Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Credito d'imposta sulle assunzioni

U

Umberto Robustelli

Ospite
<HTML>Ho assunto un dipendente in data 19.07.2002 cioè dopo il famoso 8 luglio e ancora oggi non riesco a capire se il credito d'imposta mi spetta o no visto che ho tutti i requisiti e l'unico dubbio è la data 19 Luglio.
Sicuro di una risposta in merito porgo i miei più cordiali saluti e ringraziamenti a tutte le persone che mi leggeranno e risponderanno</HTML>
 
<HTML>Ho avuto lo stesso problema anch'io.
Il credito d'imposta non ti spetta per la semplice assunzione del dipendente dopo il 7 luglio, a meno che con questa operazione non abbia mantenuto il precedente livello occupativo!
Purtroppo!!
Se ti trovi nel Mezzogiorno (Obiettivo 1) potrai usufruire dello sgravio ex art. 44 L.388/00 (vedi circolare n° 2/03 dell'INPS).
Meglio di niente!!!

Attendo eventuali smentite.
A presto.</HTML>
 
<HTML>Attenzione io sto leggendo in questi ultimi giorni che spetta per ogni assunto che incrementa la base occupazionale nel periodo che va tra 01.08.2001 al 31.07;
Ho letto qualche cosa anche su questo sito prova a vedere pure tu e NON CI RESTA CHE INDAGARE!!!!!!!!!!!!, visto che sono soldoni e cioè si deve recuperare tutto il periodo da luglio a dicembre.
Ciao e aspetto una tua risposta visto che abbiamo un problema in comune.</HTML>
 
<HTML>Confermo quello che ho scritto alla precedente e-mail.
Per quanto riguarda l'incremento della base occupazionale il credito spetta se l'assunzione serve per ricostituire la media di riferimento, non per l'incremento...Bella fregatura EHHH!!!!
Naturalmente (in questo caso) il credito può essere compensato con le nuove regole segg al D.L. 138, ovvero istanza centro di Pescara ecc......
Per approfondimenti guarda Il Sole della scorsa settimana.
Leggi.......
"Dall'art. 7 della Finanziaria 2001 all'art. 63 della Finanziaria 2003
L'agevolazione in esame era stata introdotta dalla legge n. 388 del 2000 (Finanziaria 2001) che, all'articolo 7, prevedeva, per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 avessero incrementato il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (i neoassunti dovevano avere non meno di 25 anni e, nei 24 mesi antecedenti la data di assunzione, non dovevano aver svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato, oppure, indipendentemente da queste due condizioni, dovevano essere portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992), il riconoscimento di un credito d'imposta pari a 413,16 euro (ovvero 619,74 euro per il personale destinato a unità produttive ubicate in aree svantaggiate) per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, commisurato all'incremento della base occupazionale, verificato alla fine di ogni mese, rispetto al periodo di riferimento 1° ottobre 1999 - 30 settembre 2000. Il credito, riconosciuto in maniera automatica, era immediatamente spendibile, in compensazione dei versamenti da effettuare con modello F24, sin dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione.

La prima modifica sostanziale alla disciplina appena descritta, è stata apportata dal decreto legge n. 138 dell'8 luglio 2002 (cosiddetto decreto omnibus), convertito con modificazioni dalla legge n. 178 dell'8 agosto 2002, che ha sancito l'introduzione di un tetto massimo di spesa per tutti i crediti d'imposta vigenti e la possibilità di fruire degli stessi soltanto fino a esaurimento dei fondi stanziati, demandando ad appositi decreti ministeriali la fissazione delle risorse disponibili. Proprio al fine di procedere a un costante monitoraggio della spesa, ha introdotto l'obbligo, per i datori di lavoro intenzionati a effettuare nuove assunzioni, di presentare un'istanza al centro operativo di Pescara per ottenere l'assenso all'agevolazione.

In data 1° agosto 2002 sono stati emanati due decreti, il primo fissava a 652.138.210 euro il limite massimo di spesa per l'anno in corso, il secondo comunicava l'avvenuto esaurimento dei fondi disponibili, essendo stato già raggiunto l'importo citato.

Il successivo decreto legge n. 209 del 24 settembre 2002 ha, poi, fornito ulteriori precisazioni e chiarimenti, facendo salve le assunzioni effettuate fino al 7 luglio 2002, prima cioè dell'entrata in vigore del decreto omnibus, dando rilevanza a quelle fatte dall'8 luglio solo entro il limite dell'incremento rilevato al 7 luglio e disponendo la ripresa dell'utilizzo dei crediti maturati dal 1° luglio al 31 dicembre 2002 a partire dal 1° gennaio 2003 in quote mensili non superiori a un terzo di quanto complessivamente spettante.

Il punto dopo l'approvazione della Finanziaria 2003
- Gli incentivi per gli incrementi occupazionali sono prorogati fino al 31 dicembre 2006, nel senso che il contributo per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006 può essere attribuito fino a quella data (quello per le assunzioni precedenti resta, comunque, attribuibile fino al 31 dicembre 2003)

- Per accedere al nuovo contributo, i datori di lavoro dovranno presentare al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate un'istanza preventiva contenente i dati che servono per stabilire la base occupazionale di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la durata dell'assunzione, l'entità dell'incremento occupazionale; questi dati verranno comunque precisati con provvedimento direttoriale entro il 31 gennaio 2003. Il credito potrà essere utilizzato soltanto dopo l'atto di assenso dell'Agenzia, che verrà adottato entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza (in caso contrario, si formerà il silenzio-diniego)

- Per i datori di lavoro che hanno registrato incremento occupazionale alla data del 7 luglio 2002, le assunzioni del 2003 che produrranno ulteriore incremento della base occupazionale e quelle, effettuate dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, che daranno luogo a incremento rispetto alla media del nuovo periodo di riferimento, 1° agosto 2001-31 luglio 2002, faranno maturare il diritto (se rispettati tutti i requisiti e le modalità di accesso, nel limite, quindi, delle disponibilità finanziarie) a un contributo di 100 euro, a cui vanno aggiunti 50 euro se il lavoratore è ultraquarantacinquenne, e ulteriori 300 euro, se l'assunzione avviene nelle zone svantaggiate, individuate dal comma 10, dell'articolo 7, della legge n. 388/2000

- Per tutti gli altri datori di lavoro, gli importi appena visti si applicheranno alle assunzioni, fatte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2006, che determineranno incremento della base occupazionale rispetto alla media del nuovo periodo di riferimento (1° agosto 2001-31 luglio 2002)

- Sono confermate le disposizioni contenute nel decreto legge n. 209/2002 relativamente alle assunzioni fatte dall'8 luglio al 31 dicembre 2002, che non danno diritto a credito d'imposta, ma assumono rilevanza solo entro il limite dell'incremento registrato al 7 luglio 2002 (ciò significa che vengono considerate solo quando vanno a rimpiazzare lavoratori che hanno cessato il rapporto), e alla possibilità di riprendere a utilizzare, dal 1° gennaio 2003, i crediti maturati nel periodo 1 luglio-31 dicembre 2002, ma "congelati", con l'avvertenza che l'importo mensile non potrà essere superiore a un terzo dell'intero bonus spettante."
Spero ti possa essere utile.

Se</HTML>
 
<HTML>Confermo quello che ho scritto alla precedente e-mail.

Per quanto riguarda l'incremento della base occupazionale il credito spetta se l'assunzione serve per ricostituire la media di riferimento, non per l'incremento...Bella fregatura EHHH!!!!

Naturalmente (in questo caso) il credito può essere compensato con le nuove regole segg al D.L. 138, ovvero istanza centro di Pescara ecc......

Per approfondimenti guarda Il Sole della scorsa settimana.

Leggi.......

"Dall'art. 7 della Finanziaria 2001 all'art. 63 della Finanziaria 2003

L'agevolazione in esame era stata introdotta dalla legge n. 388 del 2000 (Finanziaria 2001) che, all'articolo 7, prevedeva, per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 avessero incrementato il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (i neoassunti dovevano avere non meno di 25 anni e, nei 24 mesi antecedenti la data di assunzione, non dovevano aver svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato, oppure, indipendentemente da queste due condizioni, dovevano essere portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992), il riconoscimento di un credito d'imposta pari a 413,16 euro (ovvero 619,74 euro per il personale destinato a unità produttive ubicate in aree svantaggiate) per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, commisurato all'incremento della base occupazionale, verificato alla fine di ogni mese, rispetto al periodo di riferimento 1° ottobre 1999 - 30 settembre 2000. Il credito, riconosciuto in maniera automatica, era immediatamente spendibile, in compensazione dei versamenti da effettuare con modello F24, sin dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione.

La prima modifica sostanziale alla disciplina appena descritta, è stata apportata dal decreto legge n. 138 dell'8 luglio 2002 (cosiddetto decreto omnibus), convertito con modificazioni dalla legge n. 178 dell'8 agosto 2002, che ha sancito l'introduzione di un tetto massimo di spesa per tutti i crediti d'imposta vigenti e la possibilità di fruire degli stessi soltanto fino a esaurimento dei fondi stanziati, demandando ad appositi decreti ministeriali la fissazione delle risorse disponibili. Proprio al fine di procedere a un costante monitoraggio della spesa, ha introdotto l'obbligo, per i datori di lavoro intenzionati a effettuare nuove assunzioni, di presentare un'istanza al centro operativo di Pescara per ottenere l'assenso all'agevolazione.

In data 1° agosto 2002 sono stati emanati due decreti, il primo fissava a 652.138.210 euro il limite massimo di spesa per l'anno in corso, il secondo comunicava l'avvenuto esaurimento dei fondi disponibili, essendo stato già raggiunto l'importo citato.

Il successivo decreto legge n. 209 del 24 settembre 2002 ha, poi, fornito ulteriori precisazioni e chiarimenti, facendo salve le assunzioni effettuate fino al 7 luglio 2002, prima cioè dell'entrata in vigore del decreto omnibus, dando rilevanza a quelle fatte dall'8 luglio solo entro il limite dell'incremento rilevato al 7 luglio e disponendo la ripresa dell'utilizzo dei crediti maturati dal 1° luglio al 31 dicembre 2002 a partire dal 1° gennaio 2003 in quote mensili non superiori a un terzo di quanto complessivamente spettante.

Il punto dopo l'approvazione della Finanziaria 2003

- Gli incentivi per gli incrementi occupazionali sono prorogati fino al 31 dicembre 2006, nel senso che il contributo per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006 può essere attribuito fino a quella data (quello per le assunzioni precedenti resta, comunque, attribuibile fino al 31 dicembre 2003)

- Per accedere al nuovo contributo, i datori di lavoro dovranno presentare al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate un'istanza preventiva contenente i dati che servono per stabilire la base occupazionale di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la durata dell'assunzione, l'entità dell'incremento occupazionale; questi dati verranno comunque precisati con provvedimento direttoriale entro il 31 gennaio 2003. Il credito potrà essere utilizzato soltanto dopo l'atto di assenso dell'Agenzia, che verrà adottato entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza (in caso contrario, si formerà il silenzio-diniego)

- Per i datori di lavoro che hanno registrato incremento occupazionale alla data del 7 luglio 2002, le assunzioni del 2003 che produrranno ulteriore incremento della base occupazionale e quelle, effettuate dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, che daranno luogo a incremento rispetto alla media del nuovo periodo di riferimento, 1° agosto 2001-31 luglio 2002, faranno maturare il diritto (se rispettati tutti i requisiti e le modalità di accesso, nel limite, quindi, delle disponibilità finanziarie) a un contributo di 100 euro, a cui vanno aggiunti 50 euro se il lavoratore è ultraquarantacinquenne, e ulteriori 300 euro, se l'assunzione avviene nelle zone svantaggiate, individuate dal comma 10, dell'articolo 7, della legge n. 388/2000

- Per tutti gli altri datori di lavoro, gli importi appena visti si applicheranno alle assunzioni, fatte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2006, che determineranno incremento della base occupazionale rispetto alla media del nuovo periodo di riferimento (1° agosto 2001-31 luglio 2002)

- Sono confermate le disposizioni contenute nel decreto legge n. 209/2002 relativamente alle assunzioni fatte dall'8 luglio al 31 dicembre 2002, che non danno diritto a credito d'imposta, ma assumono rilevanza solo entro il limite dell'incremento registrato al 7 luglio 2002 (ciò significa che vengono considerate solo quando vanno a rimpiazzare lavoratori che hanno cessato il rapporto), e alla possibilità di riprendere a utilizzare, dal 1° gennaio 2003, i crediti maturati nel periodo 1 luglio-31 dicembre 2002, ma "congelati", con l'avvertenza che l'importo mensile non potrà essere superiore a un terzo dell'intero bonus spettante."

Spero ti possa essere utile.</HTML>
 
<HTML>Grazie Maury sei gentilissimo, secondo te mi conviene fare l'istanza di interpello all'agenzia delle entrate? posso avere qualche speranza?
Ti ringrazio ancora e ti mando i miei più cordiali saluti.
[email protected]</HTML>
 
<HTML>E' un idea a cui anch'io avevo pensato (vedi statuto del contribuente), ma aspetto come si evolverà la giurisprudenza in materia. Francamente, nonostante le buone ragioni, dubito che verranno accolte istanze in materia.
Saluti.</HTML>
 
Alto