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contratto a tempo determinato e malattia

roberto4

Utente
b. sera a tutti persona assunta a contratto determinato ottobre 2013 con scadenza fino anno 2015: da gennaio 2014 fino adesso è in malattia: ovvero ha superato il comporto secco dei 180 ° cosa succede se egli continua con la malattia? rischia il licenziamento? e L'INPS non eroga più.. se eventualmente continuasse con la malattia?
grz a tutti
 
Salve Roberto, per il dipendente con contratto a termine, la indennità di malattia è dovuta per periodo non superiore a quello di attività lavorativa che si prestata nei 12 mesi precedenti l'inizio della stessa e comunque per un massimo di 180 gg;
l'azienda è tenuta al pagamento per un nr. di giornate pari a quelle che hai lavorato con la stessa;
l'inps per le giornate eccedenti che verranno segnalate all'inps da parte del l'azienda.
 
Salve Roberto, per il dipendente con contratto a termine, la indennità di malattia è dovuta per periodo non superiore a quello di attività lavorativa che si prestata nei 12 mesi precedenti l'inizio della stessa e comunque per un massimo di 180 gg;
l'azienda è tenuta al pagamento per un nr. di giornate pari a quelle che hai lavorato con la stessa;
l'inps per le giornate eccedenti che verranno segnalate all'inps da parte del l'azienda.
grz Domenico ma volevo sapere visto che la persona ha superato comporto secco cioè sta oltre i sei mesi di malattia.. la domanda è
rischia il licenziamento? E.. non riscuoterà niente più da inps? e ne da azienda nonostante il suo contratto scade anno 2015
 
pensavo di aver già esposto:

nella fattispecie anche al lavoratore con contratto a termine non possono non applicarsi le condizioni previste per il lavoratore a tempo indeterminato che è quello del licenziamento per superamento del comporto;

l'istituto previdenziale corrisponde la indennità di malattia per un periodo che non può essere superiore ai 12 mesi calcolati a ritroso dall'inizio della stessa, fermo restando in tutti i casi il limite di 180 gg;

l'azienda credo abbia corrisposto l'indennità solo fino al mese di Marzo c.a., considerato che, come da te riportato, il dipendente ha lavorato da Ottobre a Dicembre 2013, e il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità di malattia per un periodo maggiore a quello di effettiva prestazione.

Saluti domenico
 
pensavo di aver già esposto:

nella fattispecie anche al lavoratore con contratto a termine non possono non applicarsi le condizioni previste per il lavoratore a tempo indeterminato che è quello del licenziamento per superamento del comporto;

l'istituto previdenziale corrisponde la indennità di malattia per un periodo che non può essere superiore ai 12 mesi calcolati a ritroso dall'inizio della stessa, fermo restando in tutti i casi il limite di 180 gg;

l'azienda credo abbia corrisposto l'indennità solo fino al mese di Marzo c.a., considerato che, come da te riportato, il dipendente ha lavorato da Ottobre a Dicembre 2013, e il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità di malattia per un periodo maggiore a quello di effettiva prestazione.

Saluti domenico
l'azienda ha erogato malattia fino al mese scorso cioè giugno 2014 il lavoratore continua a fare malattia con la speranza che questi lo licenziano e a tutt'ora la lettera di licenziamento non arriva a destinazione, e il paradosso è che il lavoratore vuole essere licenziato per questo prosegue nella malattia bah? cmq ti ringrazio e scusami se sono stato ripetitivo
 
l'azienda ha erogato malattia fino al mese scorso cioè giugno 2014 il lavoratore continua a fare malattia con la speranza che questi lo licenziano e a tutt'ora la lettera di licenziamento non arriva a destinazione, e il paradosso è che il lavoratore vuole essere licenziato per questo prosegue nella malattia bah? cmq ti ringrazio e scusami se sono stato ripetitivo

ciao Domenico volevo riprendere questo post per dirti quanto segue: la persona che ha superato il comporto secco della malattia ha parlato con un legale , il quale gli ha detto che non proseguendo la malattia egli risulta assente ingiustificato e pertanto la sua azienda potrebbe fargli causa e togliergli la liquidazione.. faccio presente che il lavoratore ha un contratto a tempo determinato il quale scade 2015..ti chiedo di fronte a quanto riportato è vero questa assurdità? ti ringrazio ciao
 
Allora Roberto, più in generale l'assenza ingiustificata ( che consta di un procedimento disciplinare) porta al licenziamento in tronco, ma non può mai concludersi con la trattenuta ( illecita) della liquidazione.

Qualora il datore di lavoro ritenga di aver subito un danno dal comportamento del lavoratore, dovrà dimostrare quale rilevanza ha avuto nell'attività aziendale la mancata prestazione lavorativa, come nella fattispecie per assenza ingiustificata.
 
Buongiorno,
mi vorrei inserire nella discussione per porvi un quesito riguardo al pagamento della malattia al lavoratore a tempo determinato. Dato per assodato che il datore di lavoro non può anticipare al lavoratore l'indennità posta a carico dell'INPS per un numeo di giornate superiori a quelle lavorate prima della malattia, mi chidevo: come deve comportarsi per l'integrazione a carico dell'azienda?
Se il CCNL non dice niente a riguardo, si applica lo stesso principio dell'indennità a carico INPS (cioè tanti giorni indennizzati quanti quelli lavorati)?
Mi sembrerebbe la soluzione più logica, oltre che la più equa.
Grazie
 
Salve Paolo,per quanto mi riguarda vorrei comprendere cosa vuol dire "Dato per assodato che il datore di lavoro non può anticipare al lavoratore l'indennità posta a carico dell'INPS per un numeo di giornate superiori a quelle lavorate prima della malattia, mi chidevo: come deve comportarsi per l'integrazione a carico dell'azienda?
Se il CCNL non dice niente a riguardo, si applica lo stesso principio dell'indennità a carico INPS (cioè tanti giorni indennizzati quanti quelli lavorati
)?" .
 
Salve Paolo,per quanto mi riguarda vorrei comprendere cosa vuol dire "Dato per assodato che il datore di lavoro non può anticipare al lavoratore l'indennità posta a carico dell'INPS per un numeo di giornate superiori a quelle lavorate prima della malattia, mi chidevo: come deve comportarsi per l'integrazione a carico dell'azienda?
Se il CCNL non dice niente a riguardo, si applica lo stesso principio dell'indennità a carico INPS (cioè tanti giorni indennizzati quanti quelli lavorati
)?" .

Salve, significa che ho ben chiaro il fatto che il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità di malattia per un periodo maggiore a quello di effettiva prestazione. Ma questo principio riguarda l'indennità di malattia a carico INPS.
Il quesito, invece, riguarda l'integrazione dell'indennità di malattia posta a carico del datore di lavoro. Se la malattia ha una durata superiore a quella di effettiva prestazione, il datore di lavoro deve pagare la quota a suo carico?
 
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