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Costituzione in giudizio dell'ADE

Riferimento: Costituzione in giudizio dell'ADE

Sono 60 gg dalla notifica/consegna/ricevuta del ricorso ai sensi dell'art. 23 primo comma del D.L. 546/92.
Tuttavia nella prassi capita spesso che l'ufficio si costituiscaall'ultimo momento, cioè in sede di udienza
 
Riferimento: Costituzione in giudizio dell'ADE

Tuttavia nella prassi capita spesso che l'ufficio si costituiscaall'ultimo momento, cioè in sede di udienza[/QUOTE] Ed in questo caso di costituzione in sede di udienza, che comportamento tenete?

Scusate non capisco: il rito del processo tributario è un rito basato sui termini e sulla forma scritta.
A me è capitato in fase di discussione di essere "tarpato" dal Presidente della Commissione solo perché allargando concetti non inseriti nel ricorso principale e tanto meno nella memoria, stavo cercando di inserire nella fase
dibattimentale motivazioni "nuove".
Se il contribuente si costituisce oltre i 60gg. il ricorso è senza dubbio dichiarato inammissibile.
Perché per l'ADE i termini non sono perentori? Lo so che sono domande ingenue, ma qualcuno riesce a spiegarmi.
 
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Tuttavia nella prassi capita spesso che l'ufficio si costituiscaall'ultimo momento, cioè in sede di udienza
Ed in questo caso di costituzione in sede di udienza, che comportamento tenete?

Scusate non capisco: il rito del processo tributario è un rito basato sui termini e sulla forma scritta.
A me è capitato in fase di discussione di essere "tarpato" dal Presidente della Commissione solo perché allargando concetti non inseriti nel ricorso principale e tanto meno nella memoria, stavo cercando di inserire nella fase
dibattimentale motivazioni "nuove".
Se il contribuente si costituisce oltre i 60gg. il ricorso è senza dubbio dichiarato inammissibile.
Perché per l'ADE i termini non sono perentori? Lo so che sono domande ingenue, ma qualcuno riesce a spiegarmi.[/QUOTE]


La costituzione anche da parte resistente deve essere effettuata entro i 60 giorni dalla notifica del ricorso. Tuttavia: la mancata costituzione nei termini non preclude la possibilità della tardiva costituzione della parte la quale può costituirsi in giudizio fino all'inizio della discussione (nel caso di pubblica udienza) ovvero entro il termine per il deposito delle repliche (in camera di consiglio fino a 5 giorni liberi prima della data fissata per l'udienza).
L'art. 23 del D.lgs 546/92 non prevede la sanzione dell'inammissibilità della costituzione del resistente. Ciò dovrebbe creare disparità di trattamento stante che, per il ricorrente, è prevista l'inammissibilità del ricorso ove non si dovesse costituire nel termine di 30 giorni dalla presentazione del ricorso.
La Corte costituzionale, con ordinanza n. 144 del 07/04/2006 ritiene infondata la questione non essendoci violazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti (così è se vi pare! Questo non lo dice ma si deduce...) in quanto il diverso trattamento è da imputare alla diversa posizione che essi occupano in un processo come quello tributario di tipo impugnatorio.
Conseguentemente, l'inerzia di parte resistente, diversamente dal giudizio civile ordinario, non produce la sua contumacia. Questa è, allo stato delle cose (mi sembra, salvo possibile novità che mi sia potuta sfuggire) il trattamento della questione da te molto giustamente evidenziata...
Ciao
T.
 
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... Se il contribuente si costituisce oltre i 60gg. il ricorso è senza dubbio dichiarato inammissibile.
Perché per l'ADE i termini non sono perentori? Lo so che sono domande ingenue, ma qualcuno riesce a spiegarmi.

il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente (contribuente) è perentorio; mentre così non è il termine per l'agenzia delle entrate che (teoricamente) potrebbe presentarsi anche solo in sede di udienza di discussione.

Tieni presente, tuttavia, che la costituzione tardiva può comportare delle "spiacevoli" conseguenze:
1) chi non si costituisce tempestivamente rischia di non ricevere le comunicazioni della segreteria della commissione (le comunicazioni si fanno solo alle parti costituite);
2) chi si costituisce tardivamente può svolgere le proprie difese limitatamente alle questioni dedotte dal contribuente (in sede di ricorso introduttivo) o nell'atto impugnato. L'ufficio che si costituisce tardivamente non può depositare documenti ...

Mi rendo conto che la situazione sembra favorevole all'Ufficio, ma se in primo grado vince il contribuente e l'Ufficio appella, allora le medesime regole si applicano - in sede di appello - per la costituzione del contribuente appellato (anche per lui il termine di 60 gg dalla notifica dell'appello è ordinatorio e non perentorio).

Non è possibile negare il diritto dell'ufficio a partecipare all'udienza di trattazione - al limite costituendosi in tale sede - perchè in generale vige il principio del contraddittorio ...

per la mia esperienza professionale: quando l'ufficio si costituisce sono contento perchè di solito l'apporto del funzionario è "modesto" se non dannoso per gli interessi dell'erario; invece quando l'ufficio non si costituisce, più di una volta, mi è successo che il Giudice si è fatto "difensore" delle ragioni della parte assente ... sembra incredibile a dirsi ma è così! (per la mia esperienza)
 
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il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente (contribuente) è perentorio; mentre così non è il termine per l'agenzia delle entrate che (teoricamente) potrebbe presentarsi anche solo in sede di udienza di discussione.

Tieni presente, tuttavia, che la costituzione tardiva può comportare delle "spiacevoli" conseguenze:
1) chi non si costituisce tempestivamente rischia di non ricevere le comunicazioni della segreteria della commissione (le comunicazioni si fanno solo alle parti costituite);
2) chi si costituisce tardivamente può svolgere le proprie difese limitatamente alle questioni dedotte dal contribuente (in sede di ricorso introduttivo) o nell'atto impugnato. L'ufficio che si costituisce tardivamente non può depositare documenti ...

Mi rendo conto che la situazione sembra favorevole all'Ufficio, ma se in primo grado vince il contribuente e l'Ufficio appella, allora le medesime regole si applicano - in sede di appello - per la costituzione del contribuente appellato (anche per lui il termine di 60 gg dalla notifica dell'appello è ordinatorio e non perentorio).

Non è possibile negare il diritto dell'ufficio a partecipare all'udienza di trattazione - al limite costituendosi in tale sede - perchè in generale vige il principio del contraddittorio ...

per la mia esperienza professionale: quando l'ufficio si costituisce sono contento perchè di solito l'apporto del funzionario è "modesto" se non dannoso per gli interessi dell'erario; invece quando l'ufficio non si costituisce, più di una volta, mi è successo che il Giudice si è fatto "difensore" delle ragioni della parte assente ... sembra incredibile a dirsi ma è così! (per la mia esperienza)

kob la mia esperienza professionale è un tantino diversa. da quando vige la riforma del contenzioso io non chiedo mai la pubblica udienza. sembra paradossale da un punto di vista immediato, ma a ben riflettere si traduce in una carta vincente ed ora spiego.
quando perviene un accertamento ognuno di noi studia a fondo la questione e produce un ricorso ampiamente illustrativo delle proprie ragioni. di contro ritieni che l'ufficio faccia altrettanto? stanne certo di no, l'ufficio produrrà delle memorie che normalmente sono sintetiche e frettolose. è evidente che la documentazione da noi prodotta ha un vantaggio competitivo rispetto a quanto esposto dall'ufficio. chiedere la pubblica udienza non solo si rischia di perdere questo vantaggio competitivo, ma si costringe l'ufficio a partecipare al processo orale e a studiare diversamente il caso. ecco perchè caro kob ritengo che l'ufficio meno partecipi e più aumentano le possibilità che la commissione valuti ciò che uno ha scritto.
ciao
 
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Caro Giuseppe, qui a Milano è opportuno partecipare alle udienze. Spesso infatti capita di imbattersi in commissioni con relatori che non hanno letto fino in fondo i ricorsi, le memorie e consultato i documenti allegati.
L'intervento del difensore è essenziale per arginare queste carenze.

ciao
 
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Caro Giuseppe, qui a Milano è opportuno partecipare alle udienze. Spesso infatti capita di imbattersi in commissioni con relatori che non hanno letto fino in fondo i ricorsi, le memorie e consultato i documenti allegati.
L'intervento del difensore è essenziale per arginare queste carenze.

ciao

pensavo che milano fosse un'altro mondo rispetto al sud
ciao
 
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pensavo che milano fosse un'altro mondo rispetto al sud

non credo sia una questione di "nord" o "sud" ma una questione di cultura tributaria e di favor (generalizzato) nei confronti del Fisco da parte dei giudici tributari.

Mi spiego meglio.

Molti giudici sono per cultura e curriculum professionale molto più vicini alle ragioni del Fisco che non alle ragioni del contirbuente: vi sono giudici, tuttora in servizio nel tribunale ordinario (dove normalmente si occupano di diritto penale, diritto di famiglia, diritto fallimentare, ecc. ...) che non sono certo esperti di diritto tributario; eppoi quando dico "diritto tributario" non mi riferisco a grandi questioni ... ma per esempio a come si compila un mod. 770 ... alla differenza tra una media ponderata e una media semplice.

un esempio per tutti: mi sono occupato di recente di alcuni avvisi di accertamento nei confronti di bar; si tratta di accertamenti analitici in parte basati sul consumo di caffè e in parte basati sulle percentuali di ricarico applicate ai vari prodotti.

quando si parla di percentuali di ricarico, l'Ufficio incorre sempre nel medesimo errore: prende come riferimento una % mediana e non ponderata

come accade? tipicamente una situazione esemplificata da questi numeri

l'ufficio suddivide alcuni prodotti venduti dal bar accertato in base al rispettivo ricarico (in pratica limette in fila: dal ricarco maggiore al minore)

prodotto A = ricarico 300%
prodotto B = ricarico 250%
prodotto C = ricarico 125%
prodotto D = ricarico 80%
prodotto E = ricarico 50%

quindi la percentuale applicata dall'ufficio che viene assunta è: il 125% cioè la mediana.

perchè? Boh ... un mistero .... questo procedimento è un vero "non sense" perchè non tiene in alcuna considerazione le vendite dei prodotti. P.es. se i prodotti fossero i seguenti:
A = grappa;
B = coca cola;
C = aranciata;
D = the al limone;
E = amaro braulio

il risultato sarebbe che la percentuale di ricarico applicata è quella del 125% (corrispondente all'aranciata) mentre magari il prodotto più venduto è il the al limone con % significativamente più bassa e di aranciata ne sono state vendute pochissime lattine in tutto l'anno ...

ti lascio immaginare la difficoltà di spiegarlo al Giudice (che normalmente si occupa di diritto di famiglia) che quel giorno (per sfortuna del contribuente) è stato nominato relatore della causa tributaria in udienza ... se non ti presenti in udienza è molto probabile che saranno accolte le ragioni dell'Ufficio in quanto ... verosimili ... ad una lettura superficiale :eek:
 
Riferimento: Costituzione in giudizio dell'ADE

Caro Giuseppe, qui a Milano è opportuno partecipare alle udienze. Spesso infatti capita di imbattersi in commissioni con relatori che non hanno letto fino in fondo i ricorsi, le memorie e consultato i documenti allegati.
L'intervento del difensore è essenziale per arginare queste carenze.


Sacrosanta l'affermazione di Fabiano.
 
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