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contratto d'affitto

anto

Utente
Quattro soggetti sono camproprietari di un immobile (uno di questi è la madre che possiede il 66,66% del valorre).
La madre stipula un contratto di affitto e trattiene il canone senza che i figli ricevono la loro parte.
La madre è tenuta a dichiarare il 100% dell'affitto che percepisce o
deve dichiarare la percentuale di affitto pari al 66,66%?

Quale delle due situazioni bisogna considerare?

Grazie per l'aiuto
 
anto, se la madre gode del diritto di abitazione dell'immobile quale coniuge superstite, dichiara interamente i canoni d'affitto.
 
per avere il diritto di abitazione deve anche abitarci...ma comunque anche se fosse, il diritto abitazione non è usufrutto, quindi il canone e la relativa tassazione compete agli eredi ognuno per le proprie quote di proprietà anche se il contratto è stato stipulato dalla sola madre...
la madre registrando il contratto deve per forza aver indicato anche gli altri proprietari con le relative quote di proprietà...
 
@pluto, si hai ragione il diritto di abitazione non può essere "ceduto" dunque l'immobile non può essere concesso in affitto salvo autorizzazione del nudo proprietario; in tal caso, l'affitto andrà dichiarato dal soggetto locatore, titolare del diritto reale, non dal nudo proprietario.
 
@pluto, si hai ragione il diritto di abitazione non può essere "ceduto" dunque l'immobile non può essere concesso in affitto salvo autorizzazione del nudo proprietario; in tal caso, l'affitto andrà dichiarato dal soggetto locatore, titolare del diritto reale, non dal nudo proprietario.

io ritengo che in questo caso non ci siano nudi proprietari ma solo proprietari....
il diritto di abitazione come coniuge superstite si perde se non si ci abita...inoltre l'immobile in questione potrebbe anche non essere l'ex abitazione coniugale sul quale immobile non peserebbe il diritto di abitazione...

comunque in un contratto di locazione chi stipula il contratto lo fa anche a nome degli altri proprietari...la comproprietà presuppone che lo stipulante sia delegato da tutti gli altri...agli altri spetta la loro quota di affitto sulla quale dovranno pagarci le imposte...
 
Il contratto d'affitto riguarda un locale adibito ad attività commerciale, la madre ha stipulato il contratto e incassa l'ammontare della locazione (non vanta nessun usufrutto). A quanto ho capito comunque gli altri comproprietari dovranno dichiarare la propria quota senza percepire realmente l'affitto.
Grazie
 
....senza percepire realmente l'affitto.
questo è un problema che devono risolver tra di loro...

L'art. 1105 c.c. dispone che tutti i comunisti abbiano diritto di concorrere nell'amministrazione del bene comune. Nondimeno, un consolidato orientamento giurisprudenziale, ritiene che ciascun comproprietario possa locare, uti singulus, il bene; infatti, ogni comunista ha pari poteri gestori rispetto agli altri e, pertanto, ha titolo per concedere in locazione il bene.
Secondo la Suprema Corte vige la presunzione che il comproprietario agisca con il consenso degli altri comunisti. Ne deriva che il contratto concluso da uno solo dei comproprietari ed il conduttore sia valido ed efficace sia nei confronti degli altri proprietari che verso l'inquilino, in virtù del principio della tutela dell'affidamento.
Naturalmente il comproprietario, che abbia agito senza previo consenso degli altri comunisti, si espone alle loro pretese risarcitorie; questi ultimi, però, non possono agire contro il conduttore...
 
Visto la risposta che hai dato, vuol dire che i figli dovranno dichiarare la loro quota ai fini IRPEF.
Grazie
 
Art. 26 TUIR

Imputazione dei redditi fondiari

1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'articolo 30, per il periodo di imposta in cui si e' verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita' del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita' e' riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.

2. Nei casi di contitolarita' della proprieta' o altro diritto reale sull'immobile o di coesistenza di piu' diritti reali su di esso il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto.

..
certo che poi per esempio la commissione tributaria di Caltanisetta ha dato ragione all'Ade che in un accertamento aveva imputato il reddito solo al proprietario risultante dal contratto...in quel caso era una situazione più favorevole all'AdE...
 
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