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Credito IVA infrannuale

B

Barbara

Ospite
Un contribuente che volesse utilizzare un forte credito IVA in corso d'anno per compensarlo con altre imposte e/o contributi, cosa deve fare?
Quali sono i requisiti per poterlo utilizzare?
Devo fare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate?
Grazie a chi potrà rispondere.
 
Se il credito iva è maturato solo in corso d'anno e non è riportato da anni precedenti a mio avviso è necessario fare la richiesta di rimborso e solo dopo compensare in corso d'anno riportando tale operazione nella dichiarazione annuale..

Ale
 
Prendo dalle domande e risposte presente in questo sito:
Attenzione il rimborso infrannuale non sempre è possibile.
Ecco la faq
Quando puo' essere richiesto il rimborso infrannuale IVA?
Il rimborso infrannuale puo' essere richiesto dai contribuenti che effettuano
abitualmente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti.
Inoltre, l’art. 3 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250 prevede:
– ai fini del calcolo dell’aliquota media (rapporto tra imposta e imponibile) si devono escludere solo gli acquisti (e/o le importazioni) e le cessioni di beni ammortizzabili;
– il diritto al rimborso spetta se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate, maggiorata del 10% ; Si avverte che le suddette aliquote devono essere calcolate sino alla seconda cifra decimale.

Hanno anche diritto al rimborso i contribuenti che hanno effettuato nell’anno operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8 bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972 nonché agli articoli 40, comma 9 e 58 del D.L. n. 331/1993, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate
nel periodo di riferimento.
Si ricorda che la percentuale deve essere arrotondata all’unità superiore ed il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l’ammontare delle operazioni non imponibili e quello complessivo delle operazioni effettuate, come sopra determinati, risulta superiore al 25%.

La legge 21 novembre 2000, n. 342 (collegato alla legge finanziaria 2000) ha previsto un’altra ipotesi di rimborso infrannuale relativamente agli acquisti di beni
ammortizzabili, quando tali acquisti ed importazioni sono superiori ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

L’importo rimborsabile deve emergere dall’ammontare degli acquisti e delle importazioni effettuati nel trimestre di riferimento.
Data inserimento: 2004-01-24
 
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