L.23/12/200 n.388 art.30 p.4.recita che L'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003; tuttavia limitatamente all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli la indetraibilita' e' ridotta al 90 per cento del relativo ammontare
ed al 50 per cento nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna.
I l punto c. dell'art. 19bis1 Dpr 633/72 dice che l'imposta relativa all'acquisto ed alla importazione di ciclomotori, di motocicli ...... non compresi nella allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto della attività propria dell'impresa ....
...
pertanto io ritengo che i motoveicoli alla lettera f (quelli con cilindrata superiore a 350 cc) della tab b sono esclusi dall'art. richiamato e non rientrino nella disciplina agevolata. Vedasi anche Frizzera - gpf e la settimana fiscale p.25 fac.13/2002.