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deducibilità iva e costo di utenze

G

grazia

Ospite
Per quanto riguarda la deducibilità, ai fini IVA e IRPEF (IRE) delle utenze telefoniche ed elettriche relative ad un agente rappresentante sostengo che sia necessaria la sottoscrizione di un contratto "affari" anche se la sede dell'attività coincide con la residenza dello stesso.
Attendo pareri.
Grazie.
 
…sono d’accordo se quello che si vuole è una totale deducibilità e detraibilità delle imposte. Ma questo non preclude la possibilità di un parziale deducibilità dei costi in caso di utilizzo dell’immobile sia per usi commerciali che privati (uso promiscuo).Il diritto alla detrazione dell’iva è logicamente subordinato alla stipula di specifici contratti ad uso commerciale, però l’art.64 co2 del dpr 917/86 prevede la possibilità di dedurre il 50% della rendita catastale dell’immobile, ovvero del canone di locazione, purchè l’imprenditore non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’impresa. Nulla è stabilito, invece, per quanto riguarda le spese relative alla gestione, quali le bollette della luce, del telefono, del riscaldamento, le spese condominiali. Si ritiene tuttavia che anche per tali costi non si possa negare la deducibilità, considerata la sussistenza de requisito dell’inerenza all’attività d’impresa. In particolare, per le spese non quantificabili con criteri oggettivi (come ad esempio la bolletta del telefono, se non contiene il dettaglio del traffico) è ragionevole pensare che possa applicarsi analoga ripartizione al 50%; per le altre spese (luce, riscaldamento,condominio…) si ritiene opportuno ricorrere ad un criterio proporzionale: la percentuale di deducibilità dei costi dovrebbe essere calcolata in base allo spazio effettivamente adibito ad impresa rispetto al totale (la ripartizione proporzionale deve cmq risultare da elementi certi ed obiettivi).
 
Concordo franz, tranne che per il telefono.. ci vuol il contratto affari per dedurre secondo inerenza.. se uso il contratto abitazione (che sconta il relativo canone fisso family) già in partenza dico che nn è inerente..
col contratto affari valuto poi l'inerenza ma nn al 50%, ma in base a criteri oggettivi come riportato dall'art. 19 c.4 dpr 633/72
 
grazia parla di utenze telefoniche ed elettriche e non di altre spese. Per tali costi è necessario la stipula di un contratto affari con i relativi fornitori.
 
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