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"Titolo : Bevande alcoliche minori, obbligo della bolla a metà - Circolare dell’Agenzia delle dogane sul documento di accompagnamento Testo : Via l’obbligo della bolla di accompagnamento per le bevande alcoliche «minori» ad accisa assolta, ma solo per le imprese che si avvalgono della fatturazione differita ed emettono, pertanto, il documento di trasporto. Lo ha stabilito l’Agenzia delle dogane con la circolare n. 64 del 28/10/2001. Una semplificazione a metà, quindi, dato che le imprese che fatturano immediatamente non potranno avvalersene e resteranno obbligate all’utilizzo della bolla. Prodotti interessati. La precisazione riguarda le bevande alcoliche, che abbiano già assolto l’accisa, preparate con vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico e altre sostanze, con volume di alcole massimo dell’11% e condizionate in recipienti di capacità non superiore a 35 cc. Detti prodotti sono stati esentati dal contrassegno di stato e dal documento di trasporto tipo accise, per cui la loro circolazione è rimasta soggetta all’obbligo della bolla di accompagnamento. Da qui l’esigenza di semplificare gli adempimenti delle imprese, costrette a osservare una duplice disciplina allorquando movimentino congiuntamente, come spesso avviene, prodotti soggetti e non soggetti a bolla accompagnatoria. Il quadro di riferimento. L’Agenzia osserva anzitutto che le varie norme in materia di Iva succedutesi nel tempo, successive all’emanazione del dpr 472/1996, attuativo della soppressione della bolla, hanno condotto all’abolizione della bolla di accompagnamento per i prodotti vinosi, dei contrassegni e, quindi, della nota di consegna. Inoltre, nell’ambito del settore delle bevande alcoliche a imposta assolta, fatta esclusione per i vini e per tutti gli altri prodotti alcolici condizionati che, in quanto muniti di contrassegno di stato, non devono essere scortati dalla bolla, solo i prodotti cui si riferisce la circolare sono gravati dall’obbligo della bolla. Quanto alle ragioni di cautela, l’Agenzia osserva che le bevande in esame, con dm 219/97, sono state esentate dall’obbligo del contrassegno, cessando così di fruire del trattamento riservato a tutti i prodotti alcolici imposta assolta, esclusivamente per la particolare tipologia dei recipienti in cui tali bevande sono contenute, che rende, di fatto, impossibile l’applicazione dello stesso contrassegno, e per la velocità di condizionamento. Inoltre il loro tenore alcolico è talmente basso da scoraggiare economicamente le frodi. Viene, infine, considerato che tali bevande sono prodotte da un numero ristretto di grandi e note imprese, la qual cosa facilita i controlli. Conclusioni. Alla luce di queste considerazioni e preso atto dell’insussistenza di ragioni ostative sul versante dell’Iva, l’Agenzia dispone che l’art. 4, comma 1, n. 5), del dpr 627/1978, che esonera dalla bolla i beni trasportati sotto il controllo degli uffici tecnici di finanza, debba intendersi applicabile nel caso in cui i prodotti in esame circolino congiuntamente ad altri per i quali sia prevista la sola scorta del ddt. Di conseguenza, gli operatori che emettono fattura differita e rilasciano all’atto della spedizione il ddt possono fare a meno della bolla. Nel caso, invece, di fatturazione immediata, mancando il ddt, per l’Agenzia resta necessaria la bolla. Su questo punto, tuttavia, si potrebbe fare un ulteriore passo, consentendo di integrare la fattura con l’indicazione dell’incaricato del trasporto. La circolare, infine, richiama in ogni caso all’osservanza delle incombenze stabilite per lo speditore dall’art. 11, comma 1, del dm 210/96. "
ciao