Riferimento: Contratto di somministrazione o body rental
Il Body Rental è una forma contrattuale utilizzata soprattutto nell'esecuzione di progetti software o nella gestione di servizi informativi che prevede la presenza di personale dell'azienda fornitrice (solitamente una società di consulenza o una software house) presso la sede della società cliente.
Il Body Rental coinvolge solitamente personale tecnico specialistico o di alto profilo che può essere destinato, in maniera continuativa o a date fissate, a varie attività presso il cliente, manutenzione del sistema informativo, sviluppo, progetti di upgrade ecc.
I vantaggi per la società cliente sono diversi:
riduzione dei costi del personale
maggiore flessibilità
possibilità di utilizzo di personale qualificato per tempi brevi
I contratti di Body Rental rientrano nella categoria dei cosiddetti contratti "time and material" ovvero i contratti nei quali la tariffa pagata dalla società cliente è basata sui tempi di presenza/utilizzo delle risorse. A questi si contrappongono i contratti "a corpo" che prevedeno un prezzo fissato a fronte di un obiettivo da raggiungere o attività da svolgere.
Dal punto di vista del soggetto che presta la sua opera con la modalità del body rental, uno degli svantaggi consiste nell'incertezza della situazione lavorativa (incertezza che quando è legata a basse retribuzioni diventa di fatto precarietà), dato che il lavoratore si trova a lavorare in un'organizzazione di cui non fa realmente parte.
Il body rental è vietato dalla legislazione italiana: il diritto del lavoro infatti prevede solo la somministrazione di lavoro come forma contrattualistica nella quale il lavoratore dipendente dell'azienda X presta la sua opera presso l'azienda Y per un periodo di tempo determinato.
La Somministrazione di lavoro è una fattispecie complessa di rapporto di lavoro introdotta dal D. lgs. n° 276 del 2003 (legge Biagi), artt. da 20 a 28, sulla base della legge delega n° 30/2003, e prevede il coinvolgimento di tre soggetti:
il somministratore, un'Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro che stipula un contratto con un lavoratore;
l'utilizzatore, un'azienda pubblica o privata che necessita di tale figura professionale;
il lavoratore.
Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore. In ogni caso, il rapporto lavorativo instaurato è tra il lavoratore e l'Agenzia per il lavoro, che per legge dovrà retribuire il lavoratore in maniera adeguata alla tipologia di contratto dell'azienda utilizzatrice.
La Somministrazione di lavoro sostituisce il rapporto di lavoro interinale precedentemente presente nel diritto del lavoro, ed istituito dalla legge n° 196/1997, c.d. riforma Treu.
penso che la valutazione vada affettuata anche con legale.