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consorzio export

A

anna75

Ospite
Aiutatemi perchè stò brancolando nel buio! C'è un consorzio export tra imprese produttrici di prodotti tipici. Il consorzio ha in Germania un contatto con un soggetto che può acquistare i prodotti delle imprese consorziate. Come si gestiscono i rapporti di vendita tra Consorzio - germania e singole imprese?
Grazie
 
Se capisco bene:
il consorzio svolge una funzione di consulenza e ricerca clienti x un gruppo di imprese associate.
Se e' cosi:
- Le aziende si associano al consorzio pagando una quota associativa.
- Su segnalazione del consorzio le aziende vendono e fatturano direttamente in germania al cliente locale.
- Il consorzio puo' poi dare anche altre conulenze, x intrastat, spedizion, e altro, e pertanto puo' avere un proprio listino servizi. Ovviamente si trattera' di una attivita' commerciale con tutte le conseguenze del caso
 
Le imprese consorziate hanno la necessità di fare una fattura al consorzio per l'attività di promozione che esso ha svolto.
Quindi la fattura tra l'impresa ed il cliente tedesco rientra nella non imponibilità ( essendo vendita intracomunitaria )mentre quella tra impresa e consorzio come deve essere gestita?
Grazie
 
veramente e' il consorzio che fattura ai propri associati i servizi extra rispetto a quelli che sono previsti dalla quota associativa. Si trattera' di una fattura normale con iva (non vedo infatti moltivi di esclusione), mentre gli associati faranno ai loro clienti ft. non imponibili come appunto hai rilevato tu.
 
Il CONSORZIO EXPORT “ ha come “ scopo esclusivo l’esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l’attività promozionale necessaria per realizzarla “.
I servizi resi dal Consorzio alle imprese consorziate costituisce un servizio connesso agli scambi internazionali ai sensi dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni (risoluzione n. 138/E del 7 maggio 2002 ).
In questa ottica ai servizi di carattere promozionale resi dal Consorzio a favore delle società consorziate si applica il beneficio della non imponibilità IVA previsto dall’art. 3, comma 2, della legge 21 febbraio 1989 n. 83.
Ti sembre giusto questo ragionamento?
 
7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3); le cessioni di licenze all'esportazione

Il ragionamento proposto si aggancia, penso, a questo punto 7 dell'art. 9. Il limite e' che sembra applicarsi esclusivamente a importazioni e esportazioni, e non alle cessioni intracomunitarie che costituiscono il punto di partenza del tuo lavoro. La legge 83 x l'art. da te citato si limita ad un rinvio all'art. 9 senza aggiungere altro.
 
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