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CONTABILIZZAZIONE BUONI PASTO

P

PASQUALE AIRO' FARULLA

Ospite
LA NS AZIENDA RISCUOTE IN PAGAMENTO DI
FORNITURE DI RISTORAZIONE DEI BUONI PASTO.
PER IL RELATIVO RIMBORSO LA SOCIETA' CHE EMETTE I BUONI PASTO CI CHIEDE L'EMISSIONE DELLA FATTURA,PER L'IMPORTO CORRISPOSTO,DA CUI VA SCORPORATA L'IVA E LA RELATIVA COMMISSIONE.
COME DEVO CONTABILIZZARE L'OPERAZIONE,CONSIDERATO CHE L'IMPORTO DEL BUONO PASTO,E' GIA' STATO FATTURATO,PER LA FORNITURA DI RISTORAZIONE?
QUALI SONO LE CORRETTE SCRITTURE CONTABILI?.
 
circolare Fida (Federazione italiana dettaglianti alimentari) in materia di trattamento fiscale dei buoni pasto per negozi alimentari e rosticcerie Premesso che - per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo di buoni pasto si intendono quelli di cui al decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 66 del 21/3/1994, ovvero le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate da pubblici esercizi, nonché le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, effettuate da mense aziendali e interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi ed esercizi commerciali, muniti dell’autorizzazione di cui all’articolo 24 della legge 11/6/1971, n. 426, per la vendita dei generi compresi nella tabella I dell’allegato 5 al decreto del ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 4/8/1988, n. 375, nonché dell’autorizzazione di cui all’art. 2 della legge 30/4/1962, n. 283 per la produzione, preparazione e vendita al pubblico di generi alimentari, anche su area pubblica, e operate dietro commesse di imprese che forniscono servizi sostitutivi di mensa aziendale; - che esistono convenzioni tra gli esercenti il servizo sostitutivo di mensa (tramite l’accettazione di ticket restaurant) e l’impresa fornitrice delle aziende o enti di detti servizi sostitutivi di mensa; - che i prodotti oggetto della convenzione sono i prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e che l’aliquota Iva prevista per i preparati alimentari è del 10% (tabella A, parte III, del dpr n. 633/72); tutto ciò premesso viene indicato il seguente comportamento: a) al momento del ritiro del buono pasto viene emesso uno scontrino fiscale con apposito reparto del registratore di cassa, con l’importo a credito relativo al solo buono pasto e aliquota Iva del 10%; b) gli importi dei buoni pasto, a fine giornata, vanno riportati nel registro dei corrispettivi in apposita colonna creata sul registro dei corrispettivi con aliquota di vendita 10% con l’intestazione «fatture differite Iva» e non deve essere sommata ai corrispettivi del giorno, in quanto a fine mese verrà emessa una normale fattura alla società emittente il buono pasto a norma dell’art. 21 del dpr n. 633/72 che riepiloga il numero di emissione degli scontrini o ricevute emesse, la loro data e il totale dell’importo a essi relativo. Si consiglia di annotare in un registro non vidimato o in un foglio il numero e la data degli scontrini di cui sopra. L’importo da fatturare si otterrà scorporando l’importo totale degli scontrini: a tale imponibile andrà aggiunta l’Iva al 10%.

spero di esserti d'aiuto...ciao
 
ti ringrazio sei stato gentilissimo

pasquale

alberto Scrivi:

> circolare Fida (Federazione italiana dettaglianti
> alimentari) in materia di trattamento fiscale dei buoni pasto
> per negozi alimentari e rosticcerie Premesso che - per servizi
> sostitutivi di mensa resi a mezzo di buoni pasto si intendono
> quelli di cui al decreto del ministro del lavoro e della
> previdenza sociale n. 66 del 21/3/1994, ovvero le
> somministrazioni di alimenti e bevande effettuate da pubblici
> esercizi, nonché le cessioni di prodotti di gastronomia pronti
> per il consumo, effettuate da mense aziendali e interaziendali,
> rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi ed
> esercizi commerciali, muniti dell’autorizzazione di cui
> all’articolo 24 della legge 11/6/1971, n. 426, per la vendita
> dei generi compresi nella tabella I dell’allegato 5 al decreto
> del ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
> 4/8/1988, n. 375, nonché dell’autorizzazione di cui all’art. 2
> della legge 30/4/1962, n. 283 per la produzione, preparazione e
> vendita al pubblico di generi alimentari, anche su area
> pubblica, e operate dietro commesse di imprese che forniscono
> servizi sostitutivi di mensa aziendale; - che esistono
> convenzioni tra gli esercenti il servizo sostitutivo di mensa
> (tramite l’accettazione di ticket restaurant) e l’impresa
> fornitrice delle aziende o enti di detti servizi sostitutivi di
> mensa; - che i prodotti oggetto della convenzione sono i
> prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e che
> l’aliquota Iva prevista per i preparati alimentari è del 10%
> (tabella A, parte III, del dpr n. 633/72); tutto ciò premesso
> viene indicato il seguente comportamento: a) al momento del
> ritiro del buono pasto viene emesso uno scontrino fiscale con
> apposito reparto del registratore di cassa, con l’importo a
> credito relativo al solo buono pasto e aliquota Iva del 10%;
> b) gli importi dei buoni pasto, a fine giornata, vanno
> riportati nel registro dei corrispettivi in apposita colonna
> creata sul registro dei corrispettivi con aliquota di vendita
> 10% con l’intestazione «fatture differite Iva» e non deve
> essere sommata ai corrispettivi del giorno, in quanto a fine
> mese verrà emessa una normale fattura alla società emittente il
> buono pasto a norma dell’art. 21 del dpr n. 633/72 che
> riepiloga il numero di emissione degli scontrini o ricevute
> emesse, la loro data e il totale dell’importo a essi relativo.
> Si consiglia di annotare in un registro non vidimato o in un
> foglio il numero e la data degli scontrini di cui sopra.
> L’importo da fatturare si otterrà scorporando l’importo totale
> degli scontrini: a tale imponibile andrà aggiunta l’Iva al
> 10%.
>
> spero di esserti d'aiuto...ciao
 
ti ringrazio sei stato gentilissimo

pasquale

alberto Scrivi:

> circolare Fida (Federazione italiana dettaglianti
> alimentari) in materia di trattamento fiscale dei buoni pasto
> per negozi alimentari e rosticcerie Premesso che - per servizi
> sostitutivi di mensa resi a mezzo di buoni pasto si intendono
> quelli di cui al decreto del ministro del lavoro e della
> previdenza sociale n. 66 del 21/3/1994, ovvero le
> somministrazioni di alimenti e bevande effettuate da pubblici
> esercizi, nonché le cessioni di prodotti di gastronomia pronti
> per il consumo, effettuate da mense aziendali e interaziendali,
> rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi ed
> esercizi commerciali, muniti dell’autorizzazione di cui
> all’articolo 24 della legge 11/6/1971, n. 426, per la vendita
> dei generi compresi nella tabella I dell’allegato 5 al decreto
> del ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
> 4/8/1988, n. 375, nonché dell’autorizzazione di cui all’art. 2
> della legge 30/4/1962, n. 283 per la produzione, preparazione e
> vendita al pubblico di generi alimentari, anche su area
> pubblica, e operate dietro commesse di imprese che forniscono
> servizi sostitutivi di mensa aziendale; - che esistono
> convenzioni tra gli esercenti il servizo sostitutivo di mensa
> (tramite l’accettazione di ticket restaurant) e l’impresa
> fornitrice delle aziende o enti di detti servizi sostitutivi di
> mensa; - che i prodotti oggetto della convenzione sono i
> prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e che
> l’aliquota Iva prevista per i preparati alimentari è del 10%
> (tabella A, parte III, del dpr n. 633/72); tutto ciò premesso
> viene indicato il seguente comportamento: a) al momento del
> ritiro del buono pasto viene emesso uno scontrino fiscale con
> apposito reparto del registratore di cassa, con l’importo a
> credito relativo al solo buono pasto e aliquota Iva del 10%;
> b) gli importi dei buoni pasto, a fine giornata, vanno
> riportati nel registro dei corrispettivi in apposita colonna
> creata sul registro dei corrispettivi con aliquota di vendita
> 10% con l’intestazione «fatture differite Iva» e non deve
> essere sommata ai corrispettivi del giorno, in quanto a fine
> mese verrà emessa una normale fattura alla società emittente il
> buono pasto a norma dell’art. 21 del dpr n. 633/72 che
> riepiloga il numero di emissione degli scontrini o ricevute
> emesse, la loro data e il totale dell’importo a essi relativo.
> Si consiglia di annotare in un registro non vidimato o in un
> foglio il numero e la data degli scontrini di cui sopra.
> L’importo da fatturare si otterrà scorporando l’importo totale
> degli scontrini: a tale imponibile andrà aggiunta l’Iva al
> 10%.
>
> spero di esserti d'aiuto...ciao
 
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