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contratto metalmeccanico indeterminato e prestazione occasionale: si puo' fare?

Ciao a tutti,
sono una lavoratrice con contratto a tempo indeterminato metalmeccanico industria impiegato, senza partita IVA. Posso svolgere attivita' di tipo occasionale in un orario al di fuori dall'orario di lavoro e senza conflitti di interesse? Sul web non riesco a trovare nulla di chiaro.
Vi ringrazio in anticipo
Francesca
 
Ciao a tutti,
sono una lavoratrice con contratto a tempo indeterminato metalmeccanico industria impiegato, senza partita IVA. Posso svolgere attivita' di tipo occasionale in un orario al di fuori dall'orario di lavoro e senza conflitti di interesse? Sul web non riesco a trovare nulla di chiaro.
Vi ringrazio in anticipo
Francesca
Salve, si riporta uno stralcio della circolare del ministero del lavoro

4.2. Cumulo di impieghi (articolo 8, d.lgs. n. 104/2022)
L’articolo 8 vieta al datore di lavoro di impedire al lavoratore di svolgere in parallelo un altro rapporto di lavoro, se quest’ultimo ha luogo in orario al di fuori della programmazione dell’attività lavorativa concordata o di riservargli - per tale motivo - un trattamento meno favorevole. Le uniche condizioni che consentono al datore di lavoro di «limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro» sussistono allorché: a) vi sia un «pregiudizio per la salute e sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi»; b) sia necessario «garantire l’integrità del servizio pubblico»; c) «la diversa e ulteriore attività sia in conflitto di interessi con la principale, pur non violando il dovere di fedeltà di cui all’articolo 2105 del codice civile». La sussistenza di tali condizioni, che hanno carattere tassativo, deve essere verificata in modo oggettivo: le stesse devono, quindi, essere concretamente sussistenti e dimostrabili e non rimesse a mere valutazioni soggettive del datore di lavoro. Con riferimento all’espressione «integrità del servizio pubblico», poiché resta ferma, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, la disciplina del lavoro pubblico di cui all’articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001, essa è da intendersi limitata a quei servizi pubblici gestiti da enti o società cui non si applica la disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Il «conflitto di interessi», anche alla luce degli orientamenti maturati in materia di anticorruzione, può ritenersi che ricorra quando l’ulteriore attività lavorativa, pur non violando il dovere di fedeltà di cui all’articolo 2105 cod. civ., comporti, anche potenzialmente, interessi in contrasto con quelli del datore di lavoro. In ossequio ai principi generali di buona fede e correttezza, si può infine ritenere che spetti al lavoratore informare il datore di lavoro qualora ricorrano talune delle condizioni ostative al cumulo di impieghi.


 
Salve, si riporta uno stralcio della circolare del ministero del lavoro

4.2. Cumulo di impieghi (articolo 8, d.lgs. n. 104/2022)
L’articolo 8 vieta al datore di lavoro di impedire al lavoratore di svolgere in parallelo un altro rapporto di lavoro, se quest’ultimo ha luogo in orario al di fuori della programmazione dell’attività lavorativa concordata o di riservargli - per tale motivo - un trattamento meno favorevole. Le uniche condizioni che consentono al datore di lavoro di «limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro» sussistono allorché: a) vi sia un «pregiudizio per la salute e sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi»; b) sia necessario «garantire l’integrità del servizio pubblico»; c) «la diversa e ulteriore attività sia in conflitto di interessi con la principale, pur non violando il dovere di fedeltà di cui all’articolo 2105 del codice civile». La sussistenza di tali condizioni, che hanno carattere tassativo, deve essere verificata in modo oggettivo: le stesse devono, quindi, essere concretamente sussistenti e dimostrabili e non rimesse a mere valutazioni soggettive del datore di lavoro. Con riferimento all’espressione «integrità del servizio pubblico», poiché resta ferma, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, la disciplina del lavoro pubblico di cui all’articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001, essa è da intendersi limitata a quei servizi pubblici gestiti da enti o società cui non si applica la disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Il «conflitto di interessi», anche alla luce degli orientamenti maturati in materia di anticorruzione, può ritenersi che ricorra quando l’ulteriore attività lavorativa, pur non violando il dovere di fedeltà di cui all’articolo 2105 cod. civ., comporti, anche potenzialmente, interessi in contrasto con quelli del datore di lavoro. In ossequio ai principi generali di buona fede e correttezza, si può infine ritenere che spetti al lavoratore informare il datore di lavoro qualora ricorrano talune delle condizioni ostative al cumulo di impieghi.


Grazie Domenico per la tua risposta.
Devo quindi informare il datore di lavoro. Crede che la cosa migliore sia quella di farmi fare il contratto di prestazione occasionale e presentare quest'ultimo al mio datore di lavoro per la valutazione?
 
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