circolare Fida (Federazione italiana dettaglianti alimentari) in materia di trattamento fiscale dei buoni pasto per negozi alimentari e rosticcerie Premesso che - per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo di buoni pasto si intendono quelli di cui al decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 66 del 21/3/1994, ovvero le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate da pubblici esercizi, nonché le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, effettuate da mense aziendali e interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi ed esercizi commerciali, muniti dell’autorizzazione di cui all’articolo 24 della legge 11/6/1971, n. 426, per la vendita dei generi compresi nella tabella I dell’allegato 5 al decreto del ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 4/8/1988, n. 375, nonché dell’autorizzazione di cui all’art. 2 della legge 30/4/1962, n. 283 per la produzione, preparazione e vendita al pubblico di generi alimentari, anche su area pubblica, e operate dietro commesse di imprese che forniscono servizi sostitutivi di mensa aziendale; - che esistono convenzioni tra gli esercenti il servizo sostitutivo di mensa (tramite l’accettazione di ticket restaurant) e l’impresa fornitrice delle aziende o enti di detti servizi sostitutivi di mensa; - che i prodotti oggetto della convenzione sono i prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e che l’aliquota Iva prevista per i preparati alimentari è del 10% (tabella A, parte III, del dpr n. 633/72); tutto ciò premesso viene indicato il seguente comportamento: a) al momento del ritiro del buono pasto viene emesso uno scontrino fiscale con apposito reparto del registratore di cassa, con l’importo a credito relativo al solo buono pasto e aliquota Iva del 10%; b) gli importi dei buoni pasto, a fine giornata, vanno riportati nel registro dei corrispettivi in apposita colonna creata sul registro dei corrispettivi con aliquota di vendita 10% con l’intestazione «fatture differite Iva» e non deve essere sommata ai corrispettivi del giorno, in quanto a fine mese verrà emessa una normale fattura alla società emittente il buono pasto a norma dell’art. 21 del dpr n. 633/72 che riepiloga il numero di emissione degli scontrini o ricevute emesse, la loro data e il totale dell’importo a essi relativo. Si consiglia di annotare in un registro non vidimato o in un foglio il numero e la data degli scontrini di cui sopra. L’importo da fatturare si otterrà scorporando l’importo totale degli scontrini: a tale imponibile andrà aggiunta l’Iva al 10%.
spero di esserti d'aiuto...ciao