pensavo di aver già esposto:
nella fattispecie anche al lavoratore con contratto a termine non possono non applicarsi le condizioni previste per il lavoratore a tempo indeterminato che è quello del licenziamento per superamento del comporto;
l'istituto previdenziale corrisponde la indennità di malattia per un periodo che non può essere superiore ai 12 mesi calcolati a ritroso dall'inizio della stessa, fermo restando in tutti i casi il limite di 180 gg;
l'azienda credo abbia corrisposto l'indennità solo fino al mese di Marzo c.a., considerato che, come da te riportato, il dipendente ha lavorato da Ottobre a Dicembre 2013, e il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità di malattia per un periodo maggiore a quello di effettiva prestazione.
Saluti domenico