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Contributi integrativi e deduzione

Come vi comportate in dichiarazione per i contributi integrativi versati dai professionisti ?

Le voci sono un po' discordanti da una parte la circolare dell' Ade ammette la deduzione sulla parte rimasta a carico , dall' altra la Cassazione tributaria nega la deduzione. E poi qualora fosse deducibile , ponendo come ipotesi che il contributo integrativo minimo per anno 2008 ammonti € 360 , versato nel 2008 € 240 e € 120 nel 2009 e che la rivalsa nei confronti dei clienti sia pari a € 100 , il quantum da dedurre è € 140 o sbaglio ?
 
Riferimento: Contributi integrativi e deduzione

Io ho fatto come dici tu per anologia a quanto stabilito dalla risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 69 del 2006 per i Ragionieri vedi estratto:

...........Da una interpretazione sistematica delle norme di riferimento,
considerata la natura previdenziale del contributo integrativo minimo e
attesa la sua obbligatorieta', si ritiene che qualora questo sia rimasto
effettivamente a carico del contribuente (per l'intero, nel caso di volume
d'affari uguale a zero, o unicamente per quella quota differenziale che
prescinde dal volume d'affari realizzato e che non e' suscettibile di
rivalsa) sia possibile dedurlo dal reddito complessivo ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, lettera e) del Tuir...........
 
Riferimento: Contributi integrativi e deduzione

Io ho fatto come dici tu per anologia a quanto stabilito dalla risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 69 del 2006 per i Ragionieri vedi estratto:

...........Da una interpretazione sistematica delle norme di riferimento,
considerata la natura previdenziale del contributo integrativo minimo e
attesa la sua obbligatorieta', si ritiene che qualora questo sia rimasto
effettivamente a carico del contribuente (per l'intero, nel caso di volume
d'affari uguale a zero, o unicamente per quella quota differenziale che
prescinde dal volume d'affari realizzato e che non e' suscettibile di
rivalsa) sia possibile dedurlo dal reddito complessivo ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, lettera e) del Tuir...........

In sede di 36 ter , l' Ade locale ti ha fatto problemi per la deduzione? Da me non sempre è passata deduzione ed in alcuni casi hanno dato libero sfogo alla fantasia, per un ' associazione tra professionisti senza partita iva personale, ritenevano che il contributo integrativo dovesse apparire nel quadro RE e non in quello RP , per cui andava perso. Assurdo dal momento che il contributo è pagato dal professionista iscritto alla cassa e non dall'associazione professionale.
 
Riferimento: Contributi integrativi e deduzione

Ancora non lo so perché l'ho fatto per la prima volta.
Ma dove si può reperire la sentenza della Cassazione ?
 
Riferimento: Contributi integrativi e deduzione

Ti ringrazio molto per la segnalazione del link, però a me pare che la sentenza riguardi il contributo integrativo in generale per il quale è giusto che non sia considerato onere deducibile in quanto di regola pagato dal cliente e non dal professionista.

Noi invece parliamo del contributo MINIMO integrativo per la parte che, a causa di ridotto volume d'affari rispetto al previsto, non rientra nella fatturazione.

Esempio: ho pagato un contributo minimo per il 2008 pari a 330 Euro.
Nel 2008 ho fatturato 10.000 Euro e quindi ho incassato 200 Euro di contributo integrativo. La differenza di 130 Euro non è coperta da fatturazione ed è quindi diventata un contributo obbligatorio deducibile.

Questa situazione non è contemplata dalla sentenza, per cui ritengo che vada applicata la risoluzione n.69/2006 dell'AdE e portare i 130 Euro in deduzione.
 
Riferimento: Contributi integrativi e deduzione

Io tendenzialmente sono d'accordo con Rick48 ma ho dei dubbi:
1) la risoluzione 68 del 2006 che si riferiva alla cassa ragionieri è applicabile per analogia alla cassa avvocati?
2) in questo link. http://www.geometri.ta.it/immaginiUpload/ItaliaOggi13giu08.pdf si parla della natura del contributo integrativo e quindi se si abbraccia tale tesi è indifferrente se i clienti abbia versato l'intero contributo integrativo, in quanto il contributo integrativo se è indeducibile lo è sempre. O no?

P.S. Potete postare il link del tetso integrale di questa risuloziuone n.68 del 18 maggio 2006?
 
Ultima modifica:
Riferimento: Contributi integrativi e deduzione

Personalmente avevo cominciato a dedurre il contributo integrativo (per la parte rimasta a carico) già prima della risoluzione del 2006 , quel che mi lascia un po' perplesso è la difformità di comportamento tra le Ade locali .
 
Riferimento: Contributi integrativi e deduzione

Ragazzi ragioniamo per le diverse casse e partiamo dai dati normativi
A me interessa la cassa avvocati e allora riporto l'art. 11 della legge 20.09.1980 che ha istituito il contributo integrativo:

A partire dal 1° gennaio del secondo anno
successivo all’entrata in vigore della presente
legge, tutti gli iscritti agli albi di avvocato e di
procuratore nonché i praticanti procuratori
iscritti alla Cassa devono applicare una maggiorazione
percentuale su tutti i corrispettivi
rientranti nel volume annuale d’affari ai fini
dell’IVA e versarne alla Cassa l’ammontare
indipendentemente dall’effettivo pagamento
che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione
è ripetibile nei confronti di quest’ultimo.
Le associazioni o società di professionisti
devono applicare la maggiorazione per la quota
di competenza di ogni associato iscritto agli albi
di avvocato e procuratore. L’ammontare complessivo
annuo delle maggiorazioni obbligatorie
dovute alla Cassa dal singolo professionista è
calcolato su una percentuale del volume d’affari
della associazione o società pari alla percentuale
degli utili spettante al professionista stesso.
Gli iscritti alla Cassa sono annualmente
tenuti a versare, per il titolo di cui al primo
comma, un importo minimo risultante dall’applicazione
della percentuale ad un volume d’affari
pari a quindici volte il contributo minimo
di cui all’articolo 10, secondo comma, dovuto
per l’anno stesso.
Salvo quanto disposto dall’articolo 13,
primo comma, la maggiorazione percentuale,
in sede di prima applicazione della presente
legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.


Secondo voi da questa norma è desumibile che l'integrativo minimo non corrisposto dal cliente è un onere deducibile?
 
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