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Credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa”

Quesito tratto da stampa specializzata.

D: Contrib che ha acquistato la prima casa da impresa pagando euro 5530 di iva al 4%/ vende il 16/3 suddetta casa e riacquista il 18/3/22 sempre prima casa da privato compensando in atto imposta di registro euro 1000 calcolata su valore fiscale. si chiede, anche in riferimento alla circolare n 17/e del 24/04/15, se è possibile utilizzare la parte eccedente di euro 4530 in diminuzione delle imp dei redditi 730/2023 che sara presentato nei prossimi mesi per l'anno 2022.

R: Il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa è riconosciuto dall'art. 7 della L 448/98 che dispone, tra l'altro, che tale credito può essere portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto. Il contribuente che matura il credito potrà utilizzarlo “alternativamente” nelle ipotesi indicate, avendo la facoltà di scegliere la modalità di utilizzo del credito di imposta spettante (cfr. C.M. 18/13) e, nell'ipotesi in cui il credito di imposta venga utilizzato solo parzialmente in sede di nuovo acquisto, la parte residua potrà essere utilizzata in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, determinando un carattere alternativo e non preclusivo di tali opzioni (cfr. A.E. Risposta 223/20). Nel caso in esame il credito non sarebbe (più) utilizzabile per il pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione fiscale (in particolare dal mod 730/23) in quanto, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate (cfr. C.M. 19/01 par. 1.6) il tenore letterale della disposizione di cui al citato articolo 7 non consente altra interpretazione se non quella che il diritto di credito può essere esercitato solo ed esclusivamente in sede di presentazione della prima dichiarazione successiva alla data di acquisto. Considerato il (ri)acquisto eseguito a marzo 2022 il 730/23 non sarebbe la prima dichiarazione.


Saluti.
 
Art 7 L.448/98 che conferma...
1. Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si e' fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non puo' essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso. L'agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto
 
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