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Deducibilità dei costi da estratto conto

Salve a tutti. Vorrei sottoporre il seguente quesito:
la mia ditta, installatrice di impianti fotovoltaici, prima di poter avviare qualsiasi cantiere deve presentare una domanda di allaccio all'Enel.
La domanda viene predisposta a nome dei vari clienti e di conseguenza anche tutte le fatture Enel vengono intestate ai clienti (e materialmente inviate direttamente a loro, senza transitare dalla nostra azienda).
Tuttavia, per accellerare il tutto, la mia Azienda paga all'Enel il costo dell'allaccio (a partire da € 121,00 per ogni cantiere) con il proprio conto corrente.

Il problema arriva al momento della fatturazione ai clienti: per una serie di motivi burocratici (che non mi dilungo a spiegare) non riusciamo quasi mai a riaddebitare al cliente queste spese (mettendole es. Art. 15). Quindi, quasi sempre, ce le rimettiamo noi.

La domanda è questa: non avendo la fatture Enel (tra l'altro intestate ai clienti), ma solo la CONTABILE DEL BONIFICO CON IL NOME DEL CLIENTE presso la quale verrà fatta l'installazione, è possibile scaricare questi costi in contabilità?

Non vorremmo oltre al danno (costi mai rimborsati) anche la beffa (spese che non risultano come costi in contabilità)!
Grazie a chiunque vorrà darmi qualche suggerimento.
 
Il problema è che manca, a mio avviso, l'inerenza del costo. Non c'è un documento intestato alla ditta a comprova che questo è un costo inerente l'attività, ma c'è solo il pagamento, quindi una mera movimentazione finanziaria. Per poter dedurre il costo bisogna che le fatture dell'Enel siano intestate alla Ditta e non al cliente. Poi, si vede se riaddebitarla (emettendo una fattura a rimborso) al cliente oppure no. Se la fattura è intestata al cliente si configura la sola fattispecie dell'anticipazione in nome e per conto, quindi esclusa art. 15.
 
Il problema è che manca, a mio avviso, l'inerenza del costo. Non c'è un documento intestato alla ditta a comprova che questo è un costo inerente l'attività, ma c'è solo il pagamento, quindi una mera movimentazione finanziaria. Per poter dedurre il costo bisogna che le fatture dell'Enel siano intestate alla Ditta e non al cliente. Poi, si vede se riaddebitarla (emettendo una fattura a rimborso) al cliente oppure no. Se la fattura è intestata al cliente si configura la sola fattispecie dell'anticipazione in nome e per conto, quindi esclusa art. 15.

Effettivamente il problema sta proprio lì.
Come dicevo non sempre ci è possibile ri-fatturare quest'importo, al cliente, come anticipazione (esclusa art. 15), finendo per rimetterci noi il costo.

Però, prendendo spunto dal discorso dell'inerenze.... l'allaccio dell'Enel è propedeutico per l'intera installazione! Senza di quello non possiamo nemmeno iniziare a lavorare!
Pertanto: questo costo non è considerabile alla stregua dell'acquisto degli stessi pannelli fotovoltaici? Nel senso che parliamo di spese iniziali senza le quali non è possibile fare il lavoro! Una simile interpretazione reggerebbe come dimostrazione dell'inerenza?
 
Anche si probabilmente, ma quantomeno la fattura dell'Enel dovrebbe essere intestata alla ditta... se così non è state deducendo un costo senza la titolarità dello stesso... il privato non può dedursi tali costi, ma per assurdo (neanche tanto poi), se il vs cliente è un soggetto d'impresa potrebbe dedursi questo costo poichè ne ha la titolarità essendo a lui intestata la ft Enel...
 
io la butto lì, da prendere con il beneficio d'inventario.
Sarebbe sufficiente contabilizzare il pagamento effettuato all'enel non in un conto di costo, ma in un conto transitorio dello stato patrimoniale, alla stessa guisa come se fosse un deposito cauzionale.
Successivamente si emetterà una nota di debito esclusa dalla base imponibile ai sensi del punto 3) del primo comma dell'art. 15 del dpr 633/72 per l'anticipazione fatta in nome e per conto del cliente.
La nota debito compenserà il conto di transito patrimoniale acceso per l'anticipazione.
se tale comportamento verrà supportato da un apposita clausola contrattuale nella fase di stipulazione della commessa il cliente non potrà più esimersi dal riconoscere detta anticipazione.
saluti
 
Contabilmente non fa una grinza, ma forse il cliente con tutto sto giro potrebbe sentirsi "raggirato" forse... bisognerebbe sapere i reali motivi per i quali non si riesce a fatturare direttamente l'anticipazione e trovare una soluzione condivisa... cioè, voglio dire... non mi sembra una cosa tanto strana e poi in questo settore è la prassi...
 
Grazie ad entrambi per i preziosi spunti offertimi.
Il motivo per il quale non sempre si riesce ad inserire questo importo in fattura è dovuto al fatto che il costo di allaccio sovente è diviso in due parti: una parte fissa che paghiamo all'inizio dei lavori; ed un'altra, variabile ed eventuale, fatturata dall'Enel alla fine di tutto il lavoro.
In questo lasso di tempo, noi dobbiamo procedere ad inserire i dati complessivi della fornitura (imponibile scomposto nelle sue varie voci) nel sito di GSE (società che gestisce il servizio).
Pertanto, quando veniamo a conoscenza della seconda fattura di Enel, i dati sono stati già inviati... e variare imponibile ed iva della fattura fatta determinerebbe delle discrepanze! (tra l'altro non abbiamo idea se queste divergenze di importi possano un giorno crearci problemi! ...nel dubbio... vorremmo evitarlo!).

Alla luce dei vostri preziosi consigli ho pensato di procedere così:
poichè, alla fine, queste "spese anticipate" non ci verranno mai rimborsate a parte dai clienti... finiranno per "erodere" il margine che rimane alla mia azienda!
Quindi, come suggerito, pensavo di far transitare quest'importo come "spesa anticipata" nello Stato Patrimoniale (e non nel C.E.). Poi emetto una Nota Credito al cliente per la spesa sostenuta e non rimborsata. Alla fine "saldo" la N.C. con la voce nello S.P.!
Che ne pensate? Può essere corretto?
Così facendo non sto registrando costi senza documentazione... ma sto "correttamente" (penso) riducendo i miei ricavi!
 
se, come suggerito, tutto non si può rappresentare in una clausola contrattuale prevista in sede di acquisizione, la soluzione esposta, a me pare, quella più razionale semprechè le note credito vengano emesse entro un'anno dalla emissione originaria.
saluti
 
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