RE: de minimis??? nessuno lo sa??
<HTML>Regola de minimis
Lo Stato e le altre Amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese solo nel limite di determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti, autorizzati espressamente dalla Commissione europea. Ogni progetto di legge agevolativa deve pertanto essere notificato alla Commissione stessa. Fanno eccezione gli aiuti di piccola entità, definiti dalla U.E. de minimis, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo preoccupante. Le pubbliche autorità possono quindi erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime de minimis, senza obbligo di notifica, nel rispetto di certe condizioni.
L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell’arco di tre anni, i 100.000 euro. Ciò significa che per stabilire se una impresa possa ottenere una agevolazione in regime de minimis e l’ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero, ecc.), in regime de minimis, nei tre anni precedenti la nuova agevolazione. L’impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime; dalla sottrazione dal tetto massimo di 100.000 euro di tutti gli aiuti ottenuti in regime de minimis nei tre anni precedenti, risulterà l’importo massimo concedibile a quell’impresa in un determinato momento in base allo stesso regime.
Dal computo dei 100.000 euro vanno esclusi gli aiuti che una impresa possa avere ottenuto o potrà ottenere in base ad un regime autorizzato dalla Commissione (ad esempio, in base a leggi agevolative nazionali). E’ infatti possibile il cumulo di un aiuto autorizzato e di un aiuto in regime de minimis, anche se si riferiscono allo stesso investimento.</HTML>