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Contenzioso per perdita agevolazioni prima casa.

niknes

Utente
Salve, sono nuovo in questo forum ma chiedo a voi lumi per la vicenda che mi riguarda.
Ieri abbiamo ricevuto, io e mia moglie, una richiesta, dal parte dell'Agenzia delle Entrate, di circa 3100 € ciascuno. Tale richiesta è motivata dalla perdita dell'agevolazione sull'acquisto di una casa, dichiarata prima casa.
Vi riassumo i fatti:
nel novembre 2001 io e mia moglie, in regime di comunione dei beni, acquistammo la nuda proprietà di un appartamento per la cifra di 70.000.000 di vecchie lire. Per la precisione si trattava dell'appartamento dei nonni paterni di mia moglie. Noi acquistammo la nuda proprietà avvalendoci delle agevolazioni sull'acquisto della prima casa. I nonni continuarono a viverci dentro fino alla loro morte avvenuta nel 2003 e nel 2004. Se non ricordo male all'epoca la tassa di registro era al 4%. Nel giugno 2005 abbiamo rivenduto l'appartamento perdendo il diritto all'agevolazione fiscale. Avevamo 1 anno di tempo per riacquistare qualche immobile nel ns comune di residenza e adibirlo ad abitazione principale. Non lo abbiamo fatto. Ieri, 20 ottobre 2009 ci arriva la cartella dell'Agenzia delle Entrate, dove ci chiedono circa 3100 € ciascuno per la differenza dell'imposta di registro (dal 10% al 3% anche se io ricodo di aver pagato il 4%), + il 30% di tale somma come multa + gli interessi legali.
Tutto giusto senonchè io leggo che con la sentenza 28880/08 la Cassazione ha stabilito che:
"In caso di vendita dell'abitazione acquistata con i benefici prima casa anteriormente al compimento del quinquennio, il termine triennale per l'accertamento dell'intervenuta decadenza dall'agevolazione decorre dall'anno successivo alla data di registrazione dell'atto di cessione"
Ciò vuol dire che se io ho rivenduto l'apprtamento il 08/06/2005 il termine massimo per l'accertamento arrivava al 08/06/2009 cioè 3 anni più 1 per la possibilità che avevamo di riacquistare un altro immobile.
E' giusta questa interpretazione o la frase
"il termine triennale per l'accertamento dell'intervenuta decadenza dall'agevolazione decorre dall'anno successivo alla data di registrazione dell'atto di cessione"
significa che il termine decorreva dalla fine dell'anno solare successivo alla data di registrazione? Cioè che tale termine decorreva dalla fine 2006 e quindi scadeva alla fine 2009?
Non mi sembra logica questa interpretazione poichè se l'AdE mi da la possibilità entro un anno di riacquistare un altro immobile come prima casa, alla fine dei 365 giorni scade tale termine e comincia a decorrere il termine di tre anni in cui puoi contestarmi tale violazione.
Inoltre l'AdE ci hanno contestato un tutta la sanzione partendo da un valore dell'immobile di 36.151 € ciascuno, cioè 70.000.000 di vecchie lire ciascuno mentre l'immobile fù acquistato per 70.000.000 in totale poichè in comunione dei beni.
Che faccio? Posso risolverla in tempi brevi se i termini per l'accertamento sono scaduti a giugno 2009?
Grazie a tutti.
Nicolò
 
Riferimento: Contenzioso per perdita agevolazioni prima casa.

... Ciò vuol dire che se io ho rivenduto l'apprtamento il 08/06/2005 il termine massimo per l'accertamento arrivava al 08/06/2009 cioè 3 anni più 1 per la possibilità che avevamo di riacquistare un altro immobile.

condivido i tuoi conteggi: mi sempra che l'avviso di liquidazione sia stato notificato fuori tempo massimo!

E' giusta questa interpretazione o la frase
"il termine triennale per l'accertamento dell'intervenuta decadenza dall'agevolazione decorre dall'anno successivo alla data di registrazione dell'atto di cessione" significa che il termine decorreva dalla fine dell'anno solare successivo alla data di registrazione? Cioè che tale termine decorreva dalla fine 2006 e quindi scadeva alla fine 2009?

i dodici mesi si conteggiano dalla data di registrazione dell'atto di cessione: non vedo un riferimento nella normativa vigente cheposticipi al 31 dicembre il termine ultimo per recuperare la maggiore imposta.

Inoltre l'AdE ci hanno contestato un tutta la sanzione partendo da un valore dell'immobile di 36.151 € ciascuno, cioè 70.000.000 di vecchie lire ciascuno mentre l'immobile fù acquistato per 70.000.000 in totale poichè in comunione dei beni.

siete obbligati in solido al pagamento dell'imposta: il Fisco può chiedere il pagamento del totale della maggiore imposta ad emtrambi. Chi paga per primo, ha diritto di regresso per il 50% nei confronti dell'altro comproprietario. Pertanto mi pare che il Fisco abbia agito correttamente. Se paghi tutto tu ... poi puoi sempre fare causa a tua moglie per la restituzione del 50% di sua pertinenza :D

Che faccio? Posso risolverla in tempi brevi se i termini per l'accertamento sono scaduti a giugno 2009?

la decadenza del Fisco dall'azione accertativa è un'eccezione che non si rileva d'ufficio ma deve essere eccepita dalla parte che vi ha interesse e, quindi, non ti rimane che fare ricorso al Giudice tributario perchè dubito fortemente che ti annulleranno l'atto in autotutela anche se tardivo.

In bocca al lupo :cool:
 
Riferimento: Contenzioso per perdita agevolazioni prima casa.

Grazie Kob.
Seguirò i toi consigli. Oggi ho appuntamento con il mio commercialista e dicederemo se fare ricorso al giudice tributario. In ogni caso le spese del ricorso saranno totalmente a mio carico.
Ciao
 
Riferimento: Contenzioso per perdita agevolazioni prima casa.

Ieri sera sono stato dal mio commercialista il quale, da una veloce lettura, ha sentenziato che i termini per l'accertamento sono comunque scaduti, cioè la richiesta è nulla. Quindi mi suggeriva di aspettare che arrivi la cartella di pagamento e poi impugnare quella. Questo poichè, mi spiegava, se andassimo ad impugnare direttamente l'atto, con l'impugnazione, andremmo automaticamente a sanare la sua nullita. Cioè, mi ha sempre spiegato, la nostra impugnazione andrebbe ad annullare il fatto che l'accertamento sia stato inviato fuori termine massimo e quindi l'atto stesso sarebbe valido.
E' esatto quello che mi ha detto? Non vorrei che passati i 60 giorni per pagare questa multa mi arrivi una cartella di pagamento molto maggiore e, per di più, senza che possa poi in qualche modo bloccarla poiche ho lasciato passare, appunto, i 60giorni.
Grazie a tutti
 
Riferimento: Contenzioso per perdita agevolazioni prima casa.

Devi impugnare l'avviso di accertamento entro 60 giorni dalla notifica.
Non è vero niente che così facendo sani l'omissione dell'ufficio... anzi lo devi fare proprio per conclamare l'intervenuta prescrizione!!!
Se non presenti il ricorso l'avviso di accertamento diventa definitivo e dovrai pagare.
La cartella può essere impugnata solo per vizi propri della cartella.
Fatti fare il ricorso o vai da un altro commercialista!!!
 
Riferimento: Contenzioso per perdita agevolazioni prima casa.

... Quindi mi suggeriva di aspettare che arrivi la cartella di pagamento e poi impugnare quella. Questo poichè, mi spiegava, se andassimo ad impugnare direttamente l'atto, con l'impugnazione, andremmo automaticamente a sanare la sua nullita ...

la decadenza se è intervenuta allora deve essere eccepita subito impugnando l'avviso di liquidazione della maggiore imposta che dovrebbero averti notificato.

non ho visto le carte ... ma a naso credo che ti abbia detto una cosa non corrette: se aspetti la cartella perdi il tram e sei perduto :(
 
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