Riferimento: debiti inps-cessione d'azienda
Nel caso di cessione d'azienda l'acquirente risponde in solido con l'alienante per i debiti inps (contributi dipendenti)?
So che la responsabilità è solidale per i crediti vantati dai dipendenti ma in questo caso mi pare che poichè il debito è nei confronti dell'istituto previdenziale e non dei dipendenti viene trattato come ogni altro debito nei confronti di terzi.
Grazie mille.
La tutela della posizione dei lavoratori; la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti del lavoratore:
Il lavoratore può “inibire” l’automatica prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario, rassegnando le dimissioni. 20
L’eventuale pattuizione tra cedente e cessionario che, in deroga all’art. 2112 c.c., preveda che una quota parte di lavoratori non passi alle dipendenze del cessionario deve considerarsi nulla, fatto salvo il caso in cui vi sia il consenso espresso del lavoratore.
Il trasferimento non opererà per quel lavoratore che, nonostante la cessione, continua a prestare la propria attività lavorativa in favore dell’imprenditore cedente senza passare di fatto al servizio del cessionario.21
Rispetto ai crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento sussiste tra cedente e cessionario una responsabilità solidale. Tale tutela opera nei confronti del cessionario indipendentemente dalla conoscenza che questi abbia dei crediti, e si estende, secondo la giurisprudenza maggioritaria, anche ai crediti relativi a rapporti di lavoro cessati prima del trasferimento risultanti dai libri contabili.22
Per il trattamento di fine rapporto deve considerarsi unico debitore il titolare dell’impresa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, anche per il periodo alle dipendenze del precedente datore di lavoro, poiché solo in quel momento matura ed è esattamente determinabile nel suo importo il diritto al trattamento di fine rapporto, del quale la cessazione è fatto costitutivo.23
Il lavoratore, peraltro avvalendosi delle procedure conciliative di cui agli articoli 410 e 411 c.p.c., può liberare il cedente dalle obbligazioni derivanti dal pregresso rapporto di lavoro.
Un regime di solidarietà ulteriore è previsto nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo di azienda oggetto di cessione. In tal caso infatti il committente-cedente è obbligato in solido per quanto concerne il pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali con l’appaltatore-cessionario, nel limite temporale di un anno dalla cessazione dell’appalto.