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Conservazione fatture elettroniche

Buongiorno a tutti,
entro fine 2016 bisogna conservare elettronicamente le fatture elettroniche emesse nel 2015.
Avendone emesse solo 4 nel 2015 e circa 10 nel 2016 relativamente al GSE - fotovoltaico, abbiamo utilizzato in entrambi gli anni la numerazione delle fatture cartacee.
Al momento di farne la conservazione ho visto che ci sono pareri discordanti in merito a quali fatture conservare elettronicamente: se tutte (in quanto hanno unica numerazione) o solo quelle elettroniche. I costi sono sicuramente differenti (sto cercando di farli quantificare) ma vorrei capire come in genere si stanno comportando i commercialisti e nel caso di verifica quale tipo di sanzione potrebbe esserci.
grazie
 
Maria Luigia, ritengo corretta " la conservazione digitale " delle sole fatture elettroniche o fatturePA. C'è anche la possibilità di utilizzare i servizi on line dell'Agenzia Entrate che permettono generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche.
 
Anche secondo me dovrebbe ritenersi corretta la conservazione sostitutiva delle sole fatture elettroniche.
Saluti.
 
Ringrazio Rocco e luis2000 per la risposta. Sinceramente anche io spero che sia così, però da quello che ho letto in maggioranza l'interpretazione propende verso la conservazione elettronica di tutte le fatture in quanto seguono un'unica numerazione. Mi chiedo se così dovesse essere quale tipo di sanzione si potrebbe applicare visto che stiamo parlando di fatture emesse.
 
A livello sanzionatorio potrebbe tutt'al più applicarsi la sanzione prevista dall'art. 9 c. 1 Dlgs 471/97, che va da 1.000 a 8.000 euro.
Saluti.
 
Ringrazio Rocco e luis2000 per la risposta. Sinceramente anche io spero che sia così, però da quello che ho letto in maggioranza l'interpretazione propende verso la conservazione elettronica di tutte le fatture in quanto seguono un'unica numerazione. Mi chiedo se così dovesse essere quale tipo di sanzione si potrebbe applicare visto che stiamo parlando di fatture emesse.

Maria Luigia, comprendo i tuoi dubbi ma, ad esempio, nelle istruzioni del mod. Unico PF 2016 - redd. 2015 - fascicolo 3 - quadro RS - rigo RS140 - Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari, troviamo indicato:
Nel rigo RS140 va indicato:
- il codice 1, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari;
- il codice 2, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante
ai fini tributari (art. 5, comma 1, D.M. 17 giugno 2014).
 
Maria Luigia, comprendo i tuoi dubbi ma, ad esempio, nelle istruzioni del mod. Unico PF 2016 - redd. 2015 - fascicolo 3 - quadro RS - rigo RS140 - Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari, troviamo indicato:
Nel rigo RS140 va indicato:
- il codice 1, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari;
- il codice 2, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante
ai fini tributari (art. 5, comma 1, D.M. 17 giugno 2014).

Sì ok la segnalazione nel mod. UNICO ma qui la discussione verte sulla eventuale non corretta conservazione sostitutiva delle fatture che, quand'anche eseguita, non coinvolgerebbe tutti i documenti effettivamente soggetti a conservazione sostitutiva. Tale fattispecie potrebbe essere sanzionata secondo quanto previsto dalla norma da me richiamata, però in tal caso l'organo verificatore dovrebbe motivare perché ritiene non correttamente eseguita la conservazione sostitutiva.
Saluti.
 
Sì ok la segnalazione nel mod. UNICO ma qui la discussione verte sulla eventuale non corretta conservazione sostitutiva delle fatture che, quand'anche eseguita, non coinvolgerebbe tutti i documenti effettivamente soggetti a conservazione sostitutiva. Tale fattispecie potrebbe essere sanzionata secondo quanto previsto dalla norma da me richiamata, però in tal caso l'organo verificatore dovrebbe motivare perché ritiene non correttamente eseguita la conservazione sostitutiva.
Saluti.

Rocco, si ma che senso avrebbe scrivere: <...abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari> se ci fosse l'obbligo di conservarli tutti?
 
Rocco, si ma che senso avrebbe scrivere: <...abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari> se ci fosse l'obbligo di conservarli tutti?


Trattasi della segnalazione di aver proceduto alla conservazione sostitutiva, indipendentemente dal numero di documenti conservati.
Saluti.
 
Ringrazio Rocco e luis2000 per la risposta. Sinceramente anche io spero che sia così, però da quello che ho letto in maggioranza l'interpretazione propende verso la conservazione elettronica di tutte le fatture in quanto seguono un'unica numerazione. Mi chiedo se così dovesse essere quale tipo di sanzione si potrebbe applicare visto che stiamo parlando di fatture emesse.

Ciao Maria Luigia, confermo i tuoi dubbi ovvero che in caso di numerazione unica vadano conservati digitalmente tutte le fatture emesse - tradotto, le fatture elettroniche debbono avere numerazione a parte (rispetto alle analogiche) e sezionale iva apposito; qui sotto copio-incollo estratto di un aritcolo su stampa specializzata:

Se lo scorso anno le fatture elettroniche emesse non sono state numerate «con una distinta serie numerica» rispetto a quelle «in formato analogico», tutte le fatture emesse nel 2015 (anche quelle emesse su carta) devono essere conservate digitalmente (previa scannerizzazione per quelle su carta) entro la fine del 2016. Per poter conservare elettronicamente solo le fatture elettroniche, mantenendo le “modalità tradizionali” su carta per quelle in formato analogico, infatti, è necessario che quelle digitali «siano annotate in un apposito registro sezionale e numerate progressivamente con una distinta serie numerica in ordine cronologico». Secondo l’Agenzia delle entrate, inoltre, «per ogni singolo cliente o fornitore» dovrebbe «essere eseguita un’unica modalità di conservazione per l’intero periodo d’imposta, in modo che le fatture emesse o ricevute risultino annotate tutte nello stesso registro» (circolare n. 36/E/2006, paragrafo 5.3). Questa affermazione, però, potrebbe comportare grossi problemi ai contribuenti che da gennaio 2015 al 30 marzo 2015 hanno emesso fatture non elettroniche verso la Pa, senza utilizzare una «distinta serie numerica», in quanto la nuova numerazione è stata adottata solo dal 31 marzo 2015 per le fatture elettroniche.

La ratio della norma mi è oscura sinceramente.
Saluti - Gianni
 
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