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ddt e fattura

S

stefy

Ospite
Urgentissimo.......ho questi dubbi:
1) sui d.d.t. con trasporto a mezzo destinatario è obbligatoria l'apposizione della firma del conducente o del destinatario (il decreto del 96 come elementi obbligatori richiede generalità del mittente, del destinatario, descrizione del bene, data, numero e causale)?
2) lo scarto di lavorazione di un'attività industriale in passato aveva una sua utilizzazione economica ed un prezzo di mercato. Nel 2004 invece non c'è stata più richiesta di questo sottoprodotto, pertanto, sono stati emessi dei d.d.t con causale cessione gratuita. Mi è stata contestata la mancata emissione della fattura a prezzo zero per quei ddt. Qual'è il vs. parere?
grazie
 
1) A mio parere la firma sul d.d.t. non è obbligatoria, è usuale farlo per motivi diversi.

2) gli scarti di lavorazione di lavorazione rientrano nei rottami che nel caso abbiamo un prezzo di cessione rientrano nel regime del reverse charge.
Nella sostanza, la nuova norma (articolo 35 del Dl 269/2003) istituisce un regime d'imponibilità speciale, che prevede l'applicazione dell'imposta da parte del cessionario. Pertanto il cedente dei beni emette fattura senza addebitare l'imposta e indica che si tratta di operazione con regime di imponibilità previsto dall'articolo 74, comma 8 del Dpr 633/72. Il cessionario, a sua volta: 1) integra la fattura con l'aliquota del 20% e la relativa imposta; 2) la annota nel registro delle vendite entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; 3) la annota anche nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25 per operare la detrazione dell'imposta.

Nel caso di cessione gratuita ai fini Iva la fattura dovrà (a mio parere) essere fatta con l'indicazione di un valore normale, anche modesto......e l'acquirente sempre ai fini Iva dovrà integrare la fattura per il pagamento dell'Iva. Questo perchè dal tenore letterale della norma sembrerebbe che l'unico regime possibile per i rottami sia quello del reverse charge, restando preclusa l'ordinaria applicazione dell'Iva.
 
carissima Luigia Lumia,
siccome non sono stata chiara nell'esposizione, non si tratta di uno scarto di produzione, ma di sottoprodotti (sansa vergine d'oliva) che negli anni passati veniva venduta ai sansifici, mentre quest'anno non è stata ritirata e quindi è stata ceduta gratuitamente senza l'emissione della fattura perchè senza valore.
grazie e scusami se non sono stata molto chiara nell'esporre il mio dubbio
ciao

[%sig%]
 
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