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contributi enasarco

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Maria

Ospite
<HTML>Nel caso in cui non siano maturate provvigioni per gli agenti iscritti all'enasarco nel periodo Aprile - Giugno 2003, la società preponente deve ugualmente inviare la distinta trimestrale Mod.G14 all'Enasarco anche se l'importo dei contributi è pari a zero in virtù del fatto che non ci sono provvigioni maturate nel periodo.
Grazie a chi mi potrà aiutare.</HTML>
 
<HTML>DAL SITO ENASARCO (WWW.ENASARCO.IT):

Per i Minimali e i Massimali contributivi è stato adottato il criterio dell’arrotondamento all’unità di euro più prossima, come di seguito specificato. Il Minimale è stato rideterminato in 124,00 e in 248,00 Euro, rispettivamente per gli Agenti pluri e mono mandatari (con un arrotondamento a due cifre decimali sarebbero risultati importi pari, rispettivamente, a 123,95 Euro e a 247,90 Euro).
E’ evidente la semplificazione conseguente la scelta adottata, considerato che il minimale è frazionato in quote trimestrali e che i nuovi importi individuati sono divisibili per quattro
L'integrazione è a totale carico della ditta preponente.
Per i minimali di contribuzione, a differenza dei massimali, viene prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi fondamentali:
a) produttività: il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo.
b) frazionabilità: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo del minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, sempre che in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato improduttivo. I tetti provvigionali massimi, su cui viene applicata la misura dell’ 11,5% per la determinazione del massimale contributivo, sono stati ridefiniti, rispettivamente per gli Agenti monomandatari e per gli Agenti plurimandatari, in 21.691,00 in 12.395,00 Euro.
Poiché, tuttavia, l’applicazione della misura del 11,5 % ai nuovi tetti provvigionali, produrrebbe a sua volta degli importi con decimali (rispettivamente, 2.494,49 e 1.425,42 Euro), ai fini della massima chiarezza e semplificazione, anche questi importi sono stati arrotondati all’unità di Euro più prossima, ovvero 2.494,00 Euro per gli Agenti monomandatari e 1.425,00 Euro per gli agenti plurimandatari.</HTML>
 
<HTML>devo presentare il modello anche se, per l'intero anno, non sono maturate provvigioni?</HTML>
 
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