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credito d'imposta

L

lina

Ospite
<HTML>Per usufruire del credito d'imposta 388/2000 è necessario indicare sulle fatture che si tratta di beni acquistati con l'agevolazione del credito d'imposta indicando l'F24 in cui compare.
Se il credito non è ancora interamente utilizzato, anzi è addirittura da riportare al nuovo esercizio come faccio ad indicare l'F24 in cui compare?
Altra dubbio il credito residuo del 2001 va riportato così com'è nel 2002 oppure va ricalcolato l'investimento netto tenedo conto degli ammortamenti del 2002?
Ho una confusione terribile.</HTML>
 
<HTML>L'unico obbligo previsto dall'art. 8/388 é di indicare nella dichiarazione dei redditi, che il bonus di cui si é usufruito non ha determinato situazioni di cumulo vietate.
In quanto alle annotazioni sulle fatture si tratta di un "obbligo indicazione" fornita dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 41/2001, che non ha valore di legge.
Comunque a voler seguire l'impostazionme della circolare non mi sembra problematico:
- inizialmente, prima dell'utilizzo del bonus, annoti sulle fatture che si tratta di "bene acquistato con il credito d'imposta di cui all'art. 8 della L.388/2000;
- quando il bonis viene utilizzato aggiungi sulla fattura ii riferimenti del Mod. F24, aggiungendo al mese di riferimento l'anno.
Il bonus acalcolato nel 2001 non va ricalcolato nel 2002 sottraendo gli ammortamenti del 2002; eventualmente, se ne hai diritto, calcolerai autonomamente il bonus di tua spettanza sugli investimenti effettuati nel 2002.
Effettivamente, in alcuni casi, il bonus va redertminato e precisamente:
* quando i beni oggetto dell'agevolazione non risultano entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
* quando i beni oggetto dell'agevolazione siano dismessi, ceduti aterzi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il 5° periodo d'imposta successivo a quello in cui sono entrati in funzione;
* quando i beni oggetto dell'agevolazione, pur permanendo, nell'ambito dell'impresa, siano destinati a strutture produttive produttive diverse da quelle che hanno dato titolo al beneficiario entro il 5° periodo d'imposta successivo a quello in cui sono entrati in funzione;
* nel caso di acquisto in leasing il beneficiario del bonus decade dall'agevolazione nel caso in cui non eserciti il dirittoo di riscatto del bene alla fine del contratto, oppure nel caso in cui il contratto venga ceduto.
Nel caso in cui si verifichino una o più delle fattispecie sopra riportate, il credito d'imposta deve essere rideterminato , escludendo dagli investimenti agevolati il costo originario dei beni interessati alla decadenza dal beneficio.</HTML>
 
<HTML>Sig. Roberto
Vuole aiutarmi?
Se entro i 5° periodo di imposta cesso proprio l'attivita - senza cederla e trattandosi di auto vado ad autofatturarmela e facciamo anche il caso che l'auto sia stata intanto ammortizzata in che misura e modalità devo rideterminare, se devo, il credito goduto -
Grazie

Efis</HTML>
 
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