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decadenza beneficio prima casa: cosa fare?

citolo

Utente
Salve,
sono nella seguente situazione e non so cosa fare.
A gennaio 2011 ho venduto il mio appartamento che avevo acquistato a settembre 2006.
Subito dopo la vendita ho sottoscritto un compromesso (regolarmente registrato) con un impresa costruttrice, la cui consegna era prevista per ottobre 2011. La consegna però è in ritardo e avverrà per marzo 2012. Quindi non riuscirò a rogitare entro l'anno previsto dalla legge per conservare i benefici della prima casa.
Cosa mi consigliate di fare?
Comunicare all'Agenzia delle Entrate questa situazione oppure aspettare un loro accertamento?
La rendita catastale dell'appartamento che ho venduto a gennaio 2011 è di € 495,8 (non rivalutato).
Quanto dovrò pagare di multa?
grazie
antonio
 
L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 105/E del 31/10/2011, ha ribadito che non vi è nessuna norma che consenta al contribuente di rinunciare su base volontaria alle agevolazioni prima casa. L'unica deroga concessa riguarda il caso di impossibilità di trasferimento della residenza nei 18 mesi successivi alla stipula dell'atto, sempreché non siano del tutto decorsi.
Premesso questo, il contribuente dovrà pertanto attendere la notifica dell'avviso di liquidazione da parte dell'ufficio, con il quale si procederà a recuperare la differenza tra le imposte (di registro, ipotecaria e catastale) ordinarie e quelle agevolate, riferite all'acquisto avvenuto nel 2006, con l'applicazione della sanzione del 30% oltre gli interessi.
 
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