ok. stiamo parlando di diritto privato per cui, fino a prova contraria, la volontà delle parti nel condurre in porto un contratto avente un oggetto lecito, possibile, determinato e determinabile; suffragato dall'accordo delle parti e dotato di giusta causa (art 1325 c.c.), è prevalente rispetto a qualsiasi altra considerazione.
Caro Alberto, sfoltiamo dal nostro gradito dibattito le considerazioni accessorie, per cui diamo per scontato che tutte le autorizzazioni dei danti causa siano state rilasciate e che le parti non abbiano inteso simulare o porre in essere interposizioni fittizie, poiché, in presenza delle quali, condivido con te che il contratto sarebbe nullo sin dall'origine per l'illeceità dell'oggetto o mancanza di causa.
Quindi partiamo dal presupposto che il fatto delineato da Alessandra sia libero da vizi che ne pregiudichino l'operatività.
Cerchiamo a questo punto di individuare, tra le fattispecie enunciate dal Codice Civile, quella che meglio si adatta al caso di Alessandra, tanto più che questo non è poi tanto raro se solo pensiamo a tutte le volte che liberi professionisti, penso soprattutto ai medici, ma non solo, mettono a disposizione di colleghi parti d'ufficio esuberanti riguardo le proprie necessità, suddividendone le spese, senza lucrarne alcun guadagno.
Non possiamo parlare di subaffitto perché manca la mercede, non possiamo parlare d'affitto perché manca il diritto reale da ricondurre sul bene. Non mi vengono quindi in mente altre fattispecie diverse dal comodato, stante l'inequivocabile gratuità della prestazione.
Rispondo infine all'ultima parte di domanda formulata dalla nostra amica alla quale colpevolmente non ho risposto, avendo focalizzato tutta l'attenzione sulla definizione giuridica.
Proprio recentemente, affrontando il problema che, ripeto, non si presenta raramente, una circolare ha fatto luce sull'argomento, per certi versi ponendosi in antitesi di una vecchia norma di comportamento emanata dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano che riteneva non dovesse essere applicata l'iva (conclusione che peraltro personalmente continuo a condividere).
In pratica, secondo il ministero, il comodante dovrebbe: 1) se già imprenditore o libero professionista, emettere regolare fattura soggetta ad iva; registrare contabilmente la fattura imputandola a riduzione del costo d'affitto, quindi non tra i ricavi. 2) se privato dovrà rilasciare regolare ricevuta in bollo.
Il comodatario registrerà il documento imputandolo a costo.
ciao