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Consulenza estera

pietrog80

Utente
Un professionista che appartiene al regime dei minimi deve fatturare una consulenza ad una società tedesca.

Sulla fattura del cliente dovrà quindi indicare :
1 che la prestazione è effettuata in regime fiscale di vantaggio e quindi non si applica l'iva
2 che la prestazione non è soggetta a ritenuta d’acconto essendo l'azienda estera e ai sensi del provvedimento Agenzia delle entrate del 22-12-2011
3 che l’operazione non costituisce cessione di servizi intracomunitari e quindi non si compila il modello intrastat
4 che l'imposta di bollo di 1,81 euro è assolta sull'originale.

E' corretto?
 
Devi emettere fattura indicando la dicitura di cui al punto 1). L'assoggettamento a IVA avverrà da parte del soggetto tedesco in quanto committente (dò per scontato che si tratti di prestazioni di servizi generiche, inquadrate nell'ambito dell'art. 7-ter del DPR 633/72). Elimina il punto 2) (il soggetto tedesco non riveste la qualifica di sostituto di imposta in Italia). Il punto 3) è errato: il soggetto che adotta il regime dei superminimi è obbligato a presentare il mod. intrastat (Circ. n. 73/E/2007 e circ. n. 17/E/2012).
Ciao.
 
Devi emettere fattura indicando la dicitura di cui al punto 1). L'assoggettamento a IVA avverrà da parte del soggetto tedesco in quanto committente (dò per scontato che si tratti di prestazioni di servizi generiche, inquadrate nell'ambito dell'art. 7-ter del DPR 633/72). Elimina il punto 2) (il soggetto tedesco non riveste la qualifica di sostituto di imposta in Italia). Il punto 3) è errato: il soggetto che adotta il regime dei superminimi è obbligato a presentare il mod. intrastat (Circ. n. 73/E/2007 e circ. n. 17/E/2012).
Ciao.

Grazie della risposta ma non mi è chiaro ancora una cosa. Secondo La circolare n 36/E/2010 dell'agenzia delle entrate per i contribuenti minimi "l'operatore italiano che effettua una cessione di servizi ad un soggetto passivo di un altro stato membro non effettua una cessione intracomunitaria ma piuttosto un'operazione interna, senza diritto di rivalsa, quindi non compila il modello intrastat". E' corretto?
 
-Gli acquisti intracomunitari di beni devono essere riepilogati nei modelli Intrastat. Ciò in quanto il contribuente minimo è in ogni caso debitore dell'imposta nel territorio dello Stato;
-In maniera analoga, le prestazioni di servizi ricevute, se rilevanti in Italia in base al luogo di stabilimento del committente (e, dunque, rientranti tra i servizi generici ex art. 7-ter, DPR 633/1972), vanno riepilogate nei modelli Intrastat;
-Le cessioni intracomunitarie di beni e/o servizi non devono essere riepilogate nei modelli Intrastat. Infatti, con riferimento a questa tipologia di operazioni, non sussiste il presupposto di applicazione della disciplina degli scambi intracomunitari in quanto, come da te sottolineato, si tratta di operazioni interne senza diritto alla rivalsa dell'Iva (per carenza del presupposto soggettivo).
ciao
 
Ultima modifica:
-Gli acquisti intracomunitari di beni devono essere riepilogati nei modelli Intrastat. Ciò in quanto il contribuente minimo è in ogni caso debitore dell'imposta nel territorio dello Stato;
-In maniera analoga, le prestazioni di servizi ricevute, se rilevanti in Italia in base al luogo di stabilimento del committente (e, dunque, rientranti tra i servizi generici ex art. 7-ter, DPR 633/1972), vanno riepilogate nei modelli Intrastat;
-Le cessioni intracomunitarie di beni e/o servizi non devono essere riepilogate nei modelli Intrastat. Infatti, con riferimento a questa tipologia di operazioni, non sussiste il presupposto di applicazione della disciplina degli scambi intracomunitari in quanto, come da te sottolineato, si tratta di operazioni interne senza diritto alla rivalsa dell'Iva (per carenza del presupposto soggettivo).
ciao

La circolare 36/E/2010 effettivamente esclude i (vecchi) contribuenti minimi dalla presentazione del mod. intrastat qualora cedano beni/prestino servizi nei confronti di soggetti passivi comunitari (casi sub 2) e 4)
Saluti.
 
La circolare 36/E/2010 effettivamente esclude i (vecchi) contribuenti minimi dalla presentazione del mod. intrastat qualora cedano beni/prestino servizi nei confronti di soggetti passivi comunitari (casi sub 2) e 4)
Saluti.

Ciò, se non erro, dovrebbe rimanere valido anche per i "nuovi" contribuenti minimi?
grazie
 
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