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Convenzione tra la repubblica italiana e la repubblica federale di germania per evita

giraffa65

Utente
Buongiorno.
Ho trovato la "CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA PER EVITARE LE DOPPIE
IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI" postata dal Consolato di Francoforte.
Ho una domanda.
Perchè in detta convenzione ai fini dell'attribuzione della residenza
in uno dei due stati (Italia/Germania) l'iscrizione all'AIRE non viene menzionata? Si parla solo di centro degli interessi vitali.
Una persona che è residente in Germania da più di 183 giorni, che ha un'abitazione stabile in Germania, dipendente di una ditta tedesca il cui stipendio è versato su una banca tedesca, iscritta all'anagrafe tedesca, coperta dalla sanità tedesca, che versa i contributi previdenziali in Germania... come fa ad essere residente in Italia solo perchè non è iscritta all'AIRE?

Residenza
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione e di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito proveniente da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' un residente dei due Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel modo seguente:
a) detta persona e' considerata residente dello Stato nel quale dispone di un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente nei due Stati, e' considerata residente dello Stato con il quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati oppure non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita';
d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.


Grazie


http://www.consfrancoforte.esteri.i...5C/3957/trattatodoppiaimposizioneitaliano.pdf
 
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