Riferimento: D.Lgs. 231/2001
Le Associazioni di categoria sono incaricate dal Legislatore – come si evince dal disposto dell'art. 5 del decreto legislativo 231/2001 – alla redazione di Linee guida utili agli enti per la predisposizione e l'aggiornamento dei propri modelli organizzativi.
Come noto, né la redazione di Linee guida né la predisposizione di modelli organizzativi costituisce un obbligo, bensì un onere; ciononostante, visti gli importanti effetti che l'adozione ed efficace attuazione di un modello può generare per l'ente che si trovi ad essere "coinvolto" in un procedimento ai sensi del decreto 231, tutte le maggiori associazioni di categoria hanno provveduto a redigere le citate Linee guida e ad aggiornarle alla luce delle novità legislative che nel tempo si sono succedute, ciò al fine di agevolare il difficile compito di aggiornamento dei modelli organizzativi da parte degli enti.
Quelle di seguito riportate sono (la parte generale del)le Linee guida – o meglio l'aggiornamento alle parte generale delle Linee guida – che ABI ha provveduto a predisporre per i propri associati a seguito dell'inserimento nella 231 dei reati (e degli illeciti amministrativi) di "abuso di mercato" (esse sono, poi, corredate da allegati di approfondimento sulle singole fattispecie in relazione all'attività bancaria, che sono consultabili sul sito riservato agli associati). Detto documento è stato sottoposto all'esame del Ministero della Giustizia che, sentita la Consob, dopo una lunga fase di analisi, è stato approvato lo scorso 30 ottobre 2007 (data nella quale il Ministero ha inviato all'ABI lettera formale di chiusura del procedimento).
Rispetto a precedenti versioni delle Linee guida associative, quello sulla market abuse è un documento che entra particolarmente nel dettaglio di singole operazioni. Ciò deriva da diverse circostanze: in primo luogo, ed in massima parte, dal fatto che i reati in considerazione sono caratterizzati da un alto tasso di tecnicismo e la loro stessa commissione postula una conoscenza profonda dell'operatività dell'intermediario; in secondo luogo, dal fatto che la legislazione primaria e secondaria in tale materia è già estremamente specifica e quindi di difficile ulteriore integrazione, specificazione ad opera di una associazione di categoria.
Ciò non toglie, comunque, che le indicazioni associative costituiscono solo dei suggerimenti non vincolanti e che, quindi, ciascuna banca sarà libera di organizzare i propri presidi preventivi in modo autonomo ed in relazione alle proprie caratteristiche ed alla propria attività concreta.
Se ti interessano maggiori notizie vedi il seguente sito:
Decreto Legge 231 - Plenum - Rivista 231