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deducibilità perdita su crediti

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Una ditta in contabilità semplificata, vanta un credito nei confronti di una azienda.
Premesso che l'azienda debitrice è sottoposta a procedure concorsuali, e che a breve sarà dichiarata fallita, si chiede se la futura perdita su crediti sarà deducibile nell'anno in cui sarà dichiarato il fallimento, anche se la ditta creditrice non ha mai effettuato l'insinuazione al passivo fallimentare ed oltretutto è in contabilità semplificata, (quindi non c'è nessun strumento contabile per attestare che il credito esiste ancora).
Grazie a tutti.
 
Riferimento: deducibilità perdita su crediti

Una ditta in contabilità semplificata, vanta un credito nei confronti di una azienda.
Premesso che l'azienda debitrice è sottoposta a procedure concorsuali, e che a breve sarà dichiarata fallita,

Se è sottoposta a procedua concorsuale ... è già stata dichiarata fallita! Forse, volevi dire che pende istanza per la dichiarazione di fallimento?

... si chiede se la futura perdita su crediti sarà deducibile nell'anno in cui sarà dichiarato il fallimento, anche se la ditta creditrice non ha mai effettuato l'insinuazione al passivo fallimentare ed oltretutto è in contabilità semplificata, (quindi non c'è nessun strumento contabile per attestare che il credito esiste ancora).

sono ancora più perplesso: se non è fallita, come potevi insinuarti al passivo?

Ad ogni buon conto, ai fini delle imposte sui redditi, il credito può essere girato a perdita (fiscalmente riconosciuta) sin dall'anno di apertura della procedura, a prescindere dalla presentazione (o meno) dell'insinuazione al passivo (attenzione che il profilo IVA è diverso!).
 
Riferimento: deducibilità perdita su crediti

Aggioungo, però, che da risposte di esponenti dell' ADE in convegni, l'amministrazione prova, ed a volte è riuscita, a disconoscere tali passaggi a perdita se non si è provata alcuna azione minima di repupero.

Pertanto sarebbe opportuno, almeno provare legalmente un approccio di recupero, per farlo valere anche in questa ipotesi.
 
Riferimento: deducibilità perdita su crediti

Aggioungo, però, che da risposte di esponenti dell' ADE in convegni, l'amministrazione prova, ed a volte è riuscita, a disconoscere tali passaggi a perdita se non si è provata alcuna azione minima di repupero.

Pertanto sarebbe opportuno, almeno provare legalmente un approccio di recupero, per farlo valere anche in questa ipotesi.

Ma che tentativo di recupero deve effettuare se la secietà sarà dichiarata fallita?
 
Riferimento: deducibilità perdita su crediti

Ma che tentativo di recupero deve effettuare se la società sarà dichiarata fallita?

Concordo in pieno!

Peraltro, la norma del TUIR (art. 101, comma 5) non lascia molto spazio all'interpretazione: "... le perdite su crediti sono deducibili ... in ogni caso ... se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali ...".

Per quanto mi risulta, l'unico aspetto controverso della norma riguarda la possibilità di dedursi la perdita non già nell'esercizio di apertura della procedura concorsuale (per questo non vi è problema: vale il disposto dell'art. 101, co. 5, DPR 917/1986 ricordato in precedenza) ma in un differente periodo d'imposta (evidentemente successivo). Sul punto sono anche intervenute alcune sentenze della S.C. e l'aspetto controverso deriva dalla circostanza che - mediante opportune politiche di posticipo della perdita - si potrebbe imputare detta perdita su crediti nel momento (periodo d'imposta) fiscalmente più conveniente per il contribuente ... La regola aurea, in questi casi, mi pare possa essee sintetizzata come segue:

1) il credito può essee svalutato sin dall'esercizio in cui il debitore viene sottoposto a procedura concorsuale e la relativa perdita è subito fiscalmente riconosciuta (senza necessità di ulteriori adempimenti);
2) se l'imprenditore decide di posticipare la rilevazione della perdita ad un successivo esercizio, questo comportamento - perchè non si traduca in una manova elusiva sospetta - deve essere adeguatamente supportato (p.es. l'imprenditore potrebbe ritenere che la procedura concorsuale sia capiente e, pertanto, potrebbe rimandare la rilevazione della perdita al momento in cui tale situazione non si verifica - vd. curatore fallimentare che comunica l'impossibilità di effettuare ulteriori riparti a favore dei creditori).
 
Riferimento: deducibilità perdita su crediti

Ma che tentativo di recupero deve effettuare se la secietà sarà dichiarata fallita?

da come chi ha fatto la domanda l'ha esposta non mi sembra che la società è stat dichiarata fallita, tanto è vero che nella risposta di KOB anche lui aveva delle perplessità circa l'effettivo status del debitore.

Nel caso contrario concordo con Kob e con te, anche se, sebbene non la condivido, in alcuni convegni esponenti dell' ADE hanno "farfugliato" che l'inerzia del contribuente nei tempi precedenti alle procedure concorsuali cui è sottoposto il cliente verso il quale si vanta il credito rende molto discutibile la deducibilità della perdita stessa.

E' assolutamente assurdo, concordo, ma queste sono state le risposte date a domande specifche fatte da colleghi, e quando si è ribattuto che molto spesso è più onerosa la spesa legale che il valore del credito stesso, la risposta tra le righe è stata:
capiamo: comunque qualche cosa da far valere nei nostri confronti come tentativo di recupero sarà bene averla.
 
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