F
FABRIZIO
Ospite
Buon giorno,
Mi occupo della parte acquisti e accettazione merci in una piccole azienda metalmeccanica.
Da quando la famosa bolla é divenuta DDT alcuni corrieri sembra che facciano apposta a perdere i DDT e consegnano i colli chiedendo solo la firma del loro cedolino della spedizione.
Alla domanda che fine fanno i DDT la risposta é sempre la stessa:
"Il DDT non é più obbligatorio quindi non siamo obbligati a riceverlo ed a consegnarne copia. A noi non serve !"
A prescindere che, come sappiamo, non é vero che il DDT non sia obbligatorio, allorquando la fatturazione é differita;
a prescindere dal fatto che non si capisce perché se uno paga una spedizione affidando pacchi e documenti (i ddt) ad un corriere, questi garantisca solo la consegna dei pacchi ma non dei documenti;
a prescindere dal fatto che i corrieri, a mio avviso, stanno facendo apposta a "liberarsi" dei DDt che per loro sono solo cartaccia, il DDT é l'unico documento che consente di verificare la merce ricevuta dal fornitore, la codidetta paching list.
Orbene, prescindendo da questi aspetti da tutti ben conosciuti, avviene che ormai, é divenuta regola chiamare il fornitore e farsi mandare una copia via fax o via mail del DDT stesso e attaccarlo successivamente alla fattura quando questa arriverà.
La questione é proprio questa:
il nostro commercialista ed alcuni (ma non tutti sono d'accordo) dei sindaci, sostengono che la copia del DDt via fax, o la fotocopia, allegati alla fattura, siano illegali e che la ditta (cioé noi) può incorrere in sanzioni amminiastrative.
Io invece sostengo che il DDt ha importanza solo nella fase iniziale e cioé solo fin che non viene emessa la fatturazione, é qui infatti che, la mancata emissione del DDT può configurare una elusione dei controlli.
Ma una volta giunta la fatturazione, un ddt anche in fotocopia, non può invalidare la fatturazione stessa, sempreché vi sia corrispondenza tra i 2 documenti.
Chi sostiene il contrario, mi sta costringendo a richiedere ai fornitori copie originali debitamente firmate, ma alcuni fornitori hanno programmi che non consentono la ristampa dei ddt in originale, altri sostengono tale richiesta del tutto risibile e futile, intendendola come una scusa per fare perdere loro tempo (o spostare i pagamenti).
Ho posto il quesito alla agenzia entrate ma mi hanno rimandato al DPR 627 05/10/78.
Qualcuno può rispondermi ?
Con l'utilizzo dei sistemi informatici, fax, mail, ecc. possibile che se un DDT non é stampato su carta chimica, perforata, a colori e firmato con la penna a biro, magari un pò lacero o sgualcito, non valga nulla ?
Grazie per la risposta
Fabrizio C.
Mi occupo della parte acquisti e accettazione merci in una piccole azienda metalmeccanica.
Da quando la famosa bolla é divenuta DDT alcuni corrieri sembra che facciano apposta a perdere i DDT e consegnano i colli chiedendo solo la firma del loro cedolino della spedizione.
Alla domanda che fine fanno i DDT la risposta é sempre la stessa:
"Il DDT non é più obbligatorio quindi non siamo obbligati a riceverlo ed a consegnarne copia. A noi non serve !"
A prescindere che, come sappiamo, non é vero che il DDT non sia obbligatorio, allorquando la fatturazione é differita;
a prescindere dal fatto che non si capisce perché se uno paga una spedizione affidando pacchi e documenti (i ddt) ad un corriere, questi garantisca solo la consegna dei pacchi ma non dei documenti;
a prescindere dal fatto che i corrieri, a mio avviso, stanno facendo apposta a "liberarsi" dei DDt che per loro sono solo cartaccia, il DDT é l'unico documento che consente di verificare la merce ricevuta dal fornitore, la codidetta paching list.
Orbene, prescindendo da questi aspetti da tutti ben conosciuti, avviene che ormai, é divenuta regola chiamare il fornitore e farsi mandare una copia via fax o via mail del DDT stesso e attaccarlo successivamente alla fattura quando questa arriverà.
La questione é proprio questa:
il nostro commercialista ed alcuni (ma non tutti sono d'accordo) dei sindaci, sostengono che la copia del DDt via fax, o la fotocopia, allegati alla fattura, siano illegali e che la ditta (cioé noi) può incorrere in sanzioni amminiastrative.
Io invece sostengo che il DDt ha importanza solo nella fase iniziale e cioé solo fin che non viene emessa la fatturazione, é qui infatti che, la mancata emissione del DDT può configurare una elusione dei controlli.
Ma una volta giunta la fatturazione, un ddt anche in fotocopia, non può invalidare la fatturazione stessa, sempreché vi sia corrispondenza tra i 2 documenti.
Chi sostiene il contrario, mi sta costringendo a richiedere ai fornitori copie originali debitamente firmate, ma alcuni fornitori hanno programmi che non consentono la ristampa dei ddt in originale, altri sostengono tale richiesta del tutto risibile e futile, intendendola come una scusa per fare perdere loro tempo (o spostare i pagamenti).
Ho posto il quesito alla agenzia entrate ma mi hanno rimandato al DPR 627 05/10/78.
Qualcuno può rispondermi ?
Con l'utilizzo dei sistemi informatici, fax, mail, ecc. possibile che se un DDT non é stampato su carta chimica, perforata, a colori e firmato con la penna a biro, magari un pò lacero o sgualcito, non valga nulla ?
Grazie per la risposta
Fabrizio C.