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cooperative

D

diego

Ospite
<HTML>vorrei sentire delle opinioni riguardo l''inferno'' delle cooperative

i dati sono questi:

utile 2002 €100.000
perdita esercizio precedente € 120.000

20 % riserva legale
3 % fondi mutualistici
39% degli utili netti non tassabili se destinati a riserva indivisibile

perchè dovrei destinare a riserva indivisibile se ho già una perdita da coprire?
ma il 3% a fondi mutualistici non è dovuto se vado a coprire lae perdite precedenti ?


che razza di mazzata prende questa cooperativa???? o addirittura non paga nulla perche' copre la perdita?

mi riferisco all'irpeg

vi ringrazio dei Vs interventi</HTML>
 
<HTML>chi mi risponde per favore??

posso destinare l'utile a copertura della perdita senza destinar nulla a Riserva legale?
il software non paga nulla di irpeg

ciao</HTML>
 
<HTML>PROVO A RISPONDERTI, secondo me è giusto utilizzare l'utile a copertura della perdita, a riserva legale devi comunque destinare il 20% (dell'utile 120), nonchè il 3% (sempre di 120) ai fondi mutualistici.
Per quanto riguarda l'IRPEG non dovresti pagar nulla.</HTML>
 
<HTML>ti ringrazio per l'interessamento,

devo risolvere ancora delle questioni.

La circolare Min. Lavoro 22/7/98 n.96 prevede che l'utile destinato alla copertura di perdite pregresse è escluso dalla base di calcolo da assoggettare al 3% ai fondi mutualistici, perciò non verso nulla.

Perchè destinare il 20% a Riserva Legale, visto che anche questa riserva andrà a coprirmi la perdita??
cioè avviene un doppio passaggio per lo stesso fine (coprire la perdita)
grazie</HTML>
 
<HTML>scusa avevo invertito gli importi 100 e 120.
non riesco a trovare la circolare di cui mi parli, per la riserva legale credo che hai ragione puoi direttamente portare tutto a copertura perdita.
ps) riguardo al 3% ti suggerivo di pagare sul "lordo" in quanto a seguito di ispezioni ordinarie, mi sono accorto che gli Ispettori del Lavoro stanno attenti solo ai versamenti del 3%, quindi meglio abbondare......
se puoi mandarmi copia della circolare .grazie</HTML>
 
<HTML>Premesso che l'esenzione dal computo del 3% da destinare al fondo per lo sviluppo della cooperazione, nel caso di copertura di perdite pregresse, era già stata rilevata con circolare Minilavoro n. 83/93 (la circ 96 ribadisce questo concetto), il problema del 20% va armonizzato con l'articolo 3 della L. 28/99 che conferisce la possibilità di utilizzare le riserve indivisibili a copertura delle perdite, purché negli anni successivi esse vengano ricostituite.

Di fatto nessuno vieta di utilizzare anche la riserva legale per la copertura delle perdite, ma va ricostituita (è questa per altro una norma presente anche nel diritto comune).

Pertanto la destinazione dell'utile d'esercizio a riserva legale, immediatamente utilizzabile per la copertura delle perdite pregresse mediante deliberazione presa dalla stessa assemblea che la istituisce, è una sorta di franchigia posta a garanzia della sua ricostituzione.

ciao</HTML>
 
<HTML>pertanto posso destinare l'utile esclusivamente alla copertura della perdita SENZA destinare IL 20 % a R.L.? (per conoscienza è gia stata istituita una Riserva Legale negli anni scorsi)

grazio a tutti</HTML>
 
<HTML>No. A mio sommesso parere, con la stessa assemblea, prima deliberi di destinare il 20% dell'utile al fondo di riserva, quindi di destinare la riserva a copertura della perdita.

In contabilità rileverai la doppia scrittura (utile a f.do riserva legale; f.do ris. legale a perdite es. precedenti).

ciao</HTML>
 
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