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debiti inps-cessione d'azienda

bellini

Utente
Nel caso di cessione d'azienda l'acquirente risponde in solido con l'alienante per i debiti inps (contributi dipendenti)?
So che la responsabilità è solidale per i crediti vantati dai dipendenti ma in questo caso mi pare che poichè il debito è nei confronti dell'istituto previdenziale e non dei dipendenti viene trattato come ogni altro debito nei confronti di terzi.
Grazie mille.
 
Riferimento: debiti inps-cessione d'azienda

Nel caso di cessione d'azienda l'acquirente risponde in solido con l'alienante per i debiti inps (contributi dipendenti)?
So che la responsabilità è solidale per i crediti vantati dai dipendenti ma in questo caso mi pare che poichè il debito è nei confronti dell'istituto previdenziale e non dei dipendenti viene trattato come ogni altro debito nei confronti di terzi.
Grazie mille.

premesso che nn sono un legale, mi vien da risponderti che se c'è continuità con la medesima attività e con la prosecuzione di "quei" dipendenti l'acquirente sia responsabile solidale. (ricordavo qualcosa circa una direttiva comunitaria...o sogno...?)
ciao, buona giornata.
 
Riferimento: debiti inps-cessione d'azienda

Nel caso di cessione d'azienda l'acquirente risponde in solido con l'alienante per i debiti inps (contributi dipendenti)?
So che la responsabilità è solidale per i crediti vantati dai dipendenti ma in questo caso mi pare che poichè il debito è nei confronti dell'istituto previdenziale e non dei dipendenti viene trattato come ogni altro debito nei confronti di terzi.
Grazie mille.

E' proprio così, la responsabilità è limitata ai soli crediti di lavoro e questi costituiscono debiti inerenti all'esercizio dell'azienda attratti dalla disciplina dettata dal'art. 2560 del cod.civile.
 
Riferimento: debiti inps-cessione d'azienda

Nel caso di cessione d'azienda l'acquirente risponde in solido con l'alienante per i debiti inps (contributi dipendenti)?
So che la responsabilità è solidale per i crediti vantati dai dipendenti ma in questo caso mi pare che poichè il debito è nei confronti dell'istituto previdenziale e non dei dipendenti viene trattato come ogni altro debito nei confronti di terzi.
Grazie mille.

La tutela della posizione dei lavoratori; la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti del lavoratore:
Il lavoratore può “inibire” l’automatica prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario, rassegnando le dimissioni. 20
L’eventuale pattuizione tra cedente e cessionario che, in deroga all’art. 2112 c.c., preveda che una quota parte di lavoratori non passi alle dipendenze del cessionario deve considerarsi nulla, fatto salvo il caso in cui vi sia il consenso espresso del lavoratore.
Il trasferimento non opererà per quel lavoratore che, nonostante la cessione, continua a prestare la propria attività lavorativa in favore dell’imprenditore cedente senza passare di fatto al servizio del cessionario.21
Rispetto ai crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento sussiste tra cedente e cessionario una responsabilità solidale. Tale tutela opera nei confronti del cessionario indipendentemente dalla conoscenza che questi abbia dei crediti, e si estende, secondo la giurisprudenza maggioritaria, anche ai crediti relativi a rapporti di lavoro cessati prima del trasferimento risultanti dai libri contabili.22
Per il trattamento di fine rapporto deve considerarsi unico debitore il titolare dell’impresa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, anche per il periodo alle dipendenze del precedente datore di lavoro, poiché solo in quel momento matura ed è esattamente determinabile nel suo importo il diritto al trattamento di fine rapporto, del quale la cessazione è fatto costitutivo.23
Il lavoratore, peraltro avvalendosi delle procedure conciliative di cui agli articoli 410 e 411 c.p.c., può liberare il cedente dalle obbligazioni derivanti dal pregresso rapporto di lavoro.
Un regime di solidarietà ulteriore è previsto nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo di azienda oggetto di cessione. In tal caso infatti il committente-cedente è obbligato in solido per quanto concerne il pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali con l’appaltatore-cessionario, nel limite temporale di un anno dalla cessazione dell’appalto.
 
Riferimento: debiti inps-cessione d'azienda

Nel caso di cessione d'azienda l'acquirente risponde in solido con l'alienante per i debiti inps (contributi dipendenti)?
So che la responsabilità è solidale per i crediti vantati dai dipendenti ma in questo caso mi pare che poichè il debito è nei confronti dell'istituto previdenziale e non dei dipendenti viene trattato come ogni altro debito nei confronti di terzi.
Grazie mille.




Condivido quanto scritto di Lianatu.
Il pezzo incollato da Bicia F sembrerebbe non pertinente col quesito posto.

La solidarietà è limitata ai soli crediti di lavoro del dipendente e non è estesa ai crediti dei terzi. Il lavoratore non ha alcun diritto di credito verso il datore di lavoro per l'omesso versamento dei contributi obbligatori restando estraneo al c.d. rapporto contributivo che intercorre fra l'ente previdenziale ed il datore di lavoro.
La disciplina della responsabilità solidale non interviene per i debiti dell’alienante generati dall’omesso versamento di contributi previdenziali in quanto questi sono debiti inerenti all’esercizio dell’azienda e restano soggetti dalla disciplina dettata dall’art. 2560 del Codice Civile senza che possa operare l’automatica estensione all’acquirente (cfr.sent.Corte di Cassazione 29.01.1992 n.906; Corte di Cass. 26.4/16.6.2001, n. 8179/01)
Saluti
T.
 
Riferimento: debiti inps-cessione d'azienda

E’ evidente che il pezzo incollato tratta fattispecie diverse dalla domanda posta. Si sarà sbagliata ad incollare il pezzo del “trattato” che aveva a sua disposizione, non è pensabile che non capisse quello che leggeva!
E va be’, se sbaglia l’asino con quella gran testa!

Buona Domenica
 
Riferimento: debiti inps-cessione d'azienda

ma certamente: sovviene alla testa d'asino il 472/97 art.14, ma l'inps colloca nelle responsabilità patrimoniali in solido col cessionario anche i debiti che si possono collocare nell'ambito del 2112 c.c. seppur dalle scritture contabili del cedente nn vi fosse traccia di tali debiti, il che contrasta con "cotanta" dottrina sopra esposta.
per questo ragliante motivo il 2560 c.c. il cessionario risponde solidarmente col cedente per i debiti aziendali maturati (quindi anche verso l'inps) per quei debiti risultanti dalle scritture contabili del cedente, alla data del trasferimento aziendale.
ciao, buon tutto.
ps: la direttiva comunitaria che mi girava nella testa senza focalizzarla era la 77/187/cee, che sfiora in generale l'argomento.
 
Ultima modifica:
Riferimento: debiti inps-cessione d'azienda

Chissà se nel nostro ordinamento giuridico, con riguardo alla tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori coinvolti nelle cessioni di aziende, trova diretto riferimento la direttiva del Consiglio CEE 77/187 del 14 febbraio 1997 tenuto conto:

- dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia europea;
- del recepimento dell’accordo governo-cisl/uil;
- che l’art. 2112 del codice civile in materia di trasferimento d’azienda andava novellato sulla base dei tre susseguenti interventi legislativi (legge delega 30/2003, d.lgs.276/2003 e d.lgs.correttivo 251/2004);

e non solo

se anche la Suprema Corte di Cassazione e la dottrina erano a conoscenza dell’esistenza di questa direttiva comunitaria che girava per la testa a BICIA F e sulla base della quale ha postato il superiore documento.

Scherzo, naturalmente! ;-)

Nel nostro ordinamento giuridico sono stati definiti i rapporti relativi al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti tenuto conto della direttiva cee anzicitata, nel cui ambito di applicazione rientrano non solo la tematica in trattazione; non è chiaro, quindi, cosa c'entri, con il quesito posto all'esame del forum, il pezzo incollato da Bicia F.

L'ignorare è cosa di poco conto rispetto alla tracotanza di chi mostra anche di non capire quello che legge.

Saluti.
T.
 
Riferimento: debiti inps-cessione d'azienda

La questione si complica: chi rileverà l'azienda sono i dipendenti che costituiranno una snc per l'esercizio dell'impresa.
I Scenario: il rapporto di lavoro si conclude prima dell'atto di cessione.
Il cedente (ex-datore di lavoro) rimane loro debitore per quanto riguarda il tfr ma poichè il soggetto creditore sono i dipendenti e non la società neocostituita non si può certo compensare il debito per il prezzo d'acquisto dell'azienda (che spetta alla snc) con il credito per il tfr (che spetta ai dipendenti). Come risolvere la questione?
II Scenario: il rapporto di lavoro non si conclude prima della cessione.
L'acquirente riceve anche il debito della società nei confronti dei dipendenti per il tfr ovvero il socio vanta un credito nei confronti della sua società una specie di autofinanziamento? E' possibile?
 
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