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congruità puntuale o minima

O

ORNELLA

Ospite
Buonasera a tutti.

Nella mia dichiarazione dei redditi, risulta, in base agli studi di settore, che sono congrua solo con riferimento al ricavo minimo, ma non a quello puntuale.

Se quindi, il ricavo minimo è 100, io ho fatturato 120, ma non 140 che sarebbe il ricavo puntuale.

Domanda: serve a qualcosa essere congrui con il ricavo minimo, o è necessario essere congrui anche col ricavo puntuale ??

Grazie in anticipo per la cortesia.

Ornella P.
 
premettendo che "non sei obbligata" ad adeguarti al risultato di gerico in merito alla congruità. il fisco vorrebbe l'adeguamento al ricavo puntuale.

Ovvio che se non raggiungi detto ricavo, l'agenzia entrate potrebbe farsi sentire.. ciao.
 
Grazie akberto. Ma, mi chiedo, allora a che serve il ricavo minimo se non ad essere congrui ??
 
beh, la congruità si raggiunge solo con l'adeguamento al ricavo puntuale.. sempre, ovviamente, che tutti di dati indicati in gerico sian corretti.

ciao
 
tieni presente che cmq, in sede di contraddittorio col fisco, potrai far valere qualsiasi tua ragione a sostegno del non raggiungimento del ricavo puntuale

circolare 110/1999:
"L'adeguamento va effettuato tenendo conto del valore che nella
applicazione GE.RI.CO. viene indicato quale ricavo di riferimento puntuale. I contribuenti, se ritengono che vi sia motivo, possono collocarsi, anche in caso di adeguamento, all'interno dell'intervallo di confidenza." (e quindi al di sopra del ricavo minimo)

circolare 148/1999

"5. ADEGUAMENTO ALLE RISULTANZE DEGLI STUDI
5.1. Adeguamento dei ricavi alle risultanze degli studi di settore
D. Il contribuente applicando il programma informatico GERICO per gli studi di settore per la determinazione dei propri ricavi si "scopre" incongruo.
A questo punto gli si aprono due possibilita': adeguarsi al ricavo puntuale o al ricavo minimo.
Quali sono le conseguenze per il contribuente che sceglie di adeguare i propri ricavi alla soglia minima.
R. Nella circolare n. 110/E del 21 maggio 1999 e' stato precisato che i
contribuenti che si avvalgono della possibilita' di adeguare i propri ricavi
alle risultanze della applicazione degli studi di settore in sede di
dichiarazione dei redditi devono effettuare il predetto adeguamento tenendo conto del valore che nella applicazione GERICO viene indicato quale ricavo di riferimento puntuale. Ai contribuenti che ritengono ve ne sia motivo e', peraltro, consentito collocarsi, anche in caso di adeguamento, all'interno dell'intervallo di confidenza e quindi anche al livello del ricavo minimo indicato nel quesito.
In sede di controllo della applicazione degli studi di settore l'amministrazione finanziaria:
a) nel primo caso considerera' corretta la posizione del contribuente e potra' procedere ad accertamento sulla base degli studi di settore solo nei casi in cui sulla base di elementi documentali sara' in grado di rettificare i dati presi a base per l'applicazione degli studi di settore;
b) in caso di adeguamento all'interno dell'intervallo tra ricavo minimo e
ricavo congruo, fermo restando che si tratta, comunque, di un ricavo
"possibile", potra' verificare e quindi chiedere al contribuente di
giustificare per quali motivi abbia ritenuto di adeguarsi a un livello di
ricavi inferiore a quello di riferimento puntuale.


ciao
 
Salve, sempre in merito alla congruità, ho questo caso:
ricavo minimo 100
ricavo puntuale 550
ricavo dichiarato 120
In questo caso, quando cioè la forbice tra ricavo minimo e puntuale è così elevata, cosa è meglio fare? (Preciso che si tratta dello studio di settore di un agente di commercio).
Grazie.
 
Grazie ancora, alerto, per la tua pazienza e la tua disponibilità, ma il mio dubbio non è risolto: cioè, se il ricavo minimo NON serve ad essere congrui, QUAL' E' IL SUO SCOPO ???

Spero di essere stata chiara, e ringrazio ancora per le ulteriori delucidazioni che vorrete darmi.
 
La tua domanda riguarda lo stesso problema mio. SE non sono congruo, perchè non raggiungo il puntuale, a che mi serve raggiungere il minimo ?? A niente, mi dicono: possibile ?? E che l'hanno messo a are ?? Non ci credo. A qualocsa dovrà pure servire, uno scopo dovrà pure averlo, no ?
 
la risposta è stata data.. se ti inserisci nell'intervallo tra minimo e puntuale, potresti esser chiamata a giustificare tale scostamento..
 
io ho avuto diverse esperienze in merito a inviti al contraddittorio con la agenzia delle entrate della mia residenza ed ho capito una cosa.
se un cliente è in contabilità semplificata:
- e lo scostamento per il puntuale è minimo è chiaro che conviene adeguare .
- se invece è notevole non conviene. meglio aspettare dopo qualche anno l'invito al contraddittorio perchè si "patteggia" tranquillamente al 50% solo con la "minaccia" di andare in contenzioso!
a che serve quindi adeguarsi al puntuale adesso se si può risolvere tutto tra qualche anno risparmiando la metà???

se di contro il cliente è in contabilità ordinaria è un pò più complicato in quanto non è previsto l'invio dell'invito al contraddittorio ma la visita della finanza o dei funzionari dell'agenzia delle entrate per dichiare inattendibile la contabilità.

ecco perchè io tutti i miei clienti(chiaramente di modeste dimensioni) sono tutti o in regime forfetario o in semplificata.
 
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