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Convenzione tra la repubblica italiana e la repubblica federale di germania per evita

giraffa65

Utente
Buongiorno, ho recuperato questa convenzione postata dal consolato di Francoforte.
L'attribuzione della Residenza in uno dei due stati NON è vincolata all'iscrizione AIRE. La Convenzione non cita affatto l'iscrizione all'AIRE. Perchè invece in svariati post tale iscrizione viene considerata essenziale anche se si è residenti nello Stato estero (Germania) più dei previsti 183 giorni?


Residenza
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione e di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito proveniente da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' un residente dei due Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel modo seguente:
a) detta persona e' considerata residente dello Stato nel quale dispone di un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente nei due Stati, e' considerata residente dello Stato con il quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essae' considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati oppure non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita';
d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

http://www.consfrancoforte.esteri.i...5C/3957/trattatodoppiaimposizioneitaliano.pdf
 
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