nell’ipotesi di ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/97) entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempre che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi di legge;
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (art.2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998), per correggere errori ed omissioni cui consegua un maggior debito d’imposta o un minor credito, fatta salva l’applicazione delle sanzioni;
entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (art.2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998), per correggere errori od omissioni cui consegua un minor debito d’imposta od un maggior credito. In tal caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.241 del 1997.
La dichiarazione integrativa può essere altresì presentata, previa barratura dell’apposita casella, per la correzione di errori ed omissioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo e che non ostacolano l’esercizio dell’attività di controllo.