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COOPERATIVE CHE CAOS!!!!!!!!!!!!!!!!

C

clo'

Ospite
<HTML>ringrazio anticipatamente chi potrà aiutarmi.....
il collegio sindacale per le cooperative a .r.l. può decadere se il capitale sociale è inferiore a 200.000.000 ex lire (come le S.r.l.) e fino a qui ci sono.
la legge prevede (anzi prevedeva) un semplice verbale di assemblea da depositare in camera di commecio con l'autentica del notaio.
fino a qui ci sono
Bhè mi reco ieri in camera di commercio e nel giro di pochi giorni mi viene detto che la pratica non può essere accettata perchè serve la variazione dello statuto dal notaio......
allora qualcuno saprebbe dirmi di quando sarebbe questa circolare che ha modificato le cose rispetto alla scorsa settimana?????????
mi stanno mandando ai pazzi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ed io non riesco a trovare nulla.
grazie</HTML>
 
posso aituarti io!!!

<HTML>Allora non piu' di un mese fa ho avuto il tuo stesso problema è l'ho risolto in questo modo:

ho stampato un verbale di assemblea ordinaria, l'ho registrato (in fotocopia) all'ufficio del registro, pagando naturalmente l'imposta fissa. Poi entro un mese devi preparare il modello S2 con gli intercalari P, su fedra e depositarli, insieme al verbale registrato e allo stauto modificato nel punto relativo al collegio. A me è andato tutto bene.
Se hai bisogno contattami.</HTML>
 
RE: posso aituarti io!!!

<HTML>il collegio sindacale (in carica) non decade ma se il collegio sindacale si dimette (anche i supplenti) un assemblea ordinaria
prenderà atto
-che si sono dimessi
- che con le novità introdotte dall’articolo 13 comma 2 e 3 D. LGS 2 agosto 2002 n. 220 il collegio sindacale per le società cooperative che stanno al di sotto dei parametri stabiliti dall’attuale articolo 2488 Codice Civile non è più obbligatorio nel momento in cui lo statuto non lo preveda espressamente e che gli eventuali sindaci dovranno essere scelti obbligatoriamente fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
delibererà
- in ossequio allo statuto sociale e all’articolo Articolo 13 comma 2 e 3 D. LGS 2 agosto 2002 n. 220 di non nominare il collegio sindacale in quanto la società sta al di sotto dei parametri stabiliti dall’attuale articolo 2488 Codice Civile.
- di modificare l'articolo dello statuto che regola la nomina dei sindaci inserendo la formuletta "quando sussistono i requisiti di legge verra nominato il collegio sindacale.....bla bla
"litighi" con fedra e presenti la variazione....</HTML>
 
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