Premesso:
- che il contratto dovrà contenere esplicitamente (ad probationem) i seguenti elementi:
• l'indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
• l'indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante;
• il corrispettivo ed i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
• le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sull'esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa che, in ogni caso, non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nell'esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
• le eventuali misure per la tutela della salute e della sicurezza del collaboratore a progetto;
- che che la durata della prestazione di lavoro non deve essere specificamente determinata nel contratto, essendo sufficiente la sua "determinabilità" tramite il progetto o il programma di lavoro o fase di esso indicati nel contratto;
- che, relativamente alle modalità di determinazione del corrispettivo, il quale deve essere dato al collaboratore, la legge di riforma prevede che deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto;
- che al riguardo, preoccupazione del legislatore è stata quella di reprimere e scongiurare fenomeni elusivi della disciplina di legge: infatti, qualora si cercasse di simulare rapporti di collaborazione a progetto attraverso la costituzione di rapporti di associazione in partecipazione resi senza un'effettiva partecipazione, il lavoratore avrà diritto ai trattamenti economici, retributivi e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività;
- che per quel che concerne alcuni fra i diritti e gli obblighi previsti dalla legge in capo al lavoratore a progetto, appare opportuno segnalare che il collaboratore può svolgere la propria attività in favore di più committenti, salvo che tale attività non sia realizzata in un regime di concorrenza tra gli stessi committenti (a tal fine, però, è stato fatto divieto per il collaboratore di diffondere notizie o apprezzamenti attinenti i programmi e l'organizzazione dei committenti, nonché di compiere, in qualsiasi modo, atti pregiudizievoli alle attività di questi ultimi);
Alla luce di quanto, appare evidente che nel contratto a progetto non ha valenza la durata quanto invece la sua "determinabilità".
Sono stato chiaro?