Re:Alberto potresti aiutarmi?
con le circolari n. 1 n. 41 del 2001 emesse dal ministero delle finanze che illustrano appunto le modalità di fruizione delle due agevolazioni (Art.7/8), è possibile comprendere come e quando beneficiare dei crediti in parola.
Il credito d’imposta di cui all’art. 7 comma 4 legge 23 dicembre 2000, n. 388 è riportabile nei periodi d’imposta successivi e può essere utilizzato, a decorrere dal 1 gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ex dlgs 9 luglio 1997, n. 241 (per esempio con l’Irpef, Irpeg, Iva, cioè in compensazione con gli importi a debito di qualsiasi sezione del modello F24). Il credito maturato nel corso del periodo agevolato può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti da effettuarsi nei periodi d’imposta successivi e, come anticipato, non è rimborsabile.
nche il credito d’imposta di cui all’art. 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione sia delle imposte (dirette, Iva e Irap) sia dei contributi previdenziali e assicurativi, ai sensi dell’articolo 17 del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Pertanto non può essere chiesto a rimborso né può essere ceduto in applicazione della disciplina sulla cessione del credito, ai sensi degli artt. 43-bis e 43-ter del dpr 602/1973. Il beneficio matura già a partire dalla data in cui l’investimento si considera realizzato e, pertanto, in deroga ai criteri ordinari disciplinanti il credito d’imposta, è possibile utilizzarlo in compensazione con il modello F24 in occasione della prima scadenza successiva alla predetta data. L’unico limite è quello fissato quale soglia massima compensabile su base annua pari a 516.456,98 euro (un miliardo di lire). Nessuna restrizione temporale per l’utilizzo anche in questo secondo caso.
[%sig%]