per i ragionieri commercialisti, legge previdenza..
art. 11 l. 414/1991 contributo soggettivo
5. Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF ed è comunque considerato come onere personale per il contribuente ai fidi della applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.
art. 12 contributo integrativo
5. La maggiorazione percentuale di cui al comma I non concorre a formare il reddito professionale e non costituisce base imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IVA.
le altre categorie devon far riferimento alla loro legge previdenziale..
sono oneri deducibili:
- contributo oggettivo versato
da avvocati, procuratori legali e praticanti procuratori (legge 20/9/1980,n. 576);
- contributo soggettivo versato da ingegneri e architetti (legge 31/1/1981, n. 6);
- contributo soggettivo versato dai geometri (legge 20/10/1982, n. 773);
- contributo soggettivo versato dagli spedizionieri doganali (dm 30/1/1973 e cm
20/8/168 dell’1/6/1985);
- contributo soggettivo versato dai dottori commercialisti (legge 29/1/1986,n. 21);
- contributo soggettivo versato dai veterinari (legge 18/4/1991, n. 136;
- contributo soggettivo versato dai consulenti del lavoro (legge 5/8/1991, n.
249);
- contributo soggettivo versato dai ragionieri e periti commerciali (legge
30/12/1991, n. 414);
e simili