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consiglio di amministrazione e capitale sociale

Alf@

Utente
Buongiorno a tutti,
una srl composta da 2 famiglie di 4 persone. Ciascuna famiglia ha il 50% delle quote sociali.
Il consiglio di amministrazione è formato da tutti i componenti le due famiglie. Il presidente del consiglio di amministrazione, che fa parte di una famiglia, ha un diritto di voto che prevale in caso di parità.
Due consiglieri di una famiglia vengono a mancare. Ne risulta che in ogni decisione la famiglia "orfana" è sempre in minoranza. Cosa bisogna fare? togliere 2 componenti dell'altra famiglia? inoltre è possibile togliere anche il diritto di prevalenza al voto del Presidente del Consiglio di amministrazione per ristabilire equità visto che le due famiglie hanno ognuna il 50% del capitale sociale? e come si prenderanno le decisioni future in caso di parità?
 
Buongiorno: di norma il CDA ha una durata temporale... in questo caso gli amministratori quanto tempo restano in carica? Il verbale assembleare ove c'è la loro nomina che dice? Lo statuto societario/atto costitutivo menziona qualcosa?
Se gli amministratori sono a revoca ovvero a tempo indeterminato, a mio avviso sarà il caso che venga convocata l'assemblea per deliberare in merito ad un rinnovo del CDA magari con criteri differenti nella composizione.
 
devo controllare il verbale e lo statuto, tuttavia ho letto: 37/2004 correttivo del d.lgs n.6/2003, dispone che, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. Quindi il principio dovrebbe essere: se 2 famiglie hanno ciascuna metà del capitale sociale, anche la rappresentanza nel consiglio di amministrazione deve essere a metà tra le due, indipendentemente dal numero dei componenti ciascuna famiglia ed il Presidente ( che appartiene ad una delle due famiglie) non può avere un voto che prevale rispetto agli altri perchè ci sarebbe un conflitto di interessi.
 
devo controllare il verbale e lo statuto, tuttavia ho letto: 37/2004 correttivo del d.lgs n.6/2003, dispone che, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. Quindi il principio dovrebbe essere: se 2 famiglie hanno ciascuna metà del capitale sociale, anche la rappresentanza nel consiglio di amministrazione deve essere a metà tra le due, indipendentemente dal numero dei componenti ciascuna famiglia ed il Presidente ( che appartiene ad una delle due famiglie) non può avere un voto che prevale rispetto agli altri perchè ci sarebbe un conflitto di interessi.
Buongiorno, non ho letto le fonti normative da te citate ma ti invito a non confondere i quorum deliberativi necessari in assemblea dall'amministrazione di una società... sono 2 cose differenti! L'amministrazione può essere affidata ad un organo collegiale (il consiglio appunto) ma anche ad un amministratore unico che magari è libero professionista esterno all'azienda.
Il socio, sottoscrivendo e versando versando la sua quota, ha diritto ad essere convocato in assemblea e ha diritto di voto ma non è detto che operi direttamente in amministrazione della società. Chiaro che ha diritto a visionare tutti i documenti amministrativi e, se non soddisfatto dell'amministrazione, può deliberare in merito alla sostituzione dell'organo preposto alla conduzione, con voto favorevole o contrario. E' in questa sede che contano i rapporti di forza da te evidenziati.
 
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