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contratti a tempo determinato

frank75

Utente
Ciao,il mio dubbio non è stato risolto dalla risposta che mi è stata data in merito alla durata dei contratti prevista dalla nuova finanziaria.
O meglio quell'"indipendentemente" da eventuali interruzioni vulo dire che se ho un contratto di 12 mesi, poi interrotto da un mese in cui non ho lavorato e infine un contratto di 23 mesi, raggiungo i 36 mesi richiesti dalla finanziaria?
A presto, Monica.
 
Riferimento: contratti a tempo determinato

Salve, per una miglior comprensione:i rinnovi, anche essendo ripetuti, devono rispettare intervalli minimi fra l'uno e l'altro.
Però, quando la successione dei contratti riguardanti mansioni c.d. equivalenti,
fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, superi i 36 mesi comprensivi dei periodi di proroghe e rinnovi, e INDIPENDENTEMENTE dai periodi di interruzione fra un contratto e l'altro, va inteso che il mese di interruzione dopo i primi 12 mesi e infine ulteriore contratto di 23 mesi, raggiungi i 36 mesi, cosi come da te esposto.
saluti domenico
 
Riferimento: contratti a tempo determinato

Qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
In sostanza viene imposto un limite massimo di 36 mesi oltre il quale il rapporto a termine non potrà più in ogni caso continuare pena la trasformazione dello stesso a tempo indeterminato.
Tuttavia, sarà possibile stipulare per una sola volta un ulteriore successivo contratto a termine presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio purché il lavoratore sia assistito da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.

Esclusioni - Le predette disposizioni non trovano applicazione :
- nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni;
- nei confronti di quelle attività che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Periodo transitorio - Inoltre, il legislatore ha previsto un periodo transitorio stabilendo che :
- i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della 'Legge di riforma del Welfare' (1 gennaio 2008) continuano fino al termine previsto dal contratto in deroga alle disposizioni di cui sopra;
- il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della predetta Legge si computa, insieme ai periodi successivi di attività, ai fini della determinazione del periodo massimo di 36 mesi, decorsi quindici mesi dalla medesima data.
 
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