Se un lavoratore ha chiesto l'erogazione della Naspi in soluzione unica per avviare un'impresa e questa attività cessa per causa sopravvenuta non imputabile al lavoratore stesso, l'indennità non va restituita integralmente.
La Corte costituzionale (sentenza 90/2024) ha stabilito che deve essere restituita solo la parte corrispondente al periodo di eventuale nuova attività di lavoro subordinato svolta dal beneficiario. Se invece la chiusura dell'attività è collegabile al normale rischio di impresa e il beneficiario ottiene un nuovo lavoro subordinato, la Naspi deve essere restituita integralmente.
Fonte: il sole 24 ore (21-05-2024)
La Corte costituzionale (sentenza 90/2024) ha stabilito che deve essere restituita solo la parte corrispondente al periodo di eventuale nuova attività di lavoro subordinato svolta dal beneficiario. Se invece la chiusura dell'attività è collegabile al normale rischio di impresa e il beneficiario ottiene un nuovo lavoro subordinato, la Naspi deve essere restituita integralmente.
Fonte: il sole 24 ore (21-05-2024)