Ivana1971, non avendo indicazioni sul Comune di riferimento, ti indico appresso quanto riportato dall'Agenzia Entrate nella Circolare n. 13/E del 31 maggio 2019:
Limitatamente alle spese sostenute nel 2017 e nel 2018, il requisito della distanza necessario per fruire della detrazione si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate (art. 15, comma 1, lett. i-sexies.01).
In assenza di una esplicita definizione contenuta nella normativa fiscale: - per i comuni montani occorre far riferimento all'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, concernente "Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 - Esenzione di cui all'art. 7,lettera h) - Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 141 del 18 giugno 1993 - Serie generale, n. 53; - per le zone disagiate, la valutazione del disagio è effettuata sulla base di criteri oggettivi riferibili al comune di residenza e non rispetto al comune in cui è sita la sede universitaria.