto deve avere le caratteristiche proprie di un ufficio ed essere effettivamente utilizzato come tale. La fase dell’immatricolazione è dunque condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della qualifica dell’autovettura in ambito fiscale, perché è parimenti necessario che ci sia un uso effettivo del bene idoneo a permettere di raggiungere lo scopo per il quale è stato immatricolato.

ciao
 
..circolare da leggersi anche con la circolare n. 2979M368 del 28 luglio 2003

(le trovi sul sito ministero trasporti)
 
Se io utilizzo la macchina 360 gg. l'anno per lavoro xchè non posso detrarre le spese in toto?
 
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