i buoni benzina nn consentono di detrarre il costo.
le norme che regolano l’acquisto di
carburante per autotrazione stabiliscono, come regola generale, il divieto per gli impianti stradali di distribuzione di emettere fattura.
I soggetti Iva che acquistano carburante dovranno, quindi, compilare apposita scheda carburante per poter detrarre la relativa Iva.
Tuttavia il fisco, con dl 30/12/1997 n. 457 (pubblicato in G.U. n. 303 del 31/12/1997) reso operativo dal decreto del ministero delle finanze 24/6/1999 (pubblicato in G.U. n. 161 del 12/7/1999), ha previsto una deroga al divieto in precedenza descritto, qualora l’acquisto di gasolio sia effettuato da uno dei seguenti soggetti:
· imprese esercenti l’attività di trasporto merci: si tratta di imprese che esercitano l’attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell’albo istituito con legge 6/6/1974 n. 298;
· imprese esercenti l’attività di trasporto in conto proprio: - autotrasportatori di cose in conto proprio muniti di licenza di cui all’articolo 32 della citata legge; - imprese appartenenti ad altri stati membri dell’Unione europea.
Il requisito soggettivo sopra richiamato è, tuttavia, condizione necessaria ma non sufficiente, essendo esplicitamente previsto che sia l’acquirente (e non il distributore in modo automatico) a dover richiedere l’emissione della fattura.
La cm 205/E del 12/8/98 descrive al punto 2 le fattispecie in cui è possibile certificare l’acquisto di carburante a mezzo fattura. Esse si sostanziano negli acquisti di carburante:
a) non effettuati presso impianti stradali di distribuzione;
b) effettuati presso gli impianti ma non destinati all’autotrazione;
c) la cui destinazione non possa essere constatata;
d) la cui certificazione risulta impossibile per mancanza del personale addetto;
e) effettuate dallo stato, dagli enti pubblici territoriali, dagli istituti universitari e dagli enti ospedalieri.
ciao