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D.lgs 81/2008 Salute&Sicurezza

Gio.

Utente
Il Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 5 agosto u.s., introduce varie e significative modifiche al c.d. "Testo Unico sicurezza".

Il provvedimento apporta alla normativa di prevenzione diverse efficaci correzioni che recepiscono le numerose criticità emerse nel primo anno di applicazione del D.Lgs. 81/2008.

Il nuovo testo è in vigore già dal 20 agosto 2009.

Questi gli aspetti principali con particolare riferimento alle modifiche contenute nel Titolo I (Principi Comuni):

a) campo di applicazione

Viene ribadito e meglio precisato il campo di applicazione della norma (ovvero rientrano le imprese si tutti i settori).

In attesa della pubblicazione di un decreto specifico (previsto entro il 31 dicembre 2010) per le cooperative sociali ed il volontariato della protezione civile, si applica il D.Lgs. 81/2008, con l’indicazione di tenere in considerazione "le particolari peculiarità del settore".


b) disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare

Sono previste due condizioni per la sospensione dell’attività:

presenza di lavoratori irregolari in misura pari o superiore al 20% presenti sul luogo di lavoro (ovvero lavoratori non indicati nei "documenti obbligatori");
accertamento di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza (ovvero quando nei cinque anni successivi a una violazione, accertata con sentenza o con provvedimento sanzionatorio definitivo, lo stesso soggetto ne commette un'altra simile); le gravi violazioni sono quelle riportate nell'allegato 1 del D. Lgs. 81/2008.


c) contratti di appalto

Sono definiti dei casi di esclusione della redazione del documento di valutazione rischio interferenze (DUVRI).

Tra questi sono inclusi i lavori di natura intellettuale, i lavori di breve durata (fino a 2 giorni), le mere forniture di materiali, sempre che non comportino rischi particolari per la salute dei lavoratori (ad es. agenti cancerogeni, atmosfere esplosive, ecc …).

Il decreto correttivo precisa che i “costi della sicurezza” da indicare sono solo quelli utili ad eliminare o ridurre i rischi delle interferenza nelle lavorazioni.


d) la valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi dovrà essere rielaborata:

modifiche significative del processo produttivo o della organizzazione del lavoro
in relazione al grado di evoluzione della tecnica
a seguito di infortuni significativi
quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità

In questi casi il documento di valutazione dei rischi deve essere aggiornato entro 30 giorni.

Nel caso di costituzione di nuova impresa la valutazione dei rischi ed il relativo documento devono essere elaborati entro 90 giorni.

Si segnala anche la previsione dell’obbligo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di consultare esclusivamente in azienda il documento di valutazione dei rischi.


e) la valutazione rischio stress lavoro-correlato

La valutazione del rischio da stress da lavoro-correlato dovrà essere effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla "Commissione consultiva".

L’obbligo di valutazione decorre dalla elaborazione delle suddette indicazioni e, comunque, in assenza di queste, entro il 1° agosto 2010.


f) la data certa

La data del documento di valutazione dei rischi potrà essere documentata mediante la sottoscrizione contestuale del datore di lavoro, del medico competente, del responsabile del servizio prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.


g) sorveglianza sanitaria

Le modifiche apportate al capito delle sorveglianza sanitaria consentono al datore di lavoro di sottoporre il lavoratore ad una visita medica preventiva durante la fase preassuntiva.

Le procedure di accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza saranno oggetto di apposita riforma entro il 31 dicembre 2009.


h) le sanzioni

Si riscontra la volontà del legislatore di modifica dell’apparato sanzionatorio, con una riduzione delle sanzioni amministrative e penali, che vengono in gran parte dimezzate.

Una buona settimana.-
 
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