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costo cellurare+scede prepagate

F

franco

Ospite
Buon giorno a tutti.
Sono un giovane avvocato e chiedo per cortesia se qualcuno di Voi mi può aiutare sui seguenti problemi.?
1)Posso detrarre dal mio reddito professionale nella misura del 50% il costo di acquisto del mio cellulare e il 50 % dell'IVA indicata in fattura indipendentemente dal fatto se stipulato o non un contratto( carta ricaricabile o contratto family o bussines )?

2)Posso detrarre dal mio reddito professionale nella misura del 50% il costo di acquisto delle schede prepagate per il mio cellulare ?
Preciso che circa due settimane fà, su questo sito ho letto che qualcuno aveva fatto un interpello alla DRE della puglia sulla detraibilità delle scede prepagate ed aveva avuto risposta positiva.

Ringrazio anticipatamete tutti.
Franco M.

[%sig%]
 
Come già detto abbondantemente su queste pagine:
Se hai un contratto business, deduci il 50% sia del costo del cellulare (ammortamento) sia del traffico.
Qualora tu abbia una scheda prepagata, puoi dedurre il 50% del traffico a tuo rischio e pericolo, visti i pareri contrastanti delle varie DRE e la norma non chiara.
Se hai un family non deduci nulla. Quanto al costo del cellulare, naturalmente la deducibilità deve essere coerente con il trattamento dei costi sostenuti per il traffico, quindi se per stare tranquillo non deduci il traffico effettuato con la scheda prepagata e non hai anche un contratto business, non puoi neanche dedurti l'ammortamento del cellulare.
 
Ultimamente è stata pubblicata una interessante risoluzione della DRE del Veneto (pro contribuente).
Per quanto riguarda l'aspetto Iva, esiste un problema di legittimità della detraibilità parziale dell'Iva su contratti business, sollevata alla corte di giustizia Cee.
 
chiedo se gentilmente Moana puoi darmi gli estremi della risoluzione della DRE del Veneto (pro contribuente).

Grazie
Franco M.

[%sig%]
 
Eccola.

Parere dela D.R.E. Veneto.



Premessa
Con il diffondersi dell’utilizzo della telefonia cellulare, si è assistito ad un sempre più crescente impiego delle CD. “ Ricariche Telefoniche” o “Schede prepagate”, anche nell’ambito di attività di impresa o di lavoro autonomo. Tale modalità di utilizzo del telefono cellulare, infatti, al contrario degli abbonamenti, non presenta costi fissi di utilizzo, e quindi consente anche all’imprenditore o al professionista di proporzionare il costo complessivo all’effettivo utilizzo.

La questione che però molti operatori da tempo si pongono è relativa alla deducibilità ai fini delle imposte dirette del costo sostenuto per l’acquisto di tali ricariche.

A tale proposito, la Direzione Regionale dell’agenzia delle entrate del Veneto, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alla deducibilità dei costi di impiego dei telefoni cellulari, rappresentati appunto dall’acquisto delle cosiddette ricariche telefoniche o schede prepagate da parte di un professionista ed utilizzate nell’esercizio dell’attività professionale. Scopo del presente articolo è di analizzare la posizione espressa dalla citata Direzione Regionale, verificando se l’interprestazione fornita appare in linea con le disposizioni normative che si occupano di tale materia.



Condizioni per la deduzione del costo.
Nella questione posta alla D.R.E. Veneto, si chiedeva se, in presenza di determinate condizioni, i suddetti costi sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo in caso di risposta affermativa in quale misura.

La conclusione a cui è pervenuta la D.R.E. Veneto è favorevole al contribuente, poiché le spese de qua sarebbero deducibili nella misura del 50% ai sensi dell’art. 54, , T.U.I.R., purchè siano effettivamente documentati.

Il parere in argomento sembra di notevole interesse non solo in riferimento alla corretta determinazione del reddito di lavoro autonomo ex art. 54, T.U.I.R., ma anche in relazione alla formazione del reddito di impresa. La normativa del citato co. 3-bis dell’art. 54 oggetto di analisi della D.R.E. nel predetto interpello ricalca alla lettera quanto previsto dal co. 9 dell’art. 102 in materia di reddito d’impresa.

Nell’istanza di interpello il contribuente ha affermato di eseguire le ricariche presso uno sportello bancomat oppure tramite il collegamento internet home banking; in occasione dell’avvenuta ricariche e del relativo addebito sul conto corrente bancario, viene rilasciata una ricevuta dalla quale risultano il costo sostenuto, il numero ri conto corrente (quello intestato al contribuente) sul quale è stato eseguito l’addebito ed il numero di telefono cellulare per il quale è stata effettuata la ricarica.

L’interpellante ha ritenuto che i costi in argomento, documenti come descritto, fossero deducibili dal reddito di lavoro autonomo perché provvisti dei requisiti fondamentali richiesti dalla normativa (art. 54, T.U.I.R.), ossia:

· inerenza all’attività professionale svolta;

· idonea documentazione, perché vengano indicati nella ricevuta rilasciata dalla banca sia l’importo, sia la causale, sia il numero di conto corrente bancario intestato al contribuente, sia il numero di telefono, quello del contribuente, sul quale è stata eseguita la ricarica;

· effettivo sostenimento, poiché esiste un addebito sul conto corrente intestato al contribuente che testimonia il rispetto del principio di cassa.



Nella normativa dettata dal D.P.R. 917/1986 non si interviene, infatti, alcuna limitazione esplicita alla deducibilità di tali oneri (le ricariche telefoniche, appunto); l’unico riferimento contenuto nel citato decreto è costituito dall’art. 54, co. 3-bis, in cui è precisato che gli ammortamenti, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio, nonché le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, soggette alla tassa di concessione governativa di cui al n.21 della tariffa allagata al D.P.R. 641/1972 sono deduci8bili nella misura del 50%.



Misura della deduzione del costo
Ora, atteso che la citata disposizione normativa del co. 3-bis fa espresso riferimento alle spese di telefonia cellulare sostenute attraverso dei veri e propri contratti di abbonamento, è necessario chiedersi se si renda applicabile anche alle «ricariche telefoniche», ovvero se si debba piuttosto richiamare il precedente co. 3 dello stesso art. 54, norma di carattere più generale, in base al quale sono deducibili nella misura del 50% le spese relative all’acquisto e all’impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione all’uso personale del contribuente.

La D.R.E. analizzando in prima battuta la normativa che assoggetta alla tassa di concessione governativa la «licenza o documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione», ha richiamato quanto precisato dalla R.M. 23.3.1995, n. 76/E, secondo cui il presupposto della tassa di concessione governativa non è rappresentato dal supporto tecnologico (nel caso di specie la SIM card nel terminale GSM), ma «dal titolo giuridico con il quale l’utente è abilitato ad utilizzare il sistema stesso, più specificamente da una licenza o documento sostitutivo attestante l’esistenza dell’abbonamento al servizio».

È pertanto il contratto di abbonamento, con il quale le parti formalizzano l’accordo, a costituire il presupposto per l’applicazione della tassa, che è pari ad un importo fisso mensile variabile in relazione al genere di utenza (privata o affari).

In base alle note dell’art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. 641/1972, tra l’altro, «la tassa è dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento».

Il problema principale in merito all’assoggettamento alla tassa nel caso del traffico telefonico prepagato e la conseguente applicazione del co. 3-bis dell’art. 54, T.U.I.R. , concerne proprio l’impossibilità dell’assolvimento della tassa stessa in quanto mancante un canone di abbonamento sul quale farla gravare.

Né, d’altra parte, appare oggettivamente possibile determinare l’ammontare della tassa dovuta sulla ricarica telefonica, dal momento che, anche volendo forzare il dettato normativo per quanto riguarda la bolletta, il tributo dovrebbe essere rapportato al numero di mesi cui si riferisce l’utenza, parametro ovviamente ignoto al momento di acquisto della ricarica.

In ogni caso, nonostante il mancato assoggettamento della citata tassa nel caso delle ricariche, per esse la D.R.E. Veneto non ha ravvisato alcuna ragione per discostarsi dalla regola fissata dal più volte citato co. 3-bis dell’art. 54 del T.U.I.R. con riferimento alle apparecchiature soggette alla tassa di concessione governativa.

È stato precisato nel parere della D.R.E., infatti, che la citata disposizione è stata aggiunta all’art. 54, T.U.I.R. , ad opera dell’art. 10, co. 1, lett. b), D.L. 13.5.1991, n. 151, « con il chiaro intento di rendere indeducibili, in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo, quella quota dei costi di acquisto e di utilizzo dei telefonini sostenuti dal professionista per il proprio uso personale».

Il legislatore, come spesso accade in queste situazioni, ha individuato tale quota forfetariamente, fissando la misura della deduzione nel 50% dei costi sostenuti, ipotizzando così un pari utilizzo del bene in ambito professionale ed a titolo privato. In considerazione poi della data in cui è entrata in vigore la disposizione, aggiunge la D.R.E. Veneto «appare peraltro ragionevole affermare che la norma debba ora intendersi riferita anche a quei costi per la telefonia mobile sostenuti per servizi che non sono colpita dalla tassa sulle concessioni governative».

Con il rinvio all’art. 21, Tariffa, D.P.R. 641/1972, infine, il legislatore del D.L. 151/1991, «ha con ogni probabilità inteso riferirsi all’intero settore della telefonia mobile, visto che la tecnologia esistente all’epoca non consentiva di acquistare schede prepagate e non si ponevano quindi dubbi di sorta circa l’assoggettamento degli abbonati alla tassa di concessione governativa».



Conclusioni
Nella pronuncia in esame, la D.R.E. Veneto ha ritenuto che la disposizione di cui all’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 641/1972, pur facendo espresso riferimento alle apparecchiature terminali soggetta alla tassa di concessione governativa, debba essere estesa ai costi sostenuti nell’esercizio di arti e professioni per l’acquisto e l’utilizzo di apparecchi di telefonia mobile in generale e , per quanto riguarda il limite di deducibilità, che esso sia individuato nella misura del 50% prevista dall’art. 3-bis dell’art 54 del T.U.I.R., purchè suano effettivamente documentati. Stante l’esistenza di una medesima disposizione nell’ambito del reddito d’impresa, si ritiene che le medesime conclusioni siano applicabili al comparto del reddito d’impresa, atteso che lo spirito che muove il legislatore è il medesimo: limitare il costo per l’utilizzo di beni che, per presunzione, si considerano utilizzati sia nella sfera professionale o imprenditoriale, sia per scopi privati.

[%sig%]
 
Re: costo cellurare+scede prepagate x Francp paola Moana

Ho inserito sul forum la risposta delle DRE puglia in risposta alla mia istanza di interpello sulle ricariche cell. La dre ha confermato la ded. al 50%.

Cercate nel forum

Ciao
 
Re: costo cellurare+scede prepagate x Francp paola Moana

volevo sapere il giorno piu o meno che hai inserito la risposta della DRE della Puglia e il forum di riferimento.
Infatti, ho provato a trovarla e non ci sono riuscito,la cosa non è semplice.
Grazie

Franco M.
 
Re: costo cellurare+scede prepagate x Francp paola Moana

La settimana scorsa. Non ricordo esattamente; domanda al Alberto
 
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