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DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66 E CCNL. Chi vince?

Buongiorno,

Nel vostro articolo

Dichiarate che


Per quanto riguarda le FERIE sono dovute:

  • almeno 4 settimane di ferie l´anno, di cui due concordate con il datore di lavoro,
  • la fruizione delle restanti due settimane va effettuata entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, salvo disposizioni più favorevoli previste dai C.C.N.L.”
Ma vi faccio notare che l art. 10 della norma in oggetto non afferma questo bensì:

“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.”

Perché avete interpretato la norma con condizioni più favorevoli mentre in realtà il CCNL degli enti locali non lo è? Esso infatti dispone un periodo di 6 mesi dall anno di maturazione e non 18.

Grazie
 
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