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contratto attività commerciale

P

paola

Ospite
Ciao a tutti, il mio problema è questo; sono proprietaria di un negozio che è affittato dal 1/1/2000 ad un'attività di pastificio. I primi 6 anni scadranno nel 2006 ed ho detto al mio inquilino che il locale serve a me per svolgere la mia attività altrimenti dovevamo cambiare l'importo e fare un nuovo contratto. Dapprima non ha accettato ma dopo qualche tempo mi dice di aver accettato anche perchè cede l'attività. Dopo avermi inviato i documenti scopro che la persona a cui vogliono vendere l'attività è una persona che non è di mio gradimento.
Cosa mi consigliate? Posso dare la disdetta già per il 2006? Posso non rinnovare il contratto d'affitto con questa persona? Mi rispondete? E' URGENTE- GRAZIE
Paola
 
è un discorso particolare questo, ma a grandi linee:
se c'è una attività commerciale il locatore nn può opporsi al subentro nel contratto d'affitto dei locali in caso di cessione dell'attività stessa.
RIschi cmq di dover corrispondere l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale..

questo a grandi linee.. prima di agire informati bene

ciao
 
nn è di suo gradimento..
dipende per cosa..

ti puoi opporre entro 30gg con lettera raccomandata specificando i motivi per cui ti opponi

i gravi motivi devono essere riferiti alla persona del cessionario sia sotto il profilo economico (morosità, insolvibilità, mancanza di garanzie, eccessiva esposizione economico-commerciale, pignoramenti in corso ecc.) sia sotto il profilo morale (condotta amorale, comportamento sleale dal punto di vista commerciale ecc.).

Né hanno valore i gravi motivi rispetto al locatore (necessità, intendimento di adibire l’immobile per un’attività ecc.), in quanto non è preclusa l’azione di diniego di rinnovo per i motivi di cui all’art. 29 l. 392/78 ovvero la convalida per finita locazione nei confronti del cessionario.

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Art. 28
Rinnovazione del contratto.

Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell’articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, e per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza. Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’articolo 29 con le modalità e i termini ivi previsti.



Art. 29
Diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza.

Il diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza di cui all’articolo precedente è consentito al locatore ove egli intenda:
adibire l’immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta;
adibire l’immobile all’esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate nell’articolo 27, o, se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, all’esercizio di attività tendenti al conseguimento delle loro finalità istituzionali;
demolire l’immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l’azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i termini della licenza o della concessione e quest’ultima non sia stata nuovamente disposta;
ristrutturare l’immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell’articolo 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e ai relativi piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano incompatibile la permanenza del conduttore nell’immobile.
Anche in tal caso il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l’azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c). Per le locazioni di immobili adibiti all’esercizio di albergo, pensione o locanda, anche se ammobiliati, il locatore può negare la rinnovazione del contratto nelle ipotesi previste dall’articolo 7 della legge 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall’articolo 4-bis del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628, qualora l’immobile sia oggetto di intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l’azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c). Il locatore può altresì negare la rinnovazione se intende esercitare personalmente nell’immobile o farvi esercitare dal coniuge o da parenti entro il secondo grado in linea retta la medesima attività del conduttore, osservate le disposizioni di cui all’art. 5 della L. 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall’art. 4-bis del D.L. 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella L. 28 luglio 1967, n. 628. Ai fini di cui ai commi precedenti il locatore, a pena di decadenza, deve dichiarare la propria volontà di conseguire, alla scadenza del contratto, la disponibilità dell’immobile locato; tale dichiarazione deve essere effettuata, con lettera raccomandata, almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza, rispettivamente per le attività indicate nei commi primo e secondo dell’articolo 27 e per le attività alberghiere. Nella comunicazione deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati nei commi precedenti, sul quale la disdetta è fondata. Se il locatore non adempie alle prescrizioni di cui ai precedenti commi il contratto s’intende rinnovato a norma dell’articolo precedente."
 
trovi la legge qui:
http://www.sicet.it/normativa/leggi/leggi_nazionali/legge_392-78.htm
 
buondì, purtroppo interessa molto anche a me questo argomento, in quanto vorrei conoscere se il mancato rinnovo dopo i primi sei anni, può essere fatto anche da una SOMS(società di mutuo soccorso) padrona dei locali dove sono titolare di una licenza da ristoratore; uno sei soci può aprire lui un'attività analoga e quindi la SOMS non rinnovarmi per gli altri 6 anni il contratto e liquidarmi le 18 mensilità?.grazie urge grazie ancora
 
Aggiornamento del canone

VORREI SAPERE SE è SEMPRE VALIDO IL SECONDO COMMA DELL'ART.24 Legge 27 luglio 1978, n. 392:L’aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata.

Ho un contratto 4+4 stipulato il 1/7/1998 e m'è giunta il gg 5/11/2004 la raccomandata per l'adeguamento annuale alla variazione dei prezzi accertata dall'ISTAT.Devo pagare l'aumento del canone da luglio 2004 o da dicembre 2004?
 
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