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deducibilita' affitto negozio

A

Alessandra

Ospite
Salve, avrei bisogno di un vostro parere:
Un mio cliente ha un negozio, posseduto con contratto di comodato, regolarmente registrato, le ricevute di affitto pero' risultano a nome del comodante, e' possibile scaricarle al nome del mio cliente che sarebbe il comodatario?
Grazie in anticipo
 
il contratto di comodato normalmente è gratuito
se nel caso fosse remunerato, il compenso non sarebbe mai un affitto.
c'è qualcosa che non quadra,
forse intendi dire che un soggetto che ha un immobile in affitto lo ha dato in comodato ad un altro soggetto?
Non credi che, in questo caso, l'affituario avrebbe potuto solo sublocarlo. In caso di sublocazione l'affitto è dedeucibile.
 
...sempre che il contratto di "comodato" preveda la possibilità di sublocare..
 
si, tutti i costi sostenuti dal comodatario, necessari a legittimare la detenzione del bene, sono deducibili.

Il comodato è un contratto che si fonda sulla gratuità, ma ciò non significa che esso debba necessariamente essere "senza spese".

Ad esempio il contratto di comodato avente ad oggetto l'utilizzo di un autoveicolo non solleva il comodatario dal doversi pagare il carburante e l'assicurazione.

Così, anche l'affittuario può comodare il bene, previa autorizzazione del proprietario, e previo accordo per l'accollo delle spese (tra cui il canone di locazione). Semplicemente in capo al comodante non si produce alcun lucro, non avendo aumentato costui la mercede derivante dall'affitto (anche questa è gratuità).

Se il costo della locazione rimanesse in capo al comodante dovremmo invece parlare di donazione.

Riassumendo, il contratto citatoci dalla nostra amica Alessandra può benissimo essere ricondotto nella fattispecie del comodato.

ciao
 
io nn la vedo proprio così pacifica...

nel caso qui posto, una prima persona che ha in godimento un immobile del quale paga un affitto, ha concesso in comodato ad una terza persona lo stesso immobile

Prima di tutto mi sincererei se sul primo contratto di affitto è prevista la possibilità di concedere a terzi l'immobile, altrimenti, (tra l'altro) l’operazione prospettata potrebbe richiamare le operazioni cosiddette elusive.
Per contrastare tali tipi di operazioni, l’art. 37 del dpr n. 600/73 prevede che in sede di accertamento sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche con presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona.

secondo me il riaddebito dei canoni d'affitto al comodatario, dopo aver appurato che si poteva dar in comodato, potrebbe far ricondurre la fattispecie ad una locazione (con tutte le conseguenze in materia di legislazione vincolistica relativa a tale qualificazione giuridica), o al contratto atipico di precario oneroso, da taluno considerato negozio in frode alla legge ( Cass. n. 6146 del 18-10-1986 e Cass. n. 4109 del 24-6-1981).

un conto son le spese di gestione, quali energia elettrica, manutenzioni ordinarie, acqua ecc.. un conto è un rimborso PERIODICO e CONTINUATIVO di somme che cmq corrispondono ad un canone d'affitto sostenuto dal comodante.

Il comodato è di per se gratuito, a parte le spese di gestione (come esposto da fabiano, assicurazione e benzina per l'auto, ma se per detta auto rimborso un qualcosa tutti i mesi beh.. nn è più comodato)

che poi un esercizio commerciale sia gestito in un immobile con detto tipo di contratto lascia il fianco aperto a molte pecche, una su tutti il fatto che il comodante può richiedere la restituzione della cosa data in comodato in qualsiasi momento, a norma di codice civile.

Considerazione personale: se fossi il proprietario dell'immobile a questa cosa nn avrei mai dato il mio consenso, l'immobile è mio, l'ho affittato a te per questo scopo e stop.. nn ti do il consenso per farci altro, ne di sublocare (in quanto nn so chi metti dentro e nn voglio che lucri sulla cosa mia) ne tanto meno di dare in comodato... se poi il comodatario scassa tutto e va via?

ciao..
 
..ma il comodante che per detto comodato percepisce il "rimborso" del canone da lui pagato, nn dovrebbe dichiarare dette somme?

nn è proprio così pacifica la cosa dai...
 
se non risultano pagamenti al comodante non vedo possibilità di deduzioni
 
ok. stiamo parlando di diritto privato per cui, fino a prova contraria, la volontà delle parti nel condurre in porto un contratto avente un oggetto lecito, possibile, determinato e determinabile; suffragato dall'accordo delle parti e dotato di giusta causa (art 1325 c.c.), è prevalente rispetto a qualsiasi altra considerazione.

Caro Alberto, sfoltiamo dal nostro gradito dibattito le considerazioni accessorie, per cui diamo per scontato che tutte le autorizzazioni dei danti causa siano state rilasciate e che le parti non abbiano inteso simulare o porre in essere interposizioni fittizie, poiché, in presenza delle quali, condivido con te che il contratto sarebbe nullo sin dall'origine per l'illeceità dell'oggetto o mancanza di causa.

Quindi partiamo dal presupposto che il fatto delineato da Alessandra sia libero da vizi che ne pregiudichino l'operatività.

Cerchiamo a questo punto di individuare, tra le fattispecie enunciate dal Codice Civile, quella che meglio si adatta al caso di Alessandra, tanto più che questo non è poi tanto raro se solo pensiamo a tutte le volte che liberi professionisti, penso soprattutto ai medici, ma non solo, mettono a disposizione di colleghi parti d'ufficio esuberanti riguardo le proprie necessità, suddividendone le spese, senza lucrarne alcun guadagno.

Non possiamo parlare di subaffitto perché manca la mercede, non possiamo parlare d'affitto perché manca il diritto reale da ricondurre sul bene. Non mi vengono quindi in mente altre fattispecie diverse dal comodato, stante l'inequivocabile gratuità della prestazione.

Rispondo infine all'ultima parte di domanda formulata dalla nostra amica alla quale colpevolmente non ho risposto, avendo focalizzato tutta l'attenzione sulla definizione giuridica.

Proprio recentemente, affrontando il problema che, ripeto, non si presenta raramente, una circolare ha fatto luce sull'argomento, per certi versi ponendosi in antitesi di una vecchia norma di comportamento emanata dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano che riteneva non dovesse essere applicata l'iva (conclusione che peraltro personalmente continuo a condividere).

In pratica, secondo il ministero, il comodante dovrebbe: 1) se già imprenditore o libero professionista, emettere regolare fattura soggetta ad iva; registrare contabilmente la fattura imputandola a riduzione del costo d'affitto, quindi non tra i ricavi. 2) se privato dovrà rilasciare regolare ricevuta in bollo.

Il comodatario registrerà il documento imputandolo a costo.

ciao
 
ma secondo me, nn si può parlar di comodato, in quanto pagando (rimborsando) dette somme (che in capo al comodante sono per lui affitto) periodicamente, si configura un contratto di sub/affitto..

(io che ho preso per primo in affitto il locale do a te terzo, in comodato gratuito detto locale e paghi tu per me (in pratica è così) detto affitto.. )

Stipulare un contratto chiamandolo comodato che di per se deve esser gratuito prevendendo un rimborso mensile per l'affitto sostenuto dal concedente in comodato, nn è altro che trasferire il costo da una persona ad un'altra.. visto che il comodante nn ci lucra nemmeno sopra.. e quindi detto contratto va chiamato col suo nome, sub-affitto perchè di fatto lo è, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di imposta di registro ed altro..

il fatto che anche i libri professionisti concedono in comodato a colleghi parti dello studio non esula da:

avere il consenso del proprietario scritto o nel contratto di affitto o con una rettifica registrata al contratto stesso.
(il proprietario deve sapere chi c'è nell'immobile in quanto ne è responsabile, e detta sub/occupazione nn andrebbe poi denunciata pure all'autorità di ps?)

ma se detengo l'immobile in affitto, lo posso poi comodare visto che nn è mio? la possibilità di comodare deve essere esplicitamente prevista nel contratto di affitto, così come quella di sublocare..

una cosa è sublocare, una dare in comodato..

ciao..
 
la domanda sorge spontanea:

il fisco chiama le cose, gli atti e i contratti, col loro nome.. se tu lo chiami comodato e poi di fatto è un affitto.. il fisco lo chiama affitto, checchè tu ci abbia scritto in grassetto comodato.. lo chiama affitto e lo tassa come tale.. anche in sede di verifica fiscale.

la domanda è questa..

Se il comodante di fatto nn si serve più dell'immobile avendolo concesso ad un altro, il quale altro nn fa altro che passare al comodante la somma che il comodante trasferisce quale affitto al proprietario.. che senso ha tale operazione?

nn è affitto proprietario ==> comodatario? visto che il comodante (apparentemente) nn ci lucra??

il problema va visto nell'ottica:
contrattualmente si può fare? si/no e come..
fiscalmente si può fare? si/no e come...
che interpretazioni ne posson derivare?
e dopo le interpretazioni, che conseguenze?

nn è solo .. ci va l'iva o non ci va...

..presta il fianco a parecchie critiche... per nn dire altro


ciao
 
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