Per evitare di essere sanzionato, il soggetto che acquista beni o servizi deve:
a) se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentare all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino tutte le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto Iva, relativo alla fatturazione;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare intendendosi per tale quella recante un'imponibile oppure un'imposta inferiore), presentare allo stesso ufficio, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggiore imposta eventualmente dovuta. Osservati i suddetti adempimenti, un esemplare del documento, con l'attestazione dell'eseguita regolarizzazione, viene restituito dall'ufficio al contribuente, che e` tenuto ad annotarlo sul registro degli acquisti. L'omessa regolarizzazione nei prescritti termini rende, invece, il cessionario o committente autore dell'illecito, in via del tutto indipendente rispetto alla controparte, con la conseguenza che nei suoi confronti si rende applicabile la sanzione pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di lire cinquecentomila per singola violazione.
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dato che i termini per il condono sono stati prorogati ulteriormente ti consiglio di aderire a qualsiasi forma di sanatoria che ti permetta di metterti al riparo da tale situazione.
Ciao